giovedì 5 novembre 2015

Casa venduta da due agenzie: a chi va la provvigione?

Casa venduta da due agenzie: a chi va la provvigione?

mercoledì 4 novembre 2015
La provvigione spetta solo al mediatore che ha concluso l'affare
Marco ci scrive: “Le chiedo un parere sull’acquisto di una prima casa tramite agenzia immobiliare, vista con due agenzie diverse. Con la prima, mia moglie ha visto la casa e firmato il foglio di visita; in seguito ci è andata insieme a un muratore e dopo ancora insieme a me. Poi, navigando in internet, ho visto per la stessa casa un annuncio a un prezzo inferiore di circa 10.000 euro sul sito della seconda agenzia. Sono andato da questa seconda agenzia dicendo che ero interessato all’immobile ma che mia moglie aveva già firmato un foglio di visita con la prima agenzia. La seconda agenzia mi ha rassicurato e abbiamo concluso l’affare a un prezzo inferiore. Ora però la prima agenzia pretende la provvigione e minaccia di andare per vie legali. Può realmente pretendere qualcosa? Come mi devo comportare?”
Risponde l’Avv. Massimo Chimienti, Studio Avvocati Chimienti
La prima agenzia non può pretendere assolutamente nulla in quanto la provvigione spetta solo al mediatore che riesce a far concludere l’affare. Quindi, in questo caso, alla seconda agenzia.

Ottimismo nel mattone: il boom del trilocale

Ottimismo nel mattone: il boom del trilocale

 in “MutuiOnline informa
investimento mattone
I nuovi dati sulla situazione economica del nostro Paese registrano una ripresa della fiducia da parte degli italiani. Migliora la percentuale di coloro che annoverano la casa come investimento principe in cui riporre i propri risparmi: sono il 29% degli intervistati, prevalentemente nel sud e nel centro Italia, che considerano sia questo il momento di investire nel mattone, il 5% in più rispetto allo scorso anno quando la percentuale dei sostenitori della casa come investimento migliore non superava il 24%: molto poco rispetto a quel 70% di italiani che nel 2006 dichiarava che investire in un immobile fosse il miglior passo da fare con i propri risparmi.
Sono questi i risultati dell’indagine condotta da Acri e Ipsos presentata alla 91ma Giornata mondiale del Risparmio, che rivela anche che la maggioranza delle preferenze si sia indirizzata verso strumenti finanziari considerati altrettanto sicuri: titoli di stato, obbligazioni, risparmio postale sono l’investimento preferito dal 35% degli italiani. Il 9% preferirebbe invece prodotti con un livello di rischio più alto, mentre un buon 27% dichiara che qualsiasi investimento è in questo momento sconveniente.
Il tornato amore per la casa come allocazione dei propri risparmi è confermato anche dagli straordinari risultati registrati sul mercato dei prestiti. Secondo Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana intervenuto nella Giornata mondiale del Risparmio, il flusso di risparmi depositati e investiti in banca si è tradotto in una maggiore erogazione di prestito a famiglie e imprese, tanto che nei primi nove mesi di questo anno le nuove erogazioni di mutui alle famiglie sono state superiori del 92,1% rispetto allo stesso periodo di tempo dello scorso anno.
Altro dato che ha giocato a favore riguarda le condizioni del credito concesso: lo spread per un mutuo a tasso variabile e fisso è passato da un 1,7% e 1,3% nel secondo trimestre 2015 a un1,6% e 1,1% rispettivamente nel terzo trimestre 2015, e le previsioni per il quarto trimestre dell’anno si preannunciano ancora più incoraggianti.
Il riacquisito ottimismo nel mattone allarga anche lo spazio dell’investimento. Ritorna l’opportunità, complice i ridotti prezzi, di acquistare una casa più comoda e il trilocale si afferma come il taglio più ricercato dalle coppie coniugate. Lo rivela l’ultima ricerca di Tecnocasa, che sottolinea come il 52,3% delle compravendite nei primi 6 mesi di questo anno riguardano coppie sposate. Dato rimasto sostanzialmente invariato se si fa riferimento allo scorso anno, quando la percentuale di coniugati che acquistava casa era del 52,5%.
Il 33% degli acquisti delle stesse coppie si è indirizzato al trilocale, il 20,1% al quadrilocale e il 19,7% a ogni altro tipo di soluzione tra ville, villette, case indipendenti e semindipendenti.
Si acquista principalmente con la finalità di abitare la prima casa, è così per il 68,4% del campione rappresentativo della popolazione, mentre il 21,4% lo fa per investire e il 10,2% per trascorrere le vacanze, più dell’8,3% registrato lo scorso anno.
Il dato interessante, anche ai fini di una valutazione dello stato di benessere del paese, è la percentuale di chi acquista casa senza ricorrere a un finanziamento: il 46,8% delle compravendite avviene in contanti, contro un 53,2% di coppie che chiede un mutuo.

