martedì 20 gennaio 2015

Abi: il tasso medio su mutui scende al 2,76%. Salgono del 31% le nuove erogazioni

Abi: il tasso medio su mutui scende al 2,76%. Salgono del 31% le nuove erogazioni


di E. Sg.


Ancora buone notizie dall’Abi sul fronte mutui: nel giorno in cui anche il trend dei prestiti nel suo complesso è tornato positivo (+0,1% rispetto al -0,4% del mese precedente), si consolida l’aumento delle erogazioni e scendono ancora i tassi medi applicati dalle banche ai finanziamenti per chi vuole comprare casa.
I dati emergono dal Rapporto mensile Abi che evidenzia come quello di dicembre 2014 per i prestiti bancari a famiglie e imprese sia il miglior risultato da aprile 2012. A dicembre il totale dei finanziamenti ha infatti presentato una variazione annua lievemente positiva: +0,1% rispetto al -0,4% del mese precedente e al -4,5% di novembre 2013 quando aveva raggiunto il picco negativo.
In termini di nuove erogazioni di mutui per l'acquisto di immobili nei primi undici mesi del 2014 si è registrato un incremento annuo del 31,2%. Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è sceso al 2,76% (2,91% il mese precedente e segnando il valore più basso da ottobre 2010; 5,72% a fine 2007).
Nello stesso periodo, anche il flusso delle nuove operazioni di credito al consumo (nuovo dato che il rapporto sta monitorando) ha segnato un incremento su base annua di +10,2%
«Progressivamente da novembre 2013 quando si e' toccato il picco negativo la dinamica degli impieghi ha mostrato un miglioramento, avvalorata dal trend dei flussi piu' che dagli stock; anche se per arrivare ad una stabilità strutturalmente positiva ci vorrà ancora qualche mese», commenta Gianfranco Torriero, vice direttore generale dell'Abi e responsabile del rapporto mensile dell’associazione bancaria.
Sulla base del rapporto mensile diffuso dall'Abi, «le sofferenze lorde sono risultate a novembre pari ad oltre 181 miliardi dai 179,3 miliardi di ottobre con il rapporto sugli impieghi al 9,5% a novembre, che resta al massimo da giugno 1998 (era al 7,8% un anno prima e al 2,8% a fine 2007)». Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali e' risultato pari al 4,67% a novembre dal 4,61% di ottobre 2014 (4,08% a novembre 2013; 0,86% prima dell'inizio della crisi).
FONTE : CASA24PLUS

Danni da infiltrazioni in condominio, sulla causa decide il giudice del luogo in cui si trova l'immobile

Danni da infiltrazioni in condominio, sulla causa decide il giudice del luogo in cui si trova l'immobile


Se la mia unità immobiliare ha subito un danno da infiltrazioni, a quale giudice bisogna rivolgersi per fare valere i diritti che si assume siano stati lesi?
La questione non è di poco conto, in quanto proporre una domanda davanti ad un giudice incompetente, nei fatti, vuol dire aver perso molto tempo senza aver risolto nulla.
Al quesito diamo risposta con l'ausilio di una delle prime pronunce dell'anno 2015 resa dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 180 del 12 gennaio 2015).
Il caso che ha portato alla pronuncia degliermellini è di quelli frequentissimi: un condomino si avvede che nella propria unità immobiliare vi sono delle infiltrazioni e ritiene che esse provengano dall'appartamento del suo vicino.
Non ottenendo il risarcimento del danno subito per le vie bonarie, il danneggiato porta la vicenda nelle aule di giustizia. In quelle sbagliate, aggiungiamo noi: vediamo perché.
Supponiamo che il condominio sia ubicato nella città Alfa e che il condomino proprietario dell'appartamento dal quale il danneggiato ritiene provengano le infiltrazioni (insomma il convenuto) risieda nella città Beta.
Il danneggiato aveva citato in giudizio il convenuto davanti al Tribunale della città di quest'ultimo, evidentemente prendendo per buono quanto affermato dal primo comma dell'art. 18 c.p.c. a mente del quale in materia di foro generale delle persone fisiche “è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora”.
Il convenuto a sua volta chiamava in causa il condominio, il quale, costituendosi in giudizio, sollevava un'eccezione d'incompetenza.
Motivo? A dir della compagine, l'attore, facendo riferimento all'art. 18 c.p.c., aveva dimenticato di leggere l‘inciso iniziale di quella norma che recita: “salvo che la legge disponga altrimenti”. Nell'ipotesi di cause condominiali, dice la compagine, l'articolo di riferimento per determinare la competenza è il 23 del codice di procedura civile.
Il Tribunale adito, chiamato a pronunciarsi su questa eccezione, la rigettò con sentenza non definitiva ritenendola non fondata; da qui il ricorso in Cassazione e la sentenza n. 180 di cui ci stiamo occupando.
Che cosa hanno detto i giudici di piazza Cavour? Che il Tribunale ha sbagliato a non considerare le cause per danni da infiltrazioni in condominio rientranti tra quelle rispetto alle quali l'art. 23 c.p.c. prevede espressamente la competenza funzionale dell'ufficio giudiziario del luogo in cui è ubicato l'immobile. (Per i danni da infiltrazioni nell'autorimessa privata risponde in solido anche la compagnia assicurativa)
Si legge in sentenza che la sfera di applicazione dell'art. 23 cod. proc. civ. “non è limitata alle liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, con esclusione di quelle attinenti ai diritti di obbligazione: una siffatta limitazione (ha precisato Sez. Un. n. 20076 del 2006, cit.) urta contro il decisivo rilievo che, ove per "cause tra condomini", ex art. 23 cod. proc. civ., dovessero intendersi solo quelle a carattere reale, non si comprenderebbe la ne­cessità della norma in parola con riferimento al condo­minio, visto che già l'art. 21 cod. proc. civ. prevede, quale foro speciale per le cause relative a diritti rea­li immobiliari, quello del luogo dove è posto l'immobile” (Cass. 12 gennaio 2015 n. 180).
Come dire: il giudice del luogo in cui è ubicato l'immobile non è competente a dire solamente se una cosa è di proprietà di Tizio o di Caio o se su una cosa sussiste o meno una servitù, ma anche a valutare se da una cosa è disceso un danno e quindi, eventualmente, a condannare il proprietario.
In questo contesto, chiosa la Corte, rientra “nel campo di applicazione dell'art. 23 cod. proc. civ. la causa promossa da un condomino per ottenere la condanna di altro condomino al risarcimento del danno da infiltrazioni idriche provenienti dall' appartamento sovrastante, come pure la do­manda con cui il convenuto, sul presupposto della prove­nienza dei lamentati danni da parti comuni dell'edificio, tenda a riversare sul condominio ogni re­sponsabilità” (Cass. 12 gennaio 2015 n. 180).

