lunedì 27 giugno 2016

Fornitura di energia elettrica. No alla sospensione se si impedisce la prosecuzione dell'attività commerciale


Fornitura di energia elettrica. No alla

sospensione se si impedisce la 

prosecuzione dell'attività commerciale


No al distacco dell'energia elettrica per morosità se ciò provoca danno all'azienda




Il Tribunale di Bari ha inibito all'Enel di procedere alla riduzione della potenza di fornitura di energia elettrica ad una società dopo aver constatato che, non essendovi alcun inadempimento contrattuale da parte dell'azienda, la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica avrebbe determinato gravi conseguenze nello svolgimento dell'attività imprenditoriale.
Un'azienda, dopo aver preso atto dell'imminente sospensione dell'erogazione di energia elettrica comunicatagli dall'Enel, si rivolge al Tribunale chiedendo un provvedimento d'urgenza (ex art. 700 cpc) che impedisca alla società somministrante la riduzione di potenza o la sospensione dell'erogazione di energia elettrica adducendo a sostengo delle sue richieste l'illegittima ricostruzione dei consumi e l'inesistenza dell'inadempimento.
La società resistente (Enel) contesta i presupposti della domanda cautelare ( fumus boni iuris e periculum in mora) sostenendo l'assoluta correttezza della ricostruzione dei consumi effettuati dall'azienda. (In tema di risarcimento del danno per distacco errato dalla fornitura di energia elettrica si segnala:www.condominioweb.com/errore-nel-distacco-della-fornitura-elettrica-il-fornitore-e-tenuto.12476)
Il Giudice unico respinge la domanda cautelare per carenza del requisito del periculum in mora precisando:
- che il pagamento dell'indebito da parte dell'azienda avrebbe potuto trovare ristoro nel risarcimento per equivalente,
- e che l'azienda, visto la cessazione del regime di monopolio nella fornitura di energia elettrica, l'azienda avrebbe potuto stipulare un nuovo contratto con un diverso fornitore.
L'azienda impugna tale decisione proponendo reclamo e sostenendo:
a) la carenza di liquidità aziendale per il pagamento di consumi piuttosto ingenti richiesti dall'Enel (di ben oltre Euro 32.000,00!!!);
b) la traslazione della morosità al successivo fornitore ed i tempi non brevi di attivazione della fornitura con una società concorrente,
c) nonché l'assoluta irreparabilità del pregiudizio che l'azienda avrebbe subito dalla sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica che avrebbe impedito la sopravvivenza di diversi capi di bestiame. (Sul tema del cambio di fornitore di energia e di bollette a conguaglio molto esose vedasi:
www.condominioweb.com/annullate-le-fatture-di-energia-elettrica-emesse-a-conguaglio-se-arrivano-in.1837)
Il Giudice unico, in sede di reclamo al provvedimento che ha respinto la domanda cautelare, ha stabilito che può trovare accoglimento la richiesta di un provvedimento che inibisca al somministrante (Enel) la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica formulata dall'azienda.
Il provvedimento in commento giunge a tale conclusione analizzando il contratto di fornitura di energia elettrica che, sebbene alla clausola 18 stabilisce la riduzione della potenza e la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento del dovuto, in un'altra clausola (art. 16 punto 6) invece stabilisce la possibilità di proporre reclamo per contestare direttamente al fornitore l'importo addebitato in bolletta stabilendo che, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi, lo stesso fornitore non può sospendere l'erogazione di energia elettrica.
In pratica, secondo il Giudice del reclamo, basandosi la fattura non pagata su consumi presunti e non su quelli correnti, ed esistendo una contestazione su tali addebiti, il fornitore non può procedere alla sospensione dell'erogazione.
Inoltre sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento in commento, dopo aver constatato l'ingente somma richiesta dall'Enel per il pagamento dei consumi pregressi e l'indisponibilità di risorse economiche sufficienti dichiarata dall'azienda ricorrente, oltre al fatto che la scelta di un altro fornitore potrebbe avvenire senza soluzione di continuità incidendo irrimediabilmente sull'esercizio dell'attività imprenditoriale, ha impedito all'Enel l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica.
In pratica, rileva il provvedimento, l'interruzione di tale fornitura avrebbe comportato per l'azienda una serie di pregiudizi irreparabili (sospensione dell'attività di allevamento di bestiame) ai quali non poteva ovviarsi con la stipula di un contratto di fornitura con altro operatore.
 Tribunale di Bari, sez. civ.II, ordinanza del 5 aprile 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/no-al-distacco-dellenergia-elettrica-per-morosit%E0-se-causa-danno.12825#ixzz4CmNzDe4K
www.condominioweb.com 

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