FONTE: MUTUIONLINE.IT
A cura di 

Bollette elettriche in condominio, quando si perde l’Iva agevolata



Bollette elettriche in condominio, quando si perde l’Iva agevolata

di Paola Mammarella
22/10/2015 – Cosa accade se un condomino cambia la destinazione d’uso del suo appartamento? L’Iva sulla bolletta elettrica passa dal 10% al 22%, cioè viene meno l’agevolazione riconosciuta alle abitazioni.

Ciò che l’Agenzia delle Entrate – Direzione generale della Lombardia, ha spiegato rispondendo all’Interpello 904-492, è che l’aumento può ripercuotersi anche sugli altri condòmini e coinvolgere le parti comuni se i contatori non consentono un’esatta ripartizione dei consumi.

Il Fisco ha chiarito che se il condominio è costituito solo da unità abitative e immobili pertinenziali, la fornitura di energia elettrica alle parti comuni viene assoggetta all’aliquota ridotta al 10%.

Se, al contrario, nel condominio ci sono sia appartamenti ad uso abitativo siauffici e autorimesse, non pertinenziali alle abitazioni, e non c'è la possibilità di distinguere i consumi degli uni e degli altri, sull’energia fornita alle parti comuni scatta l’Iva ordinaria al 22%. L’aumento dell’aliquota colpisce tutti, anche i proprietari degli immobili destinati ad uso abitativo.

La situazione cambia se ci sono contatori distinti. Quando è possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica delle parti comuni tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati, i proprietari delle abitazioni pagano l’Iva sulla bolletta al 10% mentre i condòmini titolari di immobili a uso diverso non usufruiscono dell’agevolazione e viene loro applicata l’aliquota ordinaria.

Il secondo caso rappresenta una soluzione più equa, che mette al riparo da eventuali contenziosi tra condòmini, ma necessita dell’installazione di un nuovo contatore.
FONTE: EDILPORTALE.COM

L'Antitrust approva il canone RAI in bolletta.Non ci saranno poche scuse per non pagarlo.

Legge di Stabilità. Si avanzano le prime ipotesi sulle sue modalità di pagamento del canone RAI.

L'Antitrust approva il canone RAI in bolletta.Non ci saranno poche scuse per non pagarlo.