Cass. 12 gennaio 2015 n. 180

Delega ritiro documenti dallo studio dell'amministratore di condominio

Delega ritiro documenti dallo studio dell'amministratore di condominio

La scorsa settimana ho chiesto all'amministratore di prepararmi la copia di una serie di documenti; lui è stato gentile e corretto, m'ha indicato il costo e mi ha detto di tornare dopo una settimana, indicandomi data e ora precisa per il ritiro.
È capitato che quel giorno non mi sia potuto recare presso lo studio dell'amministratore e per non perdere tempo ho mandato mio suocero a prendere le carte (e saldare il conto). Sorpresa delle sorprese: all'ufficio dell'amministratore non hanno voluto consegnargli le carte perché non era persona conosciuta.


Hanno fatto bene? Che cosa posso fare per fargli consegnare questa documentazione visto che per il prossimo periodi sarà fuori città?
Come vediamo dal quesito del nostro lettore, quello della consegna della documentazione condominiale è un argomento che porta con sé sempre nuove problematiche. La soluzione in questo caso, sta in un delega chiara e precisa. Vediamo perché.
Ai sensi dell'art. 1129, secondo comma, c.c. e 1130-bis, primo comma, c.c. condomini e aventi diritto in genere (formula che ad avviso dello scrivente fa rientrare nel novero dei legittimati anche i conduttori) possono prendere visione ed estrarre copia (a loro spese):
b) del registro dei verbali e del regolamento condominiale;
c) del registro di nomina e revoca degli amministratori;
d) del registro di contabilità;
e) dei documenti giustificativi delle spese (le così dette pezze d'appoggio).
Si badi: per i registri di cui alle lettere a)-d) l'amministratore al momento della nomina deve indicare i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, può prenderne gratuitamente visione e ottenere (cfr. art. 1129, secondo comma, c.c.).
La stessa cosa non vale per le così dette pezze giustificative, rispetto alle quali se è vero che i condomini (rectius: gli aventi diritto) hanno diritto di prendere visione ed estrarne copia, è altrettanto vero che ciò non deve avvenire in un giorno prestabilito, ma resta rimesso all'accordo tra le parti.
I documenti del condominio, salvo alcuni casi specificamente individuati dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. Condominio e riservatezza: il Garante della privacy individua le regole.), sono da considerarsi riservati per ragioni di privacy.
L'amministratore di condominio, quindi, giustamente non deve consegnare i documenti a persone che, non conosciute e/o non autorizzate, si presentino per ritirarli. Diverso, tuttavia, il caso della delega.
Si tratta di una forma di rappresentanza con la quale il rappresentato (o delegante, vale a dire il condomino), autorizza un'altra persona (il rappresentante o delegato, nel nostro caso il suocero del nostro lettore) a compiere un atto giuridicamente rilevante per suo conto (leggasi ritiro documentazione).
È bene che alla delega sia allegato un documento d'identità in corso di validità, al fine di poter facilmente verificare l'autenticità della firma del delegante.
Di fronte ad un'autorizzazione del genere, l'amministratore non può negare la consegna della documentazione e qualora lo facesse potrebbe essere diffidato ad adempiere nelle modalità richieste


sabato 17 gennaio 2015

Agevolazioni prima casa: come fare per ottenerli

Agevolazioni prima casa: come fare per ottenerli

L’agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di dicembre 2014 la guida fiscale “Fisco e casa: acquisto e vendita”.

a cura di Redazione
16 gennaio 2015 


Immagine non disponibile
Sono stati pubblicati gli aggiornamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate alla guida “Fisco e casa: acquisto e vendita”, con le novità introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali.

