lunedì 16 novembre 2015

Il preliminare di compravendita di un immobile da costruire è nullo se manca la concessione edilizia


Il preliminare di compravendita di un immobile da costruire è nullo se manca la concessione edilizia





Nel caso di vendita di immobili da costruire, realizzati dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, il contratto preliminare che non fa riferimento alla concessione edilizia del bene oggetto di trasferimento deve essere considerato nullo.
Tizio, promissario acquirente di un immobile da costruire , dopo la stipula di un contratto preliminare cita in giudizio la società di costruzioni venditrice chiedendo una sentenza costitutiva ex art. 2932 del codice civile che imponesse il trasferimento dell'immobile promessogli in vendita. In primo grado il Tribunale accoglieva le sue richieste e disponeva il trasferimento dell'immobile acquistato dalla società.
La società di costruzioni, invece, impugnava tale sentenza ritenendo che, trattandosi di immobile realizzato dopo l'avvento della legge n. 47/1985, trovava applicazione quanto disposto dall'art. 17 che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento ove tali atti non facciano alcun riferimento alla concessione edilizia o alla concessione in sanatoria. Il giudice di secondo grado accoglieva l'appello riformando la decisione di prime cure.
Non convinto di tale interpretazione il promissario acquirente dell'immobile ricorre in Cassazione. Fra i motivi posti a fondamento del suo ricorso l'acquirente dell'immobile deduce la nullità della sentenza di primo grado per presunta violazione del diritto di difesa dato che la Corte d'appello, rilevando ex officio la violazione dell'art. 17 della legge n. 47/1985, non aveva provocato il contradditorio tra le parti determinando, in tal modo, la nullità della sentenza. => Legittimo il recesso dal preliminare se manca il certificato di abitabilità.
La Corte di Cassazione, invece, attraverso la decisione in commento ritiene infondato tale motivo precisando che “in tema di esecuzione specifica di concludere un contratto di compravendita di un immobile, il difetto di concessione edilizia o in sanatoria è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio…” pertanto, avendo la corte d'appello in secondo grado constatato l'assenza di concessione edilizia relativa all'immobile trasferito con contratto preliminare, non può ravvisarsi alcuna violazione del contradditorio." ( Cass. Sez. Un., 23825/2009)
Per quanto riguarda, invece, l'impossibilità di trasferire un immobile da costruire privo di concessione edilizia, la Cassazione precisa che tale immobile non può essere trasferito con sentenza costitutiva del giudice ex art. 2932 del codice civile, se il promittente venditore non produce un congruo titolo edilizio: ritenendo che in questi casi trovi applicazione quanto sancito dal primo comma dell'art. 17 della legge n. 47/1985 che dispone la nullità degli atti di trasferimento tra vivi, in forma pubblica o privata, dai quali non risulti l'esistenza di concessione edilizia o in sanatoria.
Corte di Cassazione del 22.10.2015 n. 21527



