mercoledì 5 novembre 2014

Partite IVA, nuovo regime dei minimi 2015. Grandi cambiamenti in vista, la guida completa

Partite IVA, nuovo regime dei minimi 2015. Grandi cambiamenti in vista, la guida completa

 - 

Tra pochi mesi partirà il nuovo regime dei minimi 2015: novità in vista per chi possiede una partita Iva, ecco perché.

Partite IVA, arriva il regime dei minimi 2015
Grandi cambiamenti in vista per ipossessori di partite iva: con il nuovo anno arriverà il nuovo regime dei minimi 2015, una novità introdotta dall'esecutivo Renzi per sostituire le precedenti agevolazioni fiscali dedicate all'imprenditoria giovanile e a coloro che hanno perso la propria occupazione. Quello a cui assisteremo entro pochi mesi sarà uncambio di marcia connotato sia da luci che da ombre. Ai contribuenti spetterà fare il saldo della situazione e capire se, rispetto alle loro singole esigenze, ci saranno dei miglioramenti o dei peggioramenti. Per tutti pesano, sul piatto della bilancia, l'innalzamento dell'aliquota da applicarein sostituzione dell'Irpef e dall'altra parte l'allargamento della platea, che ora sembrerebbe potersi estendere fino a raggiungere i 700.000 - 800.000 aderenti (sulla base di alcune stime circolate tra i
principali organi id stampa).
Nuovo regime dei minimi 2015: ecco le principali novità in arrivo
Con l'approvazione del nuovo regime dei minimi 2015 i contribuenti dovranno affrontare un sostenuto innalzamento dell'aliquota impositiva, che passerà dal 5% al 15%. Attenzione però, perché non si tratterà di una vera e propria triplicazione: infatti, se in precedenza l'aliquota andava applicata al reddito nella sua totalità, a partire prossimo anno vi saranno dei coefficienti diversi, suddivisi sulla base di 9 diversi gruppi di settori (corrispondenti ad altrettanti codici attività); il calcolo avverrà quindi attraverso un coefficiente di redditività variabile. Ma a cambiare saranno anche le soglie di reddito da rispettare per potersi mantenere all'interno del nuovo regime: si va dai 15.000 € annui per i professionisti, consulenti e free-lance ai 40.000 € dei commercianti ed artigiani. E proprio in relazione a queste misure, non sono mancate le polemiche, come scopriremo nelle prossime righe. Ultima importante novità: decade il limite massimo dei cinque anni di permanenza, una volta superati i 35 di età.
Partite iva: consulenti, professionisti e free-lance contro artigiani e commercianti: è polemica sulle soglie differenziate?
Sebbene la valutazione della convenienza effettiva del nuovo regime dei minimi 2015 potrà essere attestata solo attraverso un'analisi della singola situazione di ogni titolare di partita iva, resta il fatto che fare differenze tra contribuenti all'interno dello stesso meccanismo fiscale ha da subito creato qualche mal di pancia e potrebbe in futuro portare anche a ricorsi e a interpelli di costituzionalità. D'altra parte, c'è chi ritiene eccessivamente penalizzante il limite di 15.000 € per i redditi dei consulenti e professionisti, anche perché oltre all'imposta sostitutiva del 15% si dovranno anche versare i contributi previdenziali; con la conseguenza che il reddito effettivo disponibile potrebbe risultare davvero troppo basso rispetto al costo della vita vigente. E voi, cosa pensate al riguardo di questa scelta del legislatore? Fateci sapere la vostra opinione con un commento all'articolo; se invece desiderate restare aggiornati, potete utilizzare il tasto "segui" disponibile in alto, sotto al titolo.
FONTE : SUPERMONEY

Dichiarazione di successione: nuovi limiti approvati dal governo

Dichiarazione di successione: nuovi limiti approvati dal governo

 - 

Aumenta il numero di contribuenti esonerati dal presentare la dichiarazione di successione.

dichiarazione di successione
La successione è lo strumento che consente di trasmettere agli eredi deldefunto quanto da quest'ultimo posseduto in vita. La dichiarazione di successione è un adempimento di carattere fiscale con il quale si comunica all'Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto ai fini del calcolo delle imposte dovute. Con il D.lgs delle semplificazioni fiscali è stata resa effettiva una delle novità più attese della quale si discuteva da tempo: vengono approvati definitivamente i nuovi limiti di esonero per le dichiarazioni di successione. Si tratta di una misura che era stata introdotta con un disegno di legge del Senato ora ripresa nel nuovo testo approvato dal consiglio dei ministri.
Fino ad oggi il valore dell'asse ereditario entro il quale non era obbligatoria la dichiarazione di successione era di 25.823 euro; con le nuove disposizioni il limite viene     100.000 euro.
                                       elevato a

In che cosa consiste l'esenzione

Se l'eredità non supera il valore di 100.000 euro non si dovrà presentare la denuncia di successione, qualora sussistano le seguenti condizioni:
  • l'eredità deve essere devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;
  • l'eredità non deve essere costituita da beni immobili o diritti reali immobiliari.
Non sarà più obbligatorio, in caso di sopravvenienze ereditarie, presentare la dichiarazione di successione sostitutiva o integrativa, sempre che la sopravvenienza sia dovuta ad erogazione di rimborsi fiscali.

Soggetti obbligati

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
  • gli eredi;
  • i legatari che subentrano nei diritti su un singolo bene senza partecipare all'intera eredità;
  • i curatori, nell'ipotesi di eredità giacenti;
  • altri esecutori testamentari;
  • i trust.
La dichiarazione dovrà essere presentata entro 12 mesi dal decesso della persona presso l'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione il defunto aveva fissato la propria residenza.

Sanzioni

Nel caso di omessa dichiarazione, nelle ipotesi in cui non c'è l'imposta fiscale, si applica una sanzione da 258 euro a 1.032 euro oppure variabile dal 120% al 240% dell'imposta qualora l'imposta fiscale sia prevista.
FONTE : SUPERMONEY

APE, nelle vendite immobiliari forzate non è obbligatorio allegarlo

APE, nelle vendite immobiliari forzate non è obbligatorio allegarlo

Consiglio nazionale del Notariato: non si possono applicare sanzioni perchè la vendita non è conclusa dalle parti in modo consenziente


03/11/2014 - Nelle vendite immobiliari coattive, cioè gestite dal Tribunale dopo il pignoramento dell’immobile, non è obbligatorio allegare l’Attestato di prestazione energetica (APE). Lo ha spiegato il Consiglio nazionale del Notariato con lo studio 263-2014/C.
APE, nelle vendite immobiliari forzate non è obbligatorio allegarlo



Secondo il Notariato, le vendite giudiziali sono regolate da uno statuto diverso da quelle contrattuali, in cui le parti, vale a dire acquirente e venditore, sono consenzienti.

Analizzando l’evoluzione normativa che ha regolato l’obbligo di indicare la prestazione energetica degli edifici nelle compravendite, contenuta prima nel Dlgs 192/2005, poi nel Decreto Ecobonus (DL 63/2013) e nel Decreto Destinazione Italia (DL 145/2013) il Notariato ha ricordato che, al momento, le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE sono validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, sono puniti con multe dai 3 mila ai 18 milaeuro. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.

La sanzione deve essere pagata da entrambe le parti in solido e in parti uguali. Il pagamento della multa non fa venire meno l’obbligo di presentare l’attestato. Tutti gli accertamenti delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate.

Nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l'immobile non deve nè può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.

La normativa citata risponde all’esigenza di attuare le norme europee sull’efficienza energetica degli edifici. Il Notariato ha ricordato però che la vendita coattiva, effettuata per soddisfare un credito, è una situazione speciale e delicata in cui non esiste una compravendita consensuale ed è quindi difficile sanzionare le parti. Allo stesso tempo, le norme comunitarie lasciano spazio agli ordinamenti interni per regolare le vendite giudiziali.

Ciò non toglie, ha affermato il Consiglio nazionale del Notariato, che il giudice che gestisce la vendita possa stabilire che venga messo a disposizione l’APE in modo da consentire una migliore valutazione dell’immobile pignorato.
FONTE : EDILPORTALE.COM

RISARCIMENTO DAL LOCATORE CHE NON PAGA IL CONDOMINIO

RISARCIMENTO DAL LOCATORE CHE NON PAGA IL CONDOMINIO

La proprietà di un edificio di 112 appartamenti è suddivisa tra tre Srl e 17 proprietari di singole unità. Una Srl non paga gli oneri condominiali dei propri affittuari all'amministratore che, a sua volta, non concede a questi inquilini la chiave per fruire degli ascensori né il telecomando per l'apertura automatica del cancello dell'autorimessa. Come possono agire questi conduttori per ottenere quanto dovuto, visto che le nuove disposizioni riportate all'articolo 18, legge 220/2012 stabilisce che «l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni...»?
I conduttori, che non siano morosi verso il locatore nel pagamento delle spese accessorie, possono agire contro quest’ultimo, a norma dell’articolo 1575, numeri 2 e 3, del Codice civile, chiedendo la risoluzione del contratto, per grave inadempimento, e il risarcimento dei danni (articoli 1453 e 1455 del Codice civile). Il richiamato articolo 1575, n. 2 e 3, del Codice dispone infatti che: «Il locatore deve mantenere (n.d.r.: l’immobile) in istato da servire all’uso convenuto; garantirne il pacifico godimento durante la locazione».In ogni caso, ma la questione è controversa, sembra ipotizzabile un’azione “possessoria” degli inquilini contro il condominio, a norma degli articoli 1168 e seguenti del Codice civile - ove siano stati privati, del "compossesso" dell’ascensore e del telecomando per l’accesso all’autorimessa da meno di un anno - per ottenere la consegna delle chiavi/telecomando da parte dell’amministratore di condominio. E, infatti, per l’articolo 1585, comma 2, del Codice civile il locatore non è tenuto a garantire l’inquilino «… dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio».Si dubita invece che gli inquilini – al di là delle azioni a tutela del possesso di cui si è detto – possano agire, in via ordinaria, contro il condominio per la consegna delle chiavi/telecomando. E, infatti – salvo esame della fattispecie in concreto - l’amministratore potrebbe eccepire, in quel giudizio, di aver legittimamente sospeso l’uso dei servizi condominiali (ascensore e portone automatico), stante il mancato versamento delle spese, a norma dell’articolo 63, comma 3, delle disposizioni di attuazione al Codice civile, per il quale: «In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato». D’altra parte, la chiusura dell’ascensore e la mancata consegna del telecomando non impediscono del tutto l’uso della proprietà esclusiva e delle parti comuni, posto che dovrebbe essere possibile raggiungere l’appartamento mediante le scale e utilizzare l’autorimessa aprendo il portone manualmente.
FONTE : CASA24PLUS

SE L'APPARTAMENTO ESCE DALLA COMUNIONE

SE L'APPARTAMENTO ESCE DALLA COMUNIONE

Sono proprietario di un appartamento. Al momento del rogito fu cointestato con mia moglie (siamo in comunione dei beni). Oggi desidero intestarlo solo al coniuge e cancellare il mio nome dal contratto: è possibile?
Quando i coniugi sono in regime di comunione legale ogni acquisto è automaticamente comune secondo quote uguali, ma ideali. Per raggiungere l'obiettivo individuato è necessario stipulare un'apposita convenzione matrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 162 del Codice civile, al fine di mutare il regime patrimoniale della famiglia e optare per la separazione dei beni, ovvero di estromettere il bene in oggetto dalla comunione legale dei beni; ciò è necessario per fare in modo che ciascun coniuge - ora titolare di una quote ideale e inscindibile del bene - divenga titolare della quota pari ad un mezzo della piena proprietà.Sarà poi necessario procedere ad un atto di trasferimento, a titolo oneroso, ovvero gratuito, della quota di un mezzo da parte del marito a favore della moglie che diverrà in tal modo titolare dell'intero.
FONTE : CASA24PLUS

COMUNICAZIONE IN QUESTURA SOLO PER CONTRATTI «BREVI»

COMUNICAZIONE IN QUESTURA SOLO PER CONTRATTI «BREVI»

Ho recentemente stipulato un contratto di locazione, sottoposto al regime della cedolare secca, con una persona fisica. Il contratto, tra le sue clausole, prevede che l'appartamento sia destinato alla civile abitazione del locatario e della persona con lui convivente, regolarmente citata e identificata. Ho l'obbligo, relativamente alla persona convivente, di fare comunicazione alla Questura?
Per i contratti soggetti a registrazione in termine fiseo la comunicazione alla Questura è stata abolita. Lo ha stabilito il Dl 79 del 20 giugno 2012, convertito in legge 131 il 7 agosto 2012. Il decreto ha sancito che non sono più soggetti a comunicazione i contratti di locazione, verbali o scritti, a eccezione delle locazioni di immobili, non formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, e dei contratti di comodato stipulati per iscritto. Ora è l'agenzia delle Entrate a trasmettere al ministero dell'Interno le informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo. Poiché non sussiste l'obbligo di denuncia del conduttore, non sussiste neppure l'obbligo di segnalazione della persona con esso convivente.
FONTE : CASA24PLUS

Acquisto prima casa. L'omissione della dichiarazione della residenza del coniuge nei rogiti non incide sulle agevolazioni fiscali

Acquisto prima casa. L'omissione della dichiarazione della residenza del coniuge nei rogiti non incide sulle agevolazioni fiscali


Il caso. Un contribuente acquistando un appartamento di civile abitazione, dichiarava di essere in regime di comunione dei beni con il coniuge assente al rogito, e chiedeva di:
- usufruire dei benedici prima casa ex art.3, comma 131, L. n. 549/95
e delle agevolazioni sull'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito per il mutuo erogato presso un istituto di credito.
L'Agenzia delle Entrate di Spoleto emetteva però due avvisi di liquidazione volti al recupero sia dell'imposta IVA per l'atto di compravendita dell'immobile e sia per la liquidazione dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine per il mutuo concesso dall'istituto di credito.
Per l'Amministrazione, infatti, si era verificata la decadenza dalle agevolazioni fiscali per il 50% sulla prima casa acquistata poiché il coniuge, non essendo intervenuto all'atto di trasferimento dell'immobile agevolato, non ha reso le dichiarazioni previste dalla nota II bis, comma 1, della tariffa, allegata al d. P.R. n.131/1986.
Il contribuente ricorreva così in CTP di Perugia, eccependo che le norme di legge non prevedono la decadenza per il coniuge dell'acquirente del bene in caso di non presenza alla stipula dell'atto effettuato ai fini delle dichiarazioni previste dalla legge.
La CTP accoglieva il ricorso, l'Agenzia delle Entrate impugnava, quindi, dinanzi la CTR di Perugia.
L'Amministrazione, infatti, pur riconoscendo le agevolazioni fiscali all'acquirente che comprava in comunione dei beni con il coniuge, riteneva decadute le agevolazioni fiscali del consorte, assente al rogito notarile, poiché non ha rilasciato le dichiarazioni previste ex art. 3, comma 131, della L. n. 549/95.
In CTR l'Agenzia delle Entrate, inoltre eccepisce che la legislazione fiscale debba essere distinta da quella civilistica poiché "mentre ai fini civilistici non sussiste la necessità che entrambi i coniugi intervengano nell'atto di trasferimento della casa di abitazione per acquisirne le comproprietà in quanto il coacquisto si realizza automaticamente ex lege, ai fini fiscali, invece, per ottenere l'agevolazione c.d. "prima casa" sull'intero immobile trasferito, occorre che entrambi i coniugi rendano le dichiarazioni previste dalla lettera a), b) e c), quale la residenza nel comune dove insiste l'immobile, assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune, assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale."
La CTR di Perugia, sez. III, con la sentenza n. 145 del 23.09.2013, respingeva l'appello dell'Ufficio.
Il principio di diritto posto alla base della decisione. I Giudici, della CTR di Perugia, hanno rilevato che le norme richiamate dall'Amministrazione finanziaria, non interessano tutte la decadenza, infatti, "la decadenza è presente solo sulla dichiarazione prevista dalla lettera a) che riguarda la dichiarazione sulla residenza, che recita "La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto". Non esiste altra decadenza nell'ambito delle norme richiamate […] e non può essere certamente una circolare ministeriale indicata dall'Ufficio a poterla sancire, non avendo quest'ultima alcun potere vincolante, né potestà impositiva per il contribuente, esprimendo soltanto ed esclusivamente un parere dell'amministrazione finanziaria (Cass. SS.UU. n. 23031/2007)".
Precedenti giurisprudenziali. Nella stessa sentenza, i Giudici evidenziano che sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità abbiano superato il concetto di decadenza connesso con la dichiarazione di residenza tra i coniugi.
Infatti, il vincolo della comune residenza anagrafica dei coniugi è stato sostituito dal concetto dicoabitazione reciproca. Aspetto che realizza il requisito della residenza ai fini tributari.
Il Collegio perugino, ricordando la sentenza n. 13085 del 2003 della Suprema Corte, rammenta che per l'imposta di registro e i relativi benefici connessi all'acquisto della prima casa, è importante che la residenza non sia intesa come residenza del coniuge che ha acquistato in regime di comunione dei beni, bensì come residenza della famiglia.
Questa nozione è conforme con la sentenza n. 14237/2000 della Corte di Cassazione, in cui gli Ermellini rilevarono che nel caso di acquisto di un'abitazione da parte di uno dei coniugi in regime di comunione dei beni, l'altro ne diviene automaticamente comproprietario in forza dell'art. 177 c.c., con diritto alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", anche se sprovvisto dei requisiti di cui in capo al coniuge acquirente.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la CTR di Perugia invita l'Amministrazione fiscale a non revocare agevolazioni fiscali "semplicemente sulla base di aspetti squisitamente formali" ma di appurare, avendo la piena possibilità di indagine, quanto affermato nel rogito notarile.
Commissione Tributaria Regionale Perugia, del 23.09.2013 n° 145/03/13


Fonte : www.condominioweb.com

L'ex-coniuge non paga le rate del mutuo della casa? Commette reato.

L'ex-coniuge non paga le rate del mutuo della casa? Commette reato.

Sussistente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche in caso di mancato pagamento delle rate del mutuo. La "casa di abitazione" rientra tra i mezzi di sussistenza che devono essere assicurati al coniuge e ai minori.
Il fatto. Dopo il procedimento di separazione coniugale e l'assegnazione della casa familiare alla moglie ed ai due figli minori, il marito non paga le rate del mutuo dell'abitazione tanto che la moglie, per non essere costretta a perdere la casa, con l'assegno di mantenimento è costretta a pagare le rate del mutuo rimanendo, di fatto, senza alcun reddito venendo a perdere quella piccola fonte di sostentamento che tale somma le assicurava.
Il marito in ragione di tale condotta che viola gli obblighi di assistenza familiare incorrendo, in tal modo, nel reato previsto dall'articolo 570 del codice penale viene sottoposto a procedimento penale e la sentenza emessa a conclusione dei procedimenti, tanto in primo quanto in secondo grado, ha ritenuto integrato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare con riferimento all'omesso versamento mensile della rata di Euro 315,00 per il pagamento del mutuo della casa familiare assegnata ricordiamo, nell'ambito del procedimento civile di separazione coniugale, a sua moglie.
Il giudizio in Cassazione. Il marito proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello fondando lo stesso sul fatto che era stato condannato per un fatto diverso da quello contestato nell'imputazione, mentre con un secondo motivo ribadiva l'erronea applicazione dell'articolo570 e dell'articolo 47 del codice penale che disciplinano rispettivamente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e l'errore di fatto.
A parere del ricorrente, quindi, i giudici di merito di primo e secondo grado avrebbero omesso di considerare correttamente l'elemento soggettivo del reato, poiché egli non era consapevole di far mancare i mezzi di sussistenza alla sua famiglia ritenendo che non esisteva un preciso obbligo civilistico che imponesse l'obbligo di pagamento delle rate del mutuo.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo ed infondato il secondo ricostruendo la vicenda, dal punto di vista giuridico, nel seguente modo.
Secondo i giudici di legittimità nell'ambito dei reati contro la famiglia, con particolare riguardo ai reati fra coniugi, è necessario procedere di volta in volta ad una attenta valutazione della condotta del soggettivo attivo del reato onde valutare se la condotta di quest'ultimo assuma connotazioni di particolare gravità da esporre il soggetto passivo ( e cioè l'altro coniuge) ad uno stato di bisogno che impediscono di far fronte alle primarie necessità di vita ( come ad esempio vitto, alloggio …).
Seguendo tale ragionamento la sentenza in commento si sofferma sull'interpretazione del secondo comma dell'articolo 570 del codice penale che punisce " chiunque fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa". In pratica la condotta penalmente rilevante, punita dalla norma appena citata, si realizza anche nel momento in cui il coniuge obbligato faccia mancare quei necessari mezzi di sussistenza ai soggetti indicati nella norma.
La motivazione. La sentenza condivide l'orientamento espresso da una recente giurisprudenza secondo la quale la nozione di mezzi di sussistenza comprende non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (vitto e alloggio), ma ricomprende al suo interno il fatto di assicurare ai soggetti ai quali fa riferimento la norma (coniuge, figli) gli strumenti per un contenuto soddisfacimento di altre esigenze complementari ( come ad esempio l'abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto). (Cass. Pen. Sez. VI, 21/1/2009 n. 2736).
Secondo tale ricostruzione, quindi, il concetto di "mezzi di sussistenza" è completamente svincolato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto l'obbligo di assicurare tali mezzi risponde solo alla necessità di garantire le elementari esigenze di vita del soggetto passivo del reato e cioè chi subisce la condotta del reo nel caso di specie moglie e figli. (Cass. Pen. Sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 15898).
Nel caso di specie, si conferma le decisioni assunte dal giudice di primo e secondo grado, ritenendo che il marito si sia sottratto, senza giusta causa, agli obblighi che discendono dalla qualità di coniuge e di genitore sottolineando che " non è necessario che la condotta dell'agente venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza agli aventi diritto".
Nel caso in esame, il marito pur riprendendo a versare con regolarità le somme stabilite dal Giudici civile a titolo di assegno di mantenimento, ometteva di pagare le rate del mutuo costringendo di fatto la moglie ad utilizzare l'assegno di mantenimento per pagare tali rate. Seguendo tale ragionamento i giudici confermando le precedenti pronunce dei giudici di primo e secondo grado, hanno ritenuto sussistente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche in caso di mancato pagamento delle rate del mutuo che costituisce una condotta che espone il coniuge più debole nella possibilità di perdere la casa di abitazione che rientra, chiaramente, fra quei mezzi di sussistenza che devono essere assicurati al coniuge ed ai figli minori. (Cass.pen., sez. VI, 1 ottobre 1986 n. 12989).
Il coniuge economicamente più forte non è obbligato solo civilmente a corrispondere l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile nel procedimento di separazione personale, ma resta assoggettato all'obbligo di assistenza familiare che se non adempiuto espone lo stesso a responsabilità penale.

Corte di Cassazione, sezione penale, n° 33023 del 24.07.2014


Fonte : www.condominioweb.com

Il fondo patrimoniale non salva i coniugi. Può essere aggredito dal condominio per soddisfare gli oneri condominiali

Il fondo patrimoniale non salva i coniugi. Può essere aggredito dal condominio per soddisfare gli oneri condominiali




Cos'è il fondo patrimoniale. L'articolo 167 del codice civile disciplina la costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi. Esso prevede che "Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia".
Come si costituisce il fondo patrimoniale. La costituzione del fondo patrimoniale, comportando un limite alla disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni familiari, va compresa tra le convenzioni matrimoniali. =>Condomino moroso e recupero crediti: se il credito è esiguo è meglio non proseguire con il pignoramento?
Pertanto, essa è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. circa le forme delle convenzioni (atto pubblico) medesime, ivi includa quella del comma 3, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2647 c.c., con riferimento agli immobili che ne siano oggetto, resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta opponibilità (cfr, Cass. Civ., 8610/2007).
Il caso. Ciò premesso, il caso che adesso ci accingiamo a trattare ha ad oggetto un'opposizione sollevata da due coniugi rispetto l'azione esecutiva svolta dal condominio nei confronti del rispettivo immobile, in quanto ricadente all'interno del relativo "fondo patrimoniale". In particolare, i coniugi, con ricorso straordinario alla Corte di Cassazione (avverso la Sentenza del Tribunale di Civitavecchia), hanno avuto modo di contestare il pignoramento subito in sè sul bene immobile del fondo patrimoniale, in quanto volto alla soddisfazione coattiva di un credito discendete dalle spese legali sostenute in una precedente azione di recupero del credito esercitata dal Condominio stesso e, dunque, in quanto tale, al fine di far valere un credito non propriamente riconducibile alla fattispecie degli "oneri condominiali".
La Decisione. A dirimere la querelle vi ha pensato la Corte di Cassazione con Sentenza n° 23163 del 31 ottobre 2014. Esaminiamo il ragionamento all'uopo reso.
Ebbene. In tema di "fondo patrimoniale" il criterio identificativo dei crediti, il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni nel fondo, va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia.
L'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti può avere luogo soltanto qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia (cfr, Cas. Civ. 12998/06).
Il principio. Consegue, pertanto, che tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può avere luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 170 Cc , debbano essere compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolarein esso devono essere compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale.
Conclusione. L'articolo 170 c.c. non consente alcuna distinzione tra spese necessarie, utili o voluttuarie, né tra spese inevitabili e spese evitabili con una più oculata gestione dei beni del fondo. Conseguentemente - come è stato riferito dai giudici di legittimità -, non rileva, ai fini della pignorabilità, la distinzione tra spese per oneri condominiali e spese legali liquidate in favore del Condominio per conseguire il pagamento degli oneri condominiali. Gli uni e le altre costituiscono debiti contratti dai coniugi per quegli stessi bisogni familiari alla cui soddisfazione sono destinati i beni del fondo patrimoniale, cui le spese ineriscono, ed ai sensi del medesimo articolo i relativi creditori possono procedere all'esecuzione forzata su essi.
Corte di Cassazione con Sentenza n° 23163 del 31 ottobre 2014.


Fonte : www.condominioweb.com

KIZOA Movie Maker q9x618jf