I REQUISITI - Per quanto riguarda le agevolazioni per la “prima casa”, la guida aggiornata spiega che per poterne fruire l’abitazione non deve essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico).

I requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni prima casa sono i seguenti:
-nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è situato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. Ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento;

-se diverso, nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, intendendo per tale anche quella svolta senza remunerazione, come per esempio le attività di studio, di volontariato e sportive (circolare 2 marzo 1994, n. 1);

-se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;

-se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o può essere autocertificata dall’interessato mediante autocertificazione resa nell’atto di acquisto (ai sensi dell’articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445).

-Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;

- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
FONTE : SOLDIWEB

Italia, cresce la voglia di case "taglia forte"

Italia, cresce la voglia di case "taglia forte"

Secondo l'analisi di Immobiliare.it, un terzo degli italiani che cerca casa punta a un quadrilocale, tra i 100 e i 150 metri quadri per un potenziale acquirente su quattro. Budget tra i 100 e i 200 mila euro

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a cura di Luca Spoldi
15 gennaio 2015 
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Come cambia la domanda di immobili in Italia? Se lo è chiesto l’ufficio studi di Immobiliare.it che ha monitorato la domanda di immobili residenziali arrivata al sito negli ultimi tre mesi per definire la tipologia di casa a cui gli italiani punteranno nel 2015. Secondo i dati raccolti gli italiani si vanno concentrando sulle “taglie forti”: il 31% delle ricerche ha infatti riguardato quadrilocali, mentre un ulteriore 23% punta sui trilocali (che resta peraltro la principale tipologia di compravendita).

BUDGET TRA 100 E 200 MILA EURO - La dimensione ideale dell’immobile oscilla tra i 110 e i 150 metri quadrati per il 24% delle ricerche, ovvero tra i 90 e i 110 metri quadri per un ulteriore 20%. Tutti immobili che siano nuovi o ristrutturati (così li cerca il 45% dei potenziali acquirenti), con riscaldamento autonomo (97% delle ricerche) e con almeno 2 bagni (80% delle ricerche). Quanto al budget, un 9% è disposto a spendere oltre 500.000 euro, il 32% del campione cerca immobili tra 100 e 200 mila euro, un 16% al di sotto dei 100 mila euro.

FONTE : SOLDIWEB

Perizie tecniche facoltative: nuovo accordo geometri e notai

Perizie tecniche facoltative: nuovo accordo geometri e notai

 in “MutuiOnline informa
perizie
Perizie tecniche facoltative e controlli più severi per uniformare gli standard edilizi alle normative europee. Questo il cuore dell’accordo stipulato da notai e geometri in merito alla conformità catastale, con l’obiettivo di elevare ai massimi livelli gli standard di sicurezza dal punto di vista urbanistico ed edilizio.
Si tratta di un protocollo d’intesa ufficializzato l’11 dicembre 2014 scorso dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Maurizio D’Errico, e dal presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), Maurizio Savoncelli.
L’accordo prevede la possibilità di allegare alle compravendite immobiliari una perizia tecnica facoltativa predisposta da un geometra autorizzato, volta a dimostrare la conformità catastale allo stato di fatto e l’esame edilizio e urbanistico.
La perizia tecnica verrà predisposta su richiesta del venditore seguendo le specifiche indicazioni fornite dal notaio, che oggi ha il dovere di assicurare la trasparenza dell’atto di vendita e la commerciabilità dell’immobile: una tutela ulteriore sulla regolarità edilizia e sull’agibilità dell’immobile oggetto di compravendita.
Questo accordo è uno sviluppo ulteriore della normativa e rappresenta un’evoluzione non solo in materia di regolarità  urbanistica ma anche di disciplina giuridica: teoricamente, le perizie facoltative dovrebbero contribuire a garantire una minore incidenza del contenzioso e delle procedure amministrative di sanatoria delle irregolarità.
Sicuramente l’iniziativa rafforza il ruolo delle professioni tecniche in ambito immobiliare, un perno per far ripartire il settore edile. La professione del Geometra, in particolare, si sta evolvendo ed aggiornando per rispondere alle esigenze del mercato immobiliare e al suo rilancio. La nascita del protocollo d’intesa valorizza le competenze e vuole incentivare lo sviluppo delle attività anche attraverso la promozione delle iniziative ispirate alla collaborazione tra le professioni tecniche.

FONTE : mutuionline
A cura di 

Edilizia: entro il 16 febbraio moduli unici in tutte le Regioni

Edilizia: entro il 16 febbraio moduli unici in tutte le Regioni


Regole uniformi per Permesso di Costruire, Scia, Cil e Cli asseverata su tutto il territorio nazionale


16/01/2015 - Entro il 16 febbraio le Regioni dovranno adeguare e integrare i modelli unici e semplificati per la Comunicazione inizio lavori (Cil) e per la Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila) a quelli sanciti dall’Accordo raggiunto nella Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014.
Edilizia: entro il 16 febbraio moduli unici in tutte le Regioni


Scarica il Modulo Cil
Scarica il Modulo Cila


I moduli unici sono stati adottati in attuazione delle semplificazioni per i lavori di edilizia libera previsti dallo“Sblocca Italia” e per permettere ai professionisti e alle imprese del settore edile di non avere più a che fare con modelli diversi da comune a comune ma di operare conregole uniformi sul territorio nazionale.