venerdì 13 novembre 2015

Imu e Tasi, via le imposte sulla casa

Imu e Tasi, via le imposte sulla casa

 in “MutuiOnline informa
abolizione imu e tasi
Tra le novità previste dalla legge di Stabilità 2016 varata dal Governo, una delle più attese riguarda l’abolizione di Tasi(Tassa sui servizi indivisibili) e Imu (Imposta municipale) sull’abitazione principale.
Ben prima dell'approvazione del Consiglio dei Ministri, la manovra aveva alimentato una serie di dubbi circa la sua sostenibilità e l’eventuale rischio che le mancate entrate fossero compensate dalla tassazione di altri beni, come ad esempio l’aumento delle accise sul carburante. Al momento il pericolo sembra non esserci, visto che il premier Matteo Renzi ha specificato che non ci saranno maggiorazioni di altre imposte.
La tassa sulla prima casa sarà abolita per tutti i contribuenti, anche per l’inquilino che detiene un immobile come abitazione principale,ma non riguarderà case e ville di lusso. Vengono esentati dall’Imu anche tutti i terreni agricoli, a beneficio di coltivatori diretti, imprenditori agricoli e società. Scomparirà, inoltre, l’imposta sui cosiddetti imbullonati, vale a dire i macchinari delle imprese che attualmente rientrano nei calcoli della rendita catastale.
Se la manovra riceverà l’ok da parte dell’Unione Europea, 19 milioni di famiglie italiane beneficeranno di un risparmio medio sulla Tasi di 204 euro: la stima è stata effettuata dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre che ha basato i propri calcoli sulla classificazione catastale. Secondo l’associazione, per i possessori delle abitazioni di categoria A2 e A3 il risparmio si aggirerà rispettivamente attorno ai 227 e 120 euro all’anno.
La stessa Confartigianato ha stabilito che i possessori di un’immobile con reddito fino a 10 mila euro otterranno un privilegio di 152 euro, che inciderà di circa il 3% sui proventi netti del contribuente. Salendo a una fascia di reddito da 10 a 28 mila euro o che si aggira sui 100 mila euro, il taglio sarà rispettivamente di 161 e 362 euro: nel primo caso influisce sul reddito disponibile di circa l’1%, mentre nel secondo scende allo 0,58%.
I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente alle esenzioni. L’azzeramento della Tasi sulla prima casa ammonterà a circa 3,7 miliardi di euro. A questo importo si deve aggiungere l’abolizione dell’Imu sui fabbricati rurali (3,2 milioni di euro), terreni agricoli (897 milioni circa) e imbullonati (250 milioni), per una cifra totale sulla detassazione degli immobili che dovrebbe superare abbondantemente i 4,5 miliardi di euro.
La legge di Stabilità 2016 contiene anche il rinnovo del bonus Irpef del 50% sulle ristrutturazioni edilizie e del 65% sugli interventi di miglioramento energetico, incluse le spese per antisismica e le schermature solari. La formula è la stessa di quella applicata lo scorso anno: il tetto di spesa su cui quantificare la detrazione rimane di 96 mila euro, rimborsabili in dieci annualità.
Nessuna misura specifica invece sulla detassazione degli affitti come chiesto da Confedilizia. Delusione da parte del presidente della stessa associazione, Giorgio Spaziani Testa: “riservando allalocazione poche decine di milioni di euro si potrebbe dare vita a un circolo virtuoso fatto di maggiore mobilità delle forze del lavoro, di aumento della fiducia nei risparmiatori dell’immobiliare, di attivazione di interventi di recupero edilizio, di soluzione di problemi abitativi soprattutto per le giovani coppie”.


FONTE : MUTUIONLINE.IT
A cura di 

Cortile condominiale, chi paga le spese di manutenzione?

Cortile condominiale, chi paga le spese di manutenzione?

di Paola Mammarella

Se il cortile funge da copertura di locali interrati e i proprietari sono diversi, paga solo chi lo utilizza 

13/11/2015 – Quando il cortile ha anche la funzione di copertura, le spese per la sua manutenzione competono a chi lo utilizza come passaggio e non vanno condivise con i proprietari dei locali sottostanti. Lo ha chiarito il Tribunale Ordinario di Roma con la sentenza 1/2015.
 
Secondo i giudici, il riferimento normativo da prendere in considerazione è l’articolo 1125 del Codice Civile, che regola la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.
 
In base a questa norma, le spese per la manutenzione sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti. Sono quindi a carico del proprietario del piano superiore gli interventi sulla copertura delpavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
 
Nel caso preso in esame, un cortile condominiale, di proprietà comune, fungeva anche da solaio per una serie di locali interrati appartenenti ad un altro proprietario. Se anche i locali interrati fossero stati condominiali, hanno spiegato i giudici, il problema non si sarebbe posto perché tutte le spese sarebbero state ripartite in base alle quote millesimali.
 
Dato che i proprietari del cortile e quelli del solaio erano diversi, il Tribunale ha stabilito che i costi del rifacimento della superficie del cortile dovessero essere ripartiti tra coloro che lo utilizzavano e che quindi, con il loro passaggio, contribuivano all’usura.
 