Dopo che si è decisa l'introduzione del canone RAI in bolletta con la nuova legge di Stabilità, si avanzano le prime ipotesi sulle sue modalità di pagamento
Il canone RAI entra in bolletta. Il Governo ha deciso di inserire il canone RAI nel pagamento del servizio di erogazione dell'elettricità e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato tale decisione.
Si tratta di una modalità di pagamento che, come si legge nel Parere emesso lo scorso 28 ottobre, potrebbe avere la capacità di ridurre l'evasione dagli obblighi contributivi nonché il canone individuale.
Secondo quanto emerge dall'indice ponderato dei prezzi del paniere di beni e servizi di comunicazione, elaborato da AGCOM sulla base di dati Istat, il canone Rai è cresciuto del 2,7%, rispetto a giugno 2011, inferiore alla media dei prezzi al consumo.
Inoltre, l'Antitrust invita a informare maggiormente e meglio gli utenti in modo che essi non confondano l'importo dovuto per il servizio di fornitura elettrica e quello per il servizio televisivo.
Si spera anche in una differenziazione tra le attività di servizio pubblico e le attività commerciali promosse dalla RAI.
In ogni caso, ciò che è necessario è un riordino del sistema radiotelevisivo pubblico affinché siano tutelate la concorrenza nonché il pluralismo nell'informazione.
Modalità di pagamento. Dopo che si è decisa l'introduzione del canone RAI in bolletta con la nuova legge di Stabilità, si avanzano le prime ipotesi sulle sue modalità di pagamento.
Probabilmente il totale, di 100 euro l'anno, sarà suddiviso in sei rate dall'importo di 16,66 euro ciascuna. Tuttavia, nel caso in cui si attesti di non essere in possesso né di televisori né di connessioni internet, il canone non verrà pagato. Invece, per i morosi, sono riservate sanzioni da 500 euro. Ovviamente, bisogna attendere il testo definitivo del decreto, che sarà emanato dal ministero dello Sviluppo Economico, per avere la certezza sulle modalità di applicazione della nuova norma.
La voce di spesa sarà applicata solo alle utenze elettriche domestiche, escludendo dunque quelle industriali e commerciali, e riguarderà esclusivamente la residenza. Pertanto il pagamento è dovuto da parte sia di proprietari che di affittuari, in sostanza da parte di chiunque abbia spostato la residenza, uscendo dallo stato di famiglia dei genitori.
Sanzioni anche per i gestori del servizio elettrico. Saranno previste sanzioni, pari al triplo dell'importo del canone, anche nei confronti dei gestori del servizio di fornitura dell'energia elettrica, cui spetta il compito di informare ogni due mesi l'Agenzia delle Entrate circa le morosità del canone RAI.
A tal riguardo, la legge di stabilità afferma che "In caso di morosità e inadempimento del pagamento del canone il gestore del servizio di fornitura di energia elettrica non opera come responsabile di imposta ed al fine dell'attivazione delle procedure di recupero. Il mancato adempimento dell'obbligo di informativa a carico del gestore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo del canone indicato in fattura".





Utilizzo della lavatrice in condominio. Si può accendere la centrifuga (anche di notte)

Il rumore proveniente dalla lavatrice non è intollerabile.

Utilizzo della lavatrice in condominio. Si può accendere la centrifuga (anche di notte)