I moduli infatti contengono una parte invariabile e delle parti che invece le Regioni, e successivamente i Comuni, possono modificare o integrare in base alle specifiche normative regionali e di settore, utilizzando le informazioni individuate come variabili.

I moduli snelliscono gli interventi di edilizia libera che non richiedono particolari autorizzazioni non rientrando né nel permesso di costruire né nella Scia (Segnalazione di inizio attività).

La semplificazione è partita dai modelli per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e del Permesso di costruire, sanciti con precedente Accordo del 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed enti locali.

Scarica Modulo Unico Scia
Scarica Modulo Unico Permesso di costruire

Gli scorsi giorni infatti il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, ha ricordato la scadenza del 16 febbraio 2015 a Regioni e Comuni, sottolineando anche come l’Agenda per la semplificazione 2015-2017 stia attuando velocemente le novità introdotte dallo "Sblocca Italia" in modo da assicurare la massima semplicità degli adempimenti per cittadini e imprese.

Secondo la tabella di marcia del Governo entro maggio 2015 saranno pronti i modelli unici per la SuperDia ed entro novembre 2015 il Regolamento Edilizio Unico.

Il Ministro ha auspicato la più tempestiva adozione e diffusione dei moduli da parte delle Regioni e dei Comuni e una grande pubblicità, soprattutto sui siti istituzionali comewww.funzionepubblica.itwww.regioni.it ewww.anci.it.

Inoltre per coordinare la situazione a livello nazionale ha invitato Regioni e Comuni a inviare la notizia dell'adozione dei nuovi moduli e il relativo link all'indirizzoagendasemplificazione@governo.it.

Nella stessa settimana sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove regole per la formazione e la conservazione dei documenti informatici in attuazione al Codice dell’Amministrazione digitale.

Il DPCM 13/11/2014 spiega le modalità, per la pubblica amministrazione e per i privati, con le quali produrre un file digitale che abbia pieno valore legale; le pubbliche amministrazioni avranno 18 mesi per effettuare il passaggio dal cartaceo al digitale, a partire dall’11 febbraio 2015, data di entrata in vigore del decreto.

FONTE : EDILPORTALE.COM

Spese straordinarie deliberate prima della vendita di una unità immobiliare: chi le paga?

Spese straordinarie deliberate prima della vendita di una unità immobiliare: chi le paga?

il nuovo proprietario ha il diritto di rivalersi nei confronti del precedente proprietario per le spese straordinarie relative all'impianto di depurazione sostenute dall'acquirente ma deliberate dal condominio prima della vendita. Queste ultime restano a carico del venditore senza che alcuna rilevanza abbia il fatto che l'opera sia stata ultimata dopo la vendita dell'immobile.


Il fatto. L'acquirente di un immobile si vede notificare dal condominio un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di spese condominiali per un importo di oltre undicimila euro riguardanti larealizzazione di un complesso impianto idrico e di depurazione
L'acquirente decide di opporsi a tale decreto ingiuntivo con atto di citazione deducendo:
  • di aver acquistato dai precedenti proprietari un'area fabbricabile con insistente fabbricato in corso di realizzazione,
  • che i precedenti proprietari avevano appaltato ad una impresa specializzata la realizzazione di un impianto di depurazione completo di allacci al sistema fognario ed a quello idrico;
  • che il compenso per l'esecuzione di tali impianti doveva essere richiesto esclusivamente ai suoi danti causa ( e cioè agli originari proprietari dell'immobile acquistato) eccependo, quindi, la sua carenza di legittimazione passiva.
L'acquirente dell'immobile, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha chiesto, inoltre, la riduzione dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo notificatogli, chiedendo anche la compensazione del debito con il credito da lui vantato per il danno subito per l'approvvigionamento idrico della sua abitazione.
La sentenza del Tribunale di Cagliari. La sentenza, affrontando in primis la questione della carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, ha ribadito che la stessa non possa essere accolta poiché il decreto ingiuntivo non poteva essere notificato ai precedenti proprietari poiché costoro, al momento dell'emissione del provvedimento monitorio in favore del condominio, non detenevano più la proprietà dell'immobile.
Secondo il Tribunale, l'opponente avrebbe potuto rivalersi nei confronti dell'originario proprietario dell'immobile solo dopo aver eseguito il pagamento della somma richiestagli dal condominio per i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di depurazione condominiale “ ovvero avrebbe potuto effettuare una chiamata in causa della precedente proprietaria proponendo nei suoi confronti una domanda di riconvenzionale con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo”.
A parere del giudice sardo, che si allinea all'opinione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, affronta il tema delle obbligazioni volte al pagamento di contributi condominali precisando che ci si trova al cospetto di “obbligazioni propter rem” di conseguenza nel caso in cui venga venduto un piano o una porzione di piano , “dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo stato di condomino appartiene all'acquirente,….Ne consegue che , se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi” (Cass.civ. sez. II, 9 settembre 2008, n. 23345).
In pratica: il decreto ingiuntivo non poteva essere notificato ai precedenti proprietari dell'immobile venduto, essendo divenuto nel frattempo l'acquirente l'effettivo proprietario dell'immobile, nonché soggetto legittimato passivamente nel procedimento per ingiunzione.
Inoltre la sentenza ha evidenziato che l'acquirente, legittimato passivamente nel procedimento per ingiunzione, ed obbligato quindi al pagamento del debito maturato dal condominio che aveva appaltato i lavori per la realizzazione dell'impianto di depurazione condominiale, avrebbe potuto rivalersi nei confronti del suo dante causa (venditore ed originario proprietario dell'immobile), “per quanto pagato al condominio (da parte dell'acquirente nuovo proprietario) in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 delle Disp. Att. C.c.” , e considerato che le spese erano state deliberate prima della vendita, delle stesse continuava a risponderne il venditore e cioè il titolare dell'immobile al momento dell'assunzione della delibera che approvava i lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di depurazione(Cass.civ. sez. II, 3 dicembre 2010, n. 24654). 
Conclusioni. il Tribunale effettua una chiara distinzione stabilendo chi è il soggetto legittimato passivamente nel procedimento per ingiunzione per i contributi condominiali quando un appartamento viene venduto, puntualizzando che la legittimazione passiva compete all'effettivo nuovo proprietario dell'immobile nel momento in cui il decreto ingiuntivo viene emesso e notificato.
Tuttavia se le spese sono state deliberate dall'assemblea di condominio quando l'immobile apparteneva ancora al precedente proprietario (venditore), quest'ultimo continuerà ad essere obbligato per le stesse e l'acquirente potrà rivalersi nei suoi confronti in virtù del principio di solidarietà passiva sancito dall'art. 63 delle Disposizioni di attuazione al codice civile.
Tribunale di Cagliari, II sez. civ., 17 luglio 2014, n. 2209


Dopo la separazione personale, chi paga le riparazioni urgenti effettuate in casa senza l'autorizzazione del coniuge proprietario?

Dopo la separazione personale, chi paga le riparazioni urgenti effettuate in casa senza l'autorizzazione del coniuge proprietario?

Il coniuge assegnatario può autorizzare i lavori urgenti anche senza l'autorizzazione dell'altro coniuge proprietario dell'immobile?
Il fatto. L'ex marito, in seguito alla separazione ed all'assegnazione con provvedimento presidenziale della casa coniugale alla moglie ed al figlio minore, adotta una serie di ripicche in danno dell'ex coniuge provvedendo al taglio dei cavi della rete elettrica di tale abitazione ed alla chiusura del cancello con lucchetto del cortile antistante all'abitazione impedendo, di fatto, il parcheggio all'interno di tale area dell'autovettura dell'ex moglie.
L'ex moglie, assegnataria della casa coniugale, chiede l'intervento dei tecnici dell'Enel per il ripristino dei cavi ma questi ultimi, si vedono opporre il rifiuto ad accedere alla proprietà privata da parte del marito che sostiene di essere l'unico proprietario dell'immobile e quindi l'unico soggetto abilitato ad autorizzare l'intervento di terzi. L'ex moglie, dopo aver sostenuto ingenti costi per sopperire all'approvvigionamento dell'energia elettrica della sua dimora, e dopo essere costretta a parcheggiare la sua autovettura lontano da casa con tutti i disagi che ne conseguono (trasporto a mano di carichi, spesa, legna, etc) decide di rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di tutelare i suoi interessi e quelli del figlio minore. (Separazione e successione nel contratto di locazione)
Pertanto l'assegnataria della casa coniugale con ricorso ex art. 700 cpc chiede al Giudice del Tribunale di Catanzaro provvedimenti di urgenza opportuni che le garantiscano di fatto:
  • il libero accesso all'abitazione dove vive con il figlio (data la chiusura del cancello con lucchetto operata dall'altro coniuge);
  • l'autorizzazione ad eseguire i lavori di ripristino della rete elettrica attraverso l'intervento degli operai dell'ente gestore del servizio .
A sostegno delle sue ragioni la ricorrente puntualizza che il taglio dei cavi elettrici ad opera del suo ex marito, l'aveva costretta a subire ulteriori costi per l'approvvigionamento dell'energia elettrica della sua abitazione dove viveva con suo figlio, peraltro minorenne, ed a sopportare enormi disagi poiché costretta a parcheggiare l'autovettura lontano dalla sua abitazione, dato che il cancello di accesso al cortile era stato chiuso con lucchetto dall'ex marito.
L'ordinanza del Tribunale di Catanzaro. L'ordinanza del Tribunale di Catanzaro evidenzia, in primo luogo che il ricorso alla tutela d'urgenza, così come disciplinata dall' art. 700 cpc, è strettamente connessa ai presupposti di imminenza ed irreparabilità del pregiudizio.
Nel caso di specie, l'ordinanza rileva che la ricorrente per risolvere il problema del cancello chiuso ha chiesto al giudice un provvedimento che imponesse al marito la consegna delle chiavi del lucchetto, ed in tal modo, inconsapevolmente, la stessa ha tracciato i confini di un'azione di reintegrazione nel possesso al fine di parcheggiare agevolmente la sua autovettura nel cortile antistante la sua abitazione.
A tal riguardo l'ordinanza in commento ha chiarito che i provvedimenti ex art. 700 cpc perseguono lo scopo di tutelare una situazione di diritto diversamente dalle azioni possessorie rivolte a tutelare situazioni di fatto. La ricorrente chiede un provvedimento al Giudice asserendo, anche se in modo non chiaro né diretto, di essere titolare di una servitù di parcheggio, dunque questo vuol dire che la stessa chiede la tutela di una situazione di fatto che, attraverso un ricorso ex art. 700 cpc il cui scopo come già detto è quello di tutelare situazioni di diritto, non può ottenere non avendo il Giudice il potere di riqualificare la domanda.
In ragione di tale circostanza il giudice ha respinto, in toto, la richiesta della ricorrente.
Per quanto riguarda, invece, l'autorizzazione dei lavori di ripristino del collegamento alla rete elettrica l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, pur respingendo il ricorso, effettua una chiara ricostruzione della vicenda e dei suo risvolti giuridici, e dopo aver valutato l'esistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare, ha puntualizzato che l'alloggio, nel caso di specie ex casa coniugale, non può essere considerato separatamente dalle utenze che ne fanno parte (come quella elettrica) il cui utilizzo non può essere precluso al coniuge assegnatario.
Dopo aver chiarito tali aspetti l'ordinanza ha evidenziato che " il coniuge assegnatario della casa coniugale, subentra in tutti i diritti e doveri correlati al diritto di godimento che gli è stato riconosciuto dal giudice ed ha diritto ad effettuare le volture a suo nome delle utenze relative all'immobile che saranno, salva diversa determinazione giudiziale, a suo carico qualora il coniuge estromesso sia l'esclusivo proprietario della casa"
Una volta chiarita quale è la posizione che assume il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale, l'ordinanza effettua una valutazione risolutiva della vicenda ritenendo che la posizione del coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale può essere assimilata a quella del conduttore nella locazione, e questo vuol dire che al primo deve essere pienamente riconosciuto il diritto di far eseguire riparazioni urgenti all'abitazione consistenti, nel caso di specie, nel ripristino dei cavi che consentono l'allaccio alla rete elettrica.
In tal modo quindi l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha osservato che il coniuge assegnatario della casa coniugale possa rivolgersi direttamente al gestore del servizio elettrico per gli interventi necessari a consentire l'erogazione dell'energia elettrica presso la sua abitazione; ribadendo che l'assegnatario avendo la piena disponibilità dell'immobile, non ha necessità di ottenere il consenso del coniuge proprietario dell'abitazione per eseguire i lavori in questione. 
Tribunale di Catanzaro, ordinanza, sezione Prima, del 14-04-2014