Allo stesso modo i giudici hanno spiegato che i proprietari del cortile non sarebbero stati chiamati in causa nel caso in cui ad avere bisogno di manutenzione fosse stato il soffitto dei locali interrati.
fonte : edilportale.com

Cooperative edilizie, esenti dall’Imu gli immobili non ancora assegnati ai soci


Cooperative edilizie, esenti dall’Imu gli immobili non ancora assegnati ai soci

di Paola Mammarella

Mef: piena equiparazione alle imprese di costruzione anche per la Tasi, che può essere diminuita o azzerata dai Comuni 


13/11/2015 – Le cooperative edilizie, come le imprese di costruzione, sono esenti dall’Imu sugli immobili rimasti “in magazzino” e sono sottoposte alle stesse regole per quanto riguarda la Tasi. Lo ha chiarito la risoluzione 9/DFdel Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef).

Imu e immobili invenduti

Il Mef ha spiegato che la Legge 124/2013 ha disposto, a partire dal 2014, l’esenzione dall’Imu dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. Si tratta degli immobili invenduti, su cui le imprese di costruzione non devono più pagare queste tasse.

Imu per cooperative edilizie e società di costruzione
Secondo il Mef, le cooperative edilizie che assegnano in proprietà gli alloggi ai propri soci possono essere equiparate alle imprese costruttrici. Sull’argomento si era già espressa l’Agenzia delle Entrate, che con lacircolare 182/E/1996 ha spiegato che “nella categoria delle imprese costruttrici rientrano a pieno titolo le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci”.

L’equiparazione tra cooperative edilizie e imprese di costruzione è stata più volte ribadita da successivi documenti dell’Agenzia delle Entrate anche dal punto di vista fiscale. Cooperative e imprese pagano infatti le stesse impostesulla cessione delle abitazioni.

Come sottolineato dal Mef, dai documenti amministrativi e dalle pronunce della giurisprudenza emerge che le assegnazioni degli alloggi operate dalle cooperative sono uguali alle cessioni effettuate dalle imprese perché in entrambi i casi si realizza un trasferimento della proprietà a titolo oneroso. Come il normale acquirente di un immobile, inoltre, anche il socio di una cooperativa edilizia perde i benefici fiscali se rivende il suo alloggio entro cinque anni dal rogito.

Sulla base di queste considerazioni, il Mef ha quindi stabilito che le cooperative edilizie non devono pagare l’Imu sugli immobili non ancora assegnati ai soci.

Tasi per cooperative edilizie e società di costruzione

Le stesse considerazioni, si legge nella risoluzione, valgono anche per la Tassa sui servizi indivisibili (Tasi). Questo significa che saranno i Comuni a decidere se diminuire le aliquote, fino ad azzerarle, o lasciarle inalterate.

Un intervento in tal senso è contenuto anche nel disegno di Legge di Stabilità per il 2016. Nel testo si legge infatti che per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, fino a che non siano venduti o locati, l’aliquota della Tasi può essere ridotta allo 0,1% e che i Comuni possono modificarla in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione fino adazzerarla.

Ricordiamo che Imu e Tasi sono due componenti della Iuc, Imposta unica comunale. Oltre a queste due voci, la Iuc comprende la Tari, Tributo per la raccolta dei rifiuti.
fonte : edilportale.com