Niente risarcimento per i rumori provenienti dalla lavatrice del vicino, anche se superiori a 3 decibel del rumore di fondo (normalmente individuato dalla giurisprudenza quale limite di tollerabilità), se l'utilizzo dell'elettrodomestico si protrae per 5-10 minuti (il tempo di una centrifuga …), per non più di una volta al giorno e in orari non destinati al riposo.
Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22105 del 29 ottobre 2015. Gli Ermellini hanno definitivamente respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un condòmino, ritenendo che il rumore proveniente dalla lavatrice del vicino, considerata la concreta situazione di fatto, non possa ritenersi obiettivamente intollerabile. L'eccessivo rumore, infatti, può disturbare i vicinioltre i limiti della normale tolleranza solo se l'utilizzo della lavatrice avviene nelle ore notturne o di riposo pomeridiano.
Il caso – La vicenda presa in esame riguardava la richiesta di risarcimento danni avanzata da un condòmino per i rumori provenienti dall'abitazione del vicino e, in particolar modo, dalla sua lavatrice, posizionata in una stanza situata al piano superiore rispetto a quello dell'attore, in corrispondenza della camera da letto.
In questi casi, come noto, la norma da applicare è l'art. 844 c.c.: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
Il limite della normale tollerabilità - Già in precedenti occasioni la Corte ha avuto modo di affermare che il limite di normale tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma relativo, cioè deve essere fissato caso per caso, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione (tra le tante, Cass. civ. 10735/2001).
Irrilevanza delle norme di diritto pubblico nei rapporti tra privati–E' stato altresì puntualizzato che i parametri eventualmente fissati da norme pubbliche speciali (ad esempio, il D.M. 1° marzo 1991), pur potendo essere considerati criteri minimi di partenza per stabilire l'intollerabilità o meno delle immissioni, non sono assolutamente vincolanti per il giudice civile. Si tratta, infatti, di norme che operano esclusivamente nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, a tutela di beni della collettività (ad esempio, l'ambiente, l'inquinamento acustico, ecc.). L'art. 844 c.c., invece, regola i rapporti tra privati in considerazione della particolarità della situazione concreta, per cui il giudice ben potrà considerare intollerabili ex art. 844 c.c. le immissioni inferiori ai parametri fissati da norme pubbliche o, viceversa, considerare tollerabili rumori superiori a detti parametri (Cass. civ. n. 2319/2011). => Autoclave rumoroso. L'inquilino stressato ha diritto al risarcimento del danno biologico.
La soluzione del caso – Nel caso di specie, è stato accertato che il rumore prodotto dalla lavatrice, quando lavorava a pieno carico e nella fase centrifuga, superava effettivamente i 3 decibel del rumore di fondo, normalmente individuato dalla giurisprudenza quale limite di tollerabilità delle immissioni rumorose.
Tuttavia – osserva la Corte – il condomino non ha provato in giudizio né una frequenza particolarmente intensa nell'uso dell'elettrodomestico, né che i lavaggi avvenissero in orario notturno e di riposo pomeridiano. È stato invece accertato che il rumore oggetto della contesa si protraeva solo per 5-10 minuti al giorno, in orari non destinati al riposo e, presumibilmente, non più di una volta al giorno.
Per gli Ermellini, dunque, la decisione della Corte d'appello è corretta e va confermata. Infatti, valutate tutte le circostanze del caso concreto, il rumore prodotto dalla lavatrice non può essere ritenuto obiettivamente intollerabile, sia alla luce dei parametri indicati dall'art. 844 c.c. sia anche considerando la soglia massima di rumorosità fissata dalle norme speciali (5 decibel in orario diurno).
 Corte di Cassazione, 29 ottobre 2015, n. 22105





lunedì 26 ottobre 2015

Certificazione energetica 2015: ecco quanto influisce sull’acquisto della casa

Certificazione energetica 2015: ecco quanto influisce sull’acquisto della casa

Maggiore l’appeal del green nell’acquisto di nuove costruzioni e di immobili in città

a cura di Redazione
26 ottobre 2015 
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Dal 1° ottobre di quest’anno sono entrati in vigore i nuovi decreti delMinistero dello Sviluppo Economico che completano il quadro normativo in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

IL DECRETO - Il Decreto Legge “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici” contiene la nuova disciplina per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE 2015). Il nuovo APE sarà uguale per tutto il territorio nazionale e offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo all’efficienza degli edifici e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso strutture con migliore qualità energetica.

CLASSI ENERGETICHE - Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). Il certificatore incaricato di redigere l’APE dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione. Inoltre, l’APE dovrà indicare le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica e segnalando le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli. Infine, il Decreto Legge definisce uno schema di annuncio di vendita e di locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE).

LA CONVENIENZA - Secondo un’analisi effettuata da Casa.it sull’offerta immobiliare presente nelle grandi città italiane – che costituisce oltre il 50% del totale delle abitazioni in vendita nel nostro Paese - gli annunci che riportano la classe energetica dell’appartamento in vendita rappresentano solo il 57% del totale, mentre per oltre il 40% delle abitazioni in vendita non viene fatto cenno alcuno alla classe di appartenenza. E per gli immobili in affitto la percentuale di annunci che riporta la presenza di certificazione energetica scende addirittura al 34% del totale. Dall’analisi geografica si evince che le Regioni più virtuose sono quelle del Nord Est con Trentino Alto Adige e Veneto a guidare la classifica, mentre nel Sud del Paese il tema della certificazione e del risparmio energetico sembra non avere fatto ancora breccia.
FONTE : SOLDIWEB.COM

Salta la compravendita se il venditore omette di compiere le formalità burocratiche entro la data concordata per la stipula del rogito

Se il venditore non regolarizza l'immobile entro la data del rogito il promissario acquirente può tranquillamente recedere dal contratto

Salta la compravendita se il venditore omette di compiere le formalità burocratiche entro la data concordata per la stipula del rogito


In tema di preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente può legittimamente recedere dal contratto se il promittente venditore ha omesso di regolarizzare l'immobile compiendo, a tal fine, tutte le formalità burocratiche e amministrative necessarie entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto definitivo.
È questo il principio espresso dalla quarta sezione delTribunale di Milano con la sentenza n. 4745, depositata il 16 aprile 2015, che ha condannato il promittente venditore a pagare il doppio della caparra ricevuta al momento del compromesso. Per il giudice milanese, la mancata sanatoria dell'immobile entro la data fissata per la stipula del rogito, così com'era stato pattuito dalle parti, integra un grave inadempimento che legittima il recesso ex art. 1385 c.c.
La controversia trae origine dal contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un'unità immobiliare. Le parti s'impegnavano a stipulare il contratto definitivo entro il 15 dicembre; la promissaria acquirente versava al promittente venditore una caparra confirmatoria pari a 10.000 euro, a patto che il promittente venditore provvedesse a regolarizzare l'immobile oggetto del contratto, compiendo all'uopo tutte le formalità burocratiche e amministrative necessarie entro la data fissata per il rogito.
Accadeva che, alla data stabilita, la promissaria acquirente si rifiutava di stipulare la vendita asserendo che il promittente venditore non aveva provveduto a regolarizzare l'immobile; invocava dunque il recesso dal contratto preliminare per grave inadempimento della controparte, chiedendo contestualmente la restituzione del doppio della caparra versata.
La questione finiva in tribunale, ed il giudice, con la sentenza in commento, ha dato ragione alla promissaria acquirente, ritenendo legittimo il recesso dal preliminare per inadempimento.
In effetti, la CTU disposta nel corso del giudizio ha confermato che le difformità urbanistiche ed amministrative dell'immobile, che avevano portato l'attrice a rifiutare la stipula del rogito, esistevano sia alla data prevista per il rogito stesso (15.12.2010), sia alla successiva data del 27.12.2010, giorno in cui il promittente venditore, con raccomandata a.r., aveva assicurato alla controparte – peraltro dichiarando il falso – di aver provveduto alla regolarizzazione dell'immobile.
Il venditore aveva provato a difendersi, sostenendo di aver comunque provveduto a formalizzare le istanze amministrative necessarie il giorno dopo aver affermato di averle già eseguite, cioè il 28 dicembre, ma per il tribunale ciò non esclude la gravita dell'inadempimento.
Il giudice stigmatizza il comportamento scorretto del promittente venditore, che avrebbe dovuto provvedere in tal senso entro la data della stipula del rogito, e non dopo. È grave, poi, ai fini dell'affidamento della controparte, che egli abbia consapevolmente posto in essere dichiarazioni che sapeva non essere vere. Tra l'altro, in relazione al titolo abilitativo richiesto al Comune, il promittente non ha versato gli oneri richiesti, né ha provveduto alla presentazione della domanda di inizio e fine lavori. Quanto alla dichiarazione di agibilità, la richiesta di rilascio è sì del 28 dicembre, ma l'approvazione di agibilità è stata formalizzata solo a marzo 2011.
La presenza di tutti questi elementi – conclude il Tribunale – fa ritenere grave l'inadempimento del promittente venditore e legittima l'esercizio del diritto di recesso da parte della promissaria acquirente ex art. 1385 c.c., perché la condotta posta in essere è stata contraria a buona fede e idonea a nuocere gravemente all'affidamento della promissaria venditrice nella capacità del promittente venditore di adempiere alle obbligazioni contrattuali.
Confermato, dunque, il recesso del contratto e, per l'effetto, la condanna del promittente venditore al versamento a favore dell'attrice del doppio della caparra ricevuta, pari a 20.000 euro, oltre agli interessi ed alle spese del giudizio.
Tribunale di Milano, 16 aprile 2015, n. 4745


Fonte : http://www.condominioweb.com/se-il-venditore-non-regolarizza-limmobile-entro-la-data-del.12169#ixzz3pgZHwzHl

SAN MARTINO Interessante Soluzione

venerdì 23 ottobre 2015

In assenza di una deliberazione l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute

Spese urgenti. Il rimborso delle anticipazioni spetta solo se l'anticipazione è stata legittimamente approvata

In assenza di una deliberazione l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute


L'amministratore di condominio non ha – salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori urgenti – un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore.
Ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 c.c. – secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario – deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte, dell'assemblea.
In applicazione di tali principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 27.6.2011 n. 14197; Cass. civ. 20.8.2014 n. 18084), la Corte d'appello di Napoli ha confermato il rigetto della domanda di restituzione avanzata da una S.p.a. per le somme che asseriva di aver anticipato per conto del condominio da essa amministrato.
Secondo la corte territoriale partenopea, la società amministratrice avrebbe dovuto dimostrare rigorosamente le spese erogate, provando sia le forniture e i servizi ricevuti da terzi, sia di aver provveduto al pagamento, sia di aver personalmente fatto fronte con propri fondi a queste spese, che dovevano risultare superiori agli incassi.
Tale onere probatorio, nel caso di specie, non è stato adempiuto. Infatti, la società ha omesso di precisare quali erano le forniture ed i servizi di cui assumeva avere anticipato i corrispettivi e come aveva determinato l'ammontare del preteso credito. Neppure chiaro risulta come avesse concretamente quantificato il debito di ciascuno dei condomini convenuti. Inoltre, la società s.p.a.ha prodotto in giudizio una gran mole di documenti contabili, relativi agli anni in cui aveva ricoperto l'incarico di amministratore, senza tuttavia alcuno specifico e pertinente riferimento all'ammontare del credito che tali documenti avrebbero dovuto provare e senza, comunque, dimostrare di aver fronteggiato gli esborsi con fondi propri.
Da questa angolazione prospettica, anche il rifiuto di espletare la CTU contabile da parte del giudice di primo grado deve considerarsi corretto, perché la consulenza d'ufficio avrebbe avuto una inammissibile finalità esplorativa, diretta a far fronte alle carenze probatorie dell'attrice.
Il rimborso delle anticipazioni spetta solo se l'anticipazione è stata legittimamente approvata. Anche da questo punto di vista, la documentazione contabile prodotta in giudizio è stata ritenuta insufficiente. L'amministratore, infatti – salvo le spese urgenti ex artt. 1130 e 1135 c.c. – è privo di un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall' amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere alcun rimborso delle anticipazioni da lui sostenute.
 Corte d'Appello di Napoli, 8 ottobre 2014



Delibere condominiali, non basta una raccomandata all'amministratore per contestarle

Ecco perchè non basta una raccomandata all'amministratore per contestare le delibere

Delibere condominiali, non basta una raccomandata all'amministratore per contestarle


Nel condominio in cui vivo all'inizio di settembre si è tenuta un'assemblea alla quale non ho potuto partecipare.
L'amministratore mi ha inviato il verbale e con mia grossa sorpresa ho scoperto che si è deciso di automatizzare il cancello carrabile; dico con grande sorpresa perché l'argomento non era inserito nell'ordine del giorno.
Quindi ho scritto subito dopo all'amministratore chiedendo di annullare quella delibera perché io non ero presente e non sapevo che avrebbero discusso di quell'argomento. Morale della favola: nessuna risposta sull'argomento, anzi! Tre giorni fa mi è arrivata una lettera dell'amministratore con la richiesta di pagamento delle quote per poter dare inizio ai lavori.
Com'è possibile tutto ciò? L'amministratore non era tenuto a riconvocare l'assemblea per decidere nuovamente o comunque per annullare la precedente delibera?
Sebbene ai più la risposta al nostro lettore possa apparire semplice, ci sono altrettanti “più” che ritengono che per la contestazione di una delibera condominiale sia sufficiente una lettera raccomandata all'amministratore. Le cose non stanno così ed anzi, la lettera da sola rischia di far perdere tempo e quindi di far consolidare il deliberato invalido.
Vale la pena comprendere il perché e quindi conoscere, per chi ancora non ne fosse a conoscenza, le ragioni che non consentono la contestazione di una delibera assembleare mediante sempliceinvio di una raccomandata.
L'addentellato normativo, come si dice in questi casi, è rappresentato dall'art. 1137, secondo comma, c.c., che recita:
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
E' l'Autorità Giudiziaria, quindi, l'organismo deputato a valutare l'illegittimità della deliberazione e dichiararne l'annullamento. Lo stesso dicasi per le delibere nulle: è sempre il giudice a dover accertare l'asserita nullità e quindi invalidare la deliberazione dell'assemblea.
Per Autorità Giudiziaria s'intende il Tribunale o il Giudice di Pace – dipende dal valore della controversia – del circondario nel quale è ubicato il condominio (art. 23 c.p.c.).
Bisogna ricordare, poi, che l'azione giudiziaria riguardante l'impugnazione di delibera dev'essere preceduta dall'esperimento di un tentativo di mediazione presso un organismo a ciò abilitato ed anche esso ubicato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente (art. 71-quater disp. att. c.c. e art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010.
E la raccomandata? Quale può essere il suo valore?
Ai fini della contestazione della delibera, nessuno, puramente simbolico. Nel caso del nostro lettore, ad esempio, il semplice passare dei trenta giorni dalla comunicazione del verbale ha comportato la sua decadenza dal diritto di impugnare quella delibera il cui vizio comportava la sua annullabilità (art. 66 disp. att. c.c.).
E l'amministratore? Gli può essere mosso qualche addebito?
In buona sostanza l'amministratore è tenuto a convocare un'altra assemblea per evitare d'incorrere il responsabilità professionali?
In linea di principio sì: gli altri condòmini potrebbero rimproverargli di non averli messi in condizione di evitare una causa (e le relative spese), che avrebbero potuto evitare, ad esempio sostituendo la delibera. Il condomino che ha inviato la raccomandata, tuttavia, non può lamentarsi di nulla, in quanto l'amministratore non gli ha impedito di contestare quel deliberato.





La clausola di rinnovo tacito dei contratti può essere vessatoria


Locazione, ecco perchè la clausola di rinnovo tacito può essere vessatoria

La clausola di rinnovo tacito dei contratti può essere vessatoria





Il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato se nessuna delle parti farà pervenire formale disdetta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro un mese prima della data di scadenza del contratto.
Questa bozza di clausola, simile a tante altre presenti in centinaia, meglio migliaia di contratti, potrebbeessere considerata vessatoria se inclusa in un formulario predisposto da uno dei contraenti e non specificamente approvata dalla controparte contrattuale.
Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20402 depositata in cancelleria il 12 ottobre 2015.
Dopo la querelle sulla vessatorietà del termine lungo di disdetta riguardante alcuni contratti di manutenzione ascensore, finiti nel mirino dell'antitrust, è toccato allo stesso istituto della proroga tacita finire sotto la lente d'ingrandimento dei giudici, questa volta di Cassazione.
Come vedremo qui appresso, non è la prima volta che gli ermellini si pronunciano sull'argomento. La sentenze, quindi, assume importanza in quanto va a consolidare un orientamento già esistente e che affonda le proprie radici negli anni passati.
Si badi: i giudici di piazza Cavour non mettono in discussione l'intero istituto della rinnovo tacito. In buona sostanza per la Cassazione non è l'effetto del silenzio ad essere di per sé illegittimo, ma le modalità con le quali si dà importanza a tale silenzio. Una questione di forma? Si, in parte si, cioè nella misura in cui la forma viene a coincidere con la sostanza divenendone parte integrante.
Per la Suprema Corte, insomma, ciò che conta è che l'applicazione del così detto rinnovo tacito, anche se la clausola opera reciprocamente, sia oggetto di specifica pattuizione/approvazione tra le parti contraenti.
Si legge in sentenza che “pur se una clausola, predisposta unilateralmente, non è a carico soltanto dell'altro contraente, avendo effetto per entrambe le parti - nella specie tacita proroga o rinnovo del contratto in difetto di tempestiva disdetta - non perciò è sottratta alla necessità di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., perché comunque colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivantegli dalla accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione, che perciò è necessario vi ponga particolare attenzione” (Cass. n. 2152 del 1998)” (Cass. 12 ottobre 2015 n. 20402).
La sentenza citata nella pronuncia in esame è in realtà uno dei tanti precedenti in tal senso, unorientamento consolidato nel tempo e che trova le proprie radici nel finire degli anni settanta.
Insomma se una parte, ossia quella che predispone il contratto, inserisce nell'accordo una clausola che stabilisce che esso si proroghi tacitamente se non arriva disdetta, quella clausola può essere considerata valida se e solo se viene specificamente approvata dalla controparte anche se la rinnovazione tacita ha valore reciproco, poiché chi ha previsto ciò s'è fatto bene i calcoli sulla sua convenienza e quindi deve dare all'altro contraente particolare evidenza di questo aspetto del contratto. Questa, in sostanza, la logica alla base del ragionamento dei giudici di Cassazione.


giovedì 22 ottobre 2015

Bollette elettriche in condominio, quando si perde l’Iva agevolata

Bollette elettriche in condominio, quando si perde l’Iva agevolata

di Paola Mammarella
 

Agenzia Entrate: se ci sono appartamenti e immobili a uso non abitativo, ma un unico contatore, sulle parti comuni tutte le bollette pagano l’Iva ordinaria

22/10/2015 – Cosa accade se un condomino cambia la destinazione d’uso del suo appartamento? L’Iva sulla bolletta elettrica passa dal 10% al 22%, cioè viene meno l’agevolazione riconosciuta alle abitazioni.
 
Ciò che l’Agenzia delle Entrate – Direzione generale della Lombardia, ha spiegato rispondendo all’Interpello 904-492, è che l’aumento può ripercuotersi anche sugli altri condòmini e coinvolgere le parti comuni se i contatori non consentono un’esatta ripartizione dei consumi.
 
Il Fisco ha chiarito che se il condominio è costituito solo da unità abitative e immobili pertinenziali, la fornitura di energia elettrica alle parti comuni viene assoggetta all’aliquota ridotta al 10%.
 
Se, al contrario, nel condominio ci sono sia appartamenti ad uso abitativo siauffici e autorimesse, non pertinenziali alle abitazioni, e non c'è la possibilità di distinguere i consumi degli uni e degli altri, sull’energia fornita alle parti comuni scatta l’Iva ordinaria al 22%. L’aumento dell’aliquota colpisce tutti, anche i proprietari degli immobili destinati ad uso abitativo.
 
La situazione cambia se ci sono contatori distinti. Quando è possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica delle parti comuni tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati, i proprietari delle abitazioni pagano l’Iva sulla bolletta al 10% mentre i condòmini titolari di immobili a uso diverso non usufruiscono dell’agevolazione e viene loro applicata l’aliquota ordinaria.
 
Il secondo caso rappresenta una soluzione più equa, che mette al riparo da eventuali contenziosi tra condòmini, ma necessita dell’installazione di un nuovo contatore.
 fonte : edilportale.com

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