giovedì 15 gennaio 2015

Il nuovo ravvedimento operoso

STUDIO BESTETTI
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Monza, 15 gennaio 2015
Oggetto: Il nuovo ravvedimento operoso

La legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) rivoluziona l’istituto del ravvedimento operoso trasformandolo in uno strumento “agevolato” di correzione delle violazioni che il contribuente può sempre utilizzare per evitare l’applicazione delle sanzioni “piene” da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, oltre all’allungamento dei tempi entro cui è possibile ravvedersi, per le violazioni per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, cade il limite di inutilizzabilità in caso di contestazione della violazione.
Modificando direttamente la norma che disciplina l’istituto (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997), la Legge di stabilità 2015, sostanzialmente, interviene su tre direttrici:
1)      si elimina, ma solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’attuale vincolo di inutizzabilità nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
2)      si rimodulano le riduzioni e gli ambiti temporali entro cui le stesse si applicano;
3)      scompare l'acquiescenza integrale ai Processi verbali di constatazione (PVC), agli inviti al contraddittorio e agli atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate (non preceduti da PVC o invito).
Prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità, l’utilizzo del ravvedimento era precluso quando il Fisco si era già accorto della violazione commessa dal contribuente. Infatti, l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, nella versione antecedente, prevedeva per l’istituto del ravvedimento operoso che “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: …” Pertanto, bastava che il contribuente avesse una “formale conoscenza” di una attività in essere da parte dell’Amministrazione finanziaria ad inficiare qualsiasi possibilità di utilizzare il ravvedimento.
Con le modifiche introdotte (art. 13 , nuovo comma 1-ter, D.Lgs. n. 472/1997) tale limite viene eliminato. Pertanto, ci si potrà ravvedere in qualsiasi momento, a meno che non sia stato notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni “automatiche” di controllo delle dichiarazioni emesse ai sensi degli artt. 36-bis, 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972. Le nuove regole, però, valgono solo per i “tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate”. Pertanto, non trovano applicazione per i tributi comunali quali, ad esempio, la TASI o l’IMU.
Un’altra grossa novità riguarda la rimodulazione delle riduzioni applicabili alle sanzioni.
Prima delle modifiche le sanzioni erano ridotte:
  • ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso veniva eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve);
  • ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avveniva entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale era stata commessa la violazione ovvero, quando non era prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lungo);
  • ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa veniva presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, ovvero ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA, se questa veniva presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Inoltre, era possibile ravvedersi entro i 14 giorni successivi al termine fissato per l’adempimento, versando una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (“ravvedimento sprint”).
Con le modifiche introdotte, ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento sprint entro 14 giorni, alle stesse condizioni sopra esposte, le sanzioni sono ridotte:
  • ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve);
  • ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall'errore;
  • ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lungo);
  • ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione (PVC) (art. 24 Legge 7 gennaio 1929, n. 4) salvo che la violazione non riguardi mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto (art. 6, comma 3 D.Lgs. n. 471/1997) o omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, comma 5 D.Lgs. n. 471/1997);
  • ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Sono confermate, quindi le precedenti ipotesi (e riduzioni di sanzioni) e, accanto ad esse, ne vengono introdotte di nuove per rendere il ravvedimento utilizzabile anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, limite che con la precedente versione del ravvedimento operoso era insuperabile
Un’ultima grossa novità riguarda l’eliminazione di alcuni istituti deflattivi tra cui:
  • l’adesione agli inviti al contraddittorio (art. 5, commi 1-bis – 1-quinquies e 11, comma 1-bis D.Lgs. 218/1997);
  • l’adesione al Pvc (art. 5-bis D.Lgs. 218/1997);
  • l’acquiescenza “rafforzata” (art. 15, comma 2-bis D.Lgs. n. 218/1997).
In pratica, con le nuove regole, se viene notificato un verbale si può autonomamente sanare le violazioni contestate presentando una dichiarazione integrativa, liquidando le nuove imposte e versandole insieme alle sanzioni ridotte previste per il ravvedimento.


mercoledì 14 gennaio 2015

STUDIO BESTETTI commercialisti associati

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Monza, 14 gennaio 2015

Oggetto: La Legge di Stabilità 2015 – Legge 23 dicembre n. 2014, n. 190 -

La legge di Stabilità 2015 è stata definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 29 dicembre 2014 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).
Il testo definitivo si compone di un solo articolo con ben 735 commi (oltre a tabelle e altri
allegati). Riepiloghiamo in sintesi le principali novità fiscali:
* Bonus 80 euro
Diventa strutturale il bonus 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a
24mila euro (e proporzionalmente inferiore fino alla soglia di 26mila euro di reddito annuo).
* Novità IRAP:
Con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si ammette in
deduzione ai fini Irap la differenza tra costo complessivo per il personale dipendente a tempo
indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al
costo del lavoro. In pratica il costo da lavoro dipendente di personale assunto a tempo
indeterminato risulterà totalmente deducibile.
Nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti viene introdotto un credito
d’imposta pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali.
Si abrogano infine le disposizioni che hanno ridotto le aliquote IRAP ripristinando le previgenti
aliquote (aliquota Irap ordinaria 3,90%).
* TFR in busta paga:
Dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti potranno chiedere l’anticipo del
trattamento di fine rapporto in busta paga. Il TFR percepito in busta paga sarà però tassato con
modalità ordinaria (e non agevolata/separata come avviene normalmente per il TFR percepito
alla fine del rapporto di lavoro). Le PMI, per far fronte al maggior impegno finanziario,
potranno chiedere un finanziamento bancario agevolato.
* Detrazione IRPEF per i lavori di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili
Sono prorogate al 2015 le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (al
50%), per la riqualificazione energetica o l'adeguamento antisismico (al 65%) e per l’acquisto di
mobili ed elettrodomestici (al 50%).
Viene tuttavia aumenta dal 4 all'8% la ritenuta d'acconto operata dagli istituti di credito sui
bonifici effettuati dai clienti in favore delle imprese esecutrici.
* Bonus bebè:
Si riconosce a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 un assegno annuo di
960 euro per i nuovi nati erogato mensilmente (80 euro mensili) dall’Inps a decorrere dal mese
di nascita o adozione. L’assegno è riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 25mila euro; il
bonus è raddoppiato per le famiglie con ISEE fino a 7mila euro.
* Moratoria mutui e finanziamenti
Viene prevista la possibilità sospensione della quota capitale dei mutui delle famiglie per il
periodo 2015-2017 con l’allungamento del piano di ammortamento. Per i dettagli è necessario
attendere un apposito decreto interministeriale.
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* Rivalutazione quote e terreni
Si riaprono i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in
società non quotate , introdotta dalla Finanziaria 2002. In particolare la rivalutazione interessa i
terreni e le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2015, il termine di versamento dell’imposta
sostitutiva è fissato al 30 giugno 2015 e la perizia di stima deve essere redatta ed asseverata
entro il 30 giugno 2015.
Viene tuttavia raddoppiata l’aliquota dell’imposta sostitutiva che passa dal 4% all’8% per la
rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni qualificate e dal 2% al 4% per le partecipazioni
non qualificate.
* Reverse charge
Dal 1° gennaio 2015 la fatturazione delle seguenti operazioni, nei rapporti tra soggetti passivi
IVA, andrà effettuata applicando il regime dell’inversione contabile (reverse charge): le
prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento
relative ad edifici.
La nuova norma prevede che il regime dell’inversione contabile (reverse charge) andrà
applicato alle prestazioni indicate effettuate su edifici ed a prescindere dalla tipologia
contrattuale utilizzata (non necessariamente subappalto ma anche semplicemente un appalto).
Restano tuttavia diverse le questioni da chiarire in ambito applicativo per le quali si attende un
chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso un’apposita circolare.
* Split Payment
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica
Amministrazione è introdotto lo split payment. Diversamente dal reverse charge, il sistema dello
split payment non incide sulle modalità di fatturazione: il fornitore continuerà ad emettere le
fatture con le modalità ordinarie e quindi addebitando l’IVA, ma sarà la P.A. a provvedere al
versamento dell’IVA direttamente all’erario (e non al fornitore).
* Bollo per auto e moto storiche
Si elimina l’esenzione del bollo per autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare
interesse storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli ultratrentennali sono
esentati dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa
di circolazione forfettaria annua.
* Aliquota Iva pellet ed e-book
Sale dal 10% al 22% l'IVA sul pellet (combustibile).
Scende al 4% l’IVA per e-book (libri digitali).
* Clausola di salvaguardia per incremento aliquote Iva e accise dal 2016
Si stabiliscono i seguenti incrementi di aliquote Iva che verranno attuati in caso di mancato
reperimento delle necessarie risorse:
a) l’aliquota Iva del 10% verrà incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017
b) l’aliquota Iva del 22% verrà incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5
punti percentuali dal 1° gennaio 2018
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto inoltre importanti novità in merito al nuovo
regime dei minimi con imposta sostitutiva al 15% ed all’istituto del ravvedimento operoso;

7 famiglie su 10 possiedono una casa. 2015 positivo per i mutui

7 famiglie su 10 possiedono una casa. 2015 positivo per i mutui

 in “MutuiOnline informa
case di proprietàLo stabilisce il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni dell'Istat. Sono circa 18 milioni le famiglie italiane che possiedono un’abitazione di proprietà, con un dato che supera di poco il 72%, mentre il 18% dei nuclei vive in affitto: la restante parte usufruisce dell'abitazione dove risiede a titolo gratuito o a titolo di prestazione di servizio. La media nazionale si discosta a seconda delle varie aree geografiche, ma con variazioni minime che oscillano tra il 69% del Mezzogiorno e il 74% del nord-est; in Sicilia e Sardegna le famiglie in affitto sono il 14,4% del totale, contro il 20,1% fatto registrare nell'Italia nord-occidentale.   
Nell’arco di dieci anni (2001-2011) i proprietari di casa sono aumentati del 13,8% con un massimo del 16,4% registrato nell'Italia Centrale e un minimo del 9,7% nel sud: stabile la percentuale di famiglie in affitto (+0,9%), a eccezione del nord-est dove l'incremento ha superato il 12%, mentre quelli che usufruiscono dell’abitazione a titolo gratuito crescono in media del 29,2%. Ogni famiglia ha a disposizione un'abitazione di 40,7 metri quadri in media, dai 36,8 mq del 2001, con un massimo in Emilia Romagna di circa 45 mq e un minimo in Campania di 33,8 mq.
Cresce il numero degli alloggi occupati dai residenti: il dato censito al 2011 è di 24.141.324, 2.488.036 in più del 2001 con una ripartizione del 28,2% nel nord-ovest, il 19,8% nel nord-est, il 19,8% al centro e il restante 32,2% nel Mezzogiorno d’Italia.
Il 2015 potrebbe portare un ulteriore incremento dei dati citati, con gli istituti di credito che stanno riprendendo a erogare credito alle famiglie per l'acquisto della casa. Il mercato dei mutui fa registrare dei miglioramenti anche al netto delle surroghe – vecchi contratti rinegoziati con altri istituti – : il dato complessivo registrato dall’ultimo monitoraggio dell’Abi (Associazione bancaria italiana) ed effettuato sui primi undici mesi del 2014 stabilisce che le erogazioni sono cresciute del 31,4%(22.465 miliardi di euro rispetto ai 17.123 miliardi dello stesso periodo del 2013). Un dato rilevante soprattutto se si considera che è nettamente più alto rispetto a tutto il 2013 e al 2012. Resta inoltre stabile il loan to value, il rapporto tra il finanziamento concesso e il valore dell’immobile, che si attesta tra il 60 e il 70%.
Il fattore principale che fa propendere verso un’ulteriore annata positiva è la diminuzione dello spread (tasso che la banca applica al finanziamento quale proprio ricavo), con un valore che attualmente oscilla tra l'1,9%, per un loan to value del 50%, e il 2,4% per un importo pari all'80% del valore dell’immobile: si supera il 3% solo nei casi di mutui oltre l'80 per cento. Gli spread sono destinati a scendere per il 2015 e ad attestarsi tra l’1,6 e il 2,1%, un limite che potrà permettere ai mutuatari di ottenere uno sconto sul finanziamento e agli istituti di credito di evitare di erogare prestiti sottocosto che potrebbero generare delle perdite nel medio periodo.
Si prospetta per gli intermediari finanziari una maggiore liquidità da impiegare nel settore mutui: la BCE dovrebbe immettere un quantitativo monetario tramite l’acquisto di titoli di Stato – acquisiti precedentemente dalle singole banche – dando la possibilità agli istituti di credito di trasformare in denaro le plusvalenze degli ultimi anni e di trovare in bilancio nuove risorse disponibili per altri impieghi.


FONTE : MUTUIONLINE
A cura di 

KIZOA Movie Maker q9x618jf