Ecco cosa accade nel caso in cui un condomino “forza” il solaio


Ecco cosa accade nel caso in cui un condomino “forza” il solaio





Una singolare vicenda giudiziaria durata quasi un trentennio giunge all'esame della Corte di Cassazione che si pronuncia in tema di uso più intenso della cosa comune ex art. 1102 del codice civile escludendolo e condannando un condominio che, sfruttando un ripostiglio e forzando un botola originariamente prevista per garantire lo sfogo del suo appartamentoal terrazzo condominiale, tenta di creare un collegamento con l'appartamento al piano inferiore di sua proprietà e finalizza tale opera al solo fine di garantirsi l'accesso allo stabile dall'entrata principale.
In uno stabile condominiale composto da due edifici con due accessi: uno che sfocia su una strada secondaria di un centro storico e l'altro situato su una strada principale, un condòmino sfruttando un piccolo ripostiglio ed una botola originariamente prevista per consentire lo sbocco al terrazzo, tenta di collegare l'immobile all'ultimo piano con l'appartamento al piano immediatamente inferiore.
Nel compimento di tale operazione il condòmino persegue una sola finalità: ossia quella di garantirsil'accesso ai due immobili di sua proprietàutilizzando la scala che si affaccia sulla strada principale, e giustifica il suo operato sostenendo che la botola forzata in origine era stata prevista al solo fine di collegare i due appartamenti. Il condominio non condividendo tale situazione e considerando l'illegittimità dell'operato del condòmino intraprendente;: cita in giudizio quest'ultimo chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento dei danni considerato che l'accesso del condòmino dalla scala principale avrebbe comportato per quest'ultimo il godimento di una serie di servizi a scapito degli altri condòmini.
Prima di approdare al giudizio in Cassazione conclusosi con la sentenza in commento, la vicenda è stata già cassata con rinvio da precedenti pronunce, ma solo attraverso la decisione sopra menzionata è stata posta la parola fine alla questione che ruota intorno al seguente quesito ossia se l'opera realizzata dal condòmino possa considerarsi legittima poiché realizza semplicemente un uso più intenso della cosa comune ( solaio) in ragione della facoltà riconosciuta dall'art. 1102 del codice civile a ciascun partecipante alla comunione.
I giudice della seconda sezione civile della Corte di Cassazione non condividono tale impostazione e ritengono che, nel caso di specie, il condòmino che ha realizzato le opere in commento approfittando di un collegamento preesistente fra un ripostiglio di scarso valore e l'appartamento sottostante deve essere condannato al ripristino dell'integrità del solaio ed al risarcimento del danno. => Ecco perchè scale, pianerottoli e corridoi sono parti comuni
In pratica, quindi, il solaio non può essere utilizzato da uno dei condòmini per assicurarsi, dopo aver collegato il suo appartamento con quello del piano sottostante sempre di sua proprietà,la possibilità di utilizzare l'ingresso principale dello stabile.
Non vi è alcun dubbio per gli ermellini che l'opera realizzata dal condòmino deve essere considerata illegittima poiché non integra l'ipotesi di maggior uso della cosa comune, dato che il collegamento dei due immobili attraverso la forzature di una botola prevista per garantire l'accesso al solaio dell'appartamento all'ultimo piano, determina esclusivamente un aggravio di spesa per i condòmini della scala avente accesso dall'ingresso principale che si oppongono al fine di evitare che il condòmino che ha realizzato tale collegamento possa godere illegittimamente di una serie servizi ( ossia la possibilità di accedere ai suoi appartamenti utilizzando l'ingresso principale dello stabile, etc).
Giungendo a tale conclusione, quindi, la Cassazione precisa che la botola in questione era stata prevista in origine solo per garantire l'accesso al solaio dell'appartamento all'ultimo piano e la stessa non poteva essere utilizzata per altri fini: e cioè quello di permettere il collegamento fra l'appartamento all'ultimo piano e l'appartamento al piano immediatamente inferiore.
Per tale ragione, quindi, il condòmino intraprendente è stato condannato al ripristino dello stato dei luoghi ed ad un risarcimento simbolico dei danni sopportati dai condòmini della scala dell'edificio al quale si accede dall'ingresso collocato sulla strada principale.



Infiltrazioni, la responsabilità è del proprietario della struttura che li ha causati o del condominio?


Infiltrazioni, la responsabilità è del proprietario della struttura che li ha causati o del condominio?





Non si può escludere la responsabilità del condominio per le infiltrazioni d'acqua nei locali sottostanti se i sistemi di smaltimento dei reflui restano comunque riferibili all'ente di gestione.
Per gli Ermellini va annullata con rinvio per contraddittorietà della motivazione la sentenza di merito emessa all'esito della controversia originata da infiltrazioni d'acqua che hanno riguardato i locali sottostanti a uno spazio privato, nel quale tuttavia i sistemi di smaltimento dell'acqua sono condominiali. La sentenza, infatti, pur riconoscendo la condominialità di tali sistemi e identificando il nesso di causalità tra la loro scarsa manutenzione e l'allegamento dei locali, non ha chiaramente escluso, né espressamente ammesso la responsabilità anche del condominio.
Il caso – Due società proprietarie di altrettanti magazzini posti al seminterrato del condominio proponevano ricorso urgente, affermando di aver subito danni da infiltrazioni d'acqua originate da un “distacco” (vale a dire, un passaggio) di circa tre metri tra la facciata del fabbricato ed il muro di contenimento a ridosso di una collina. Secondo i ricorrenti, la causa di tale infiltrazione era da addebitarsi alla scarsa manutenzione delle caditoie dell'acqua poste su tale “distacco”, che spettava, sempre a detta dei ricorrenti, alla società proprietaria dei locali sovrastanti dei magazzini, oltre che al locatore dei locali stessi. Inoltre, vi sarebbe anche la responsabilità del Condominio per omessa custodia e manutenzione degli scarichi.
Dopo la concessione del provvedimento cautelare, nei successivi due gradi di merito il proprietario e il locatore dei locali sovrastanti venivano condannati al pagamento dei danni. Niente condanna invece per il condominio. Secondo il giudice, infatti, “pur essendo certa la proprietà condominiale della canditoia e della cunetta di scolo (da cui provenivano le infiltrazioni), tuttavia non vi sarebbe stata prova sufficiente che il lamentato intasamento sussistesse al momento delle infiltrazioni, essendosi presentati i predetti manufatti in accettabili condizioni in sede di primo accesso da parte del CTU”.
È questo il passaggio della sentenza che non ha convinto la suprema Corte.
Il punto è che se il “corridoio” resta privato, sono invece condominiali il tombino e i condotti dell'acqua piovana. Sbaglia dunque la Corte d'appello nella parte in cui, da un lato, ammette che i sistemi di smaltimento delle acque sono condominiali e sussiste un nesso causale fra la loro scarsa manutenzione e l'allagamento dei locali; dall'altro non riconosce né esclude in modo esplicito la responsabilità del condominio, evitando di chiarire se gli obblighi di custodia costituiti in capo al proprietario-locatore e al conduttore dell'immobile debbano o no ritenersi estesi alla manutenzione delle caditoie e delle condotte di smaltimento dell'acqua pluviale. => Stangoni, montanti della ringhiera di parapetto e infiltrazioni, chi paga l'intervento manutentivo?
Nello specifico, la Cassazione si chiede “se la responsabilità del proprietario e del locatore – in quanto custodi dello spazio ove tali sistemi (di smaltimento delle acque) sono collocati – possa coesistere con quella del Condominio, vale a dire se gli oneri di custodia del proprietario (o del conduttore) si debbano estendere alla manutenzione degli impianti (caditoie e condotte di smaltimento delle acque) condominiali o se detta condominialità esoneri il proprietario da tale ulteriore onere di custodia”.
Tale problematica – continua la Corte – non è stata sufficientemente indagata dalla Corte d'Appello che, sul punto, pur riconoscendo la condominialità di tali sistemi e pur identificando il nesso di causalità tra la loro scarsa manutenzione e l'allagamento dei locali delle parti intimate, non a chiaramente escluso – in ragione del valore assorbente della proprietà del lastrico ove detti sistemi erano collocati – né espressamente ammesso – in virtù della separata valutazione del lastrico e dei sistemi in esso praticati – la responsabilità anche del Condomino”.
Va aggiunto, peraltro, che proprio l'occlusione delle condotte in questione fece scattare la misura cautelare di ripristino dei luoghi: non conta, quindi, che successivamente il CTU abbia trovato le caditoie in un discreto stato di manutenzione. La parola torna ai giudici d'appello.




giovedì 5 novembre 2015

Casa venduta da due agenzie: a chi va la provvigione?

Casa venduta da due agenