venerdì 22 aprile 2016

Scegli di cambiare città per lavoro? Il recesso per gravi motivi dal contratto di locazione potrebbe non sussistere


Scegli di cambiare città per lavoro? 

Il recesso per gravi motivi dal contratto 

di locazione potrebbe non sussistere




In tema di contratto di locazione per uso abitativo, è sempre possibile recedere dal contratto qualora ricorrano gravi motivi (art. 3, sesto comma, l. n. 431/98).
Tali gravi motivi, tuttavia, deve essere obiettivi e non frutto di mera valutazione da parte del conduttore e, nel caso di contestazione da parte del proprietario, spetta all'inquilino darne prova della loro ricorrenza.
Nel caso in cui si decida di cambiare città per motivi di lavoro – si badi non riguarda il caso di trasferimento dall'ufficio per volontà estranea al conduttore – e la città di destinazione non sia distante da quella in cui si trova l'immobile locato non v'è motivo per ritenere sussistente la gravità che giustifichi il recesso unilaterale del conduttore ex l. n. 431/98.

Questo, in sintesi, quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6553 depositata in cancelleria il 5 aprile 2016.
Nel caso di specie il conduttore aveva deciso di trasferirsi da Pisa a Firenze scegliendo di andare lavorare in uno studio legale del capoluogo toscano.
L'appartamento condotto in locazione a Pisa – formalmente il contratto era intestato al genitore dell'inquilino – a quel punto non veniva più considerato utile, sicché si provvedeva a comunicare recesso al proprietario per gravi motivi ex art. 3, sesto comma, l. n. 431/98.
Il proprietario riteneva d'avere un credito per diversi mesi di canone e proponeva ricorso per decreto ingiuntivo: il conduttore proponeva opposizione e la controversia così instaurata arrivava fino alla Corte di Cassazione, in ragione del ricorso del conduttore soccombente in appello.
Gravi motivi di recesso dal contratto di locazione
La Suprema Corte, nel ritenere infondato il ricorso, ha ricordato che i gravi motivi che giustificano il recesso dal contratto di locazione devono essere determinati “da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla sua volontà ed imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione. La gravosità della prosecuzione deve avere una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo (cfr., oltre alle massime citate in sentenza - tra cui Cass. n. 5328/07 - anche, tra le più recenti, Cass. n. 9443/10 e n. 26711/11), con la precisazione che, rispetto alle locazioni abitative, la gravosità della prosecuzione va valutata non (solo) sotto il profilo economico (come affermato nelle massime relative all'attività aziendale svolta nei locali per cui viene effettuato il recesso: Cass. n. 7217/14), ma anche tenendo conto delle esigenze di vita del conduttore medesimo (cfr. Cass. n. 12291/14)”.
Nel caso di specie, affermava la Corte, non solo non c'era prova del fatto che la nuova sede lavorativa del conduttore non fosse stata da lui scelta volontariamente e non gli fosse capitata un'occasione improvvisa e non preventivabile, ma altresì che la sentenza d'appello era ben motivata sull'insussistenza dei gravi motivi anche in ragione del fatto che la distanza chilometrica tra il comune di ubicazione della casa e quello del nuovo lavoro del conduttore non fosse poi tale da considerare insostenibile la prosecuzione del rapporto locatizio.
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 Scarica Cass. 5 aprile 2016, n. 6553


Fonte http://www.condominioweb.com/cambio-lavoro-e-citta-non-sempre-sussiste-il-recesso-dal.12618#ixzz46ZbSyQrI
www.condominioweb.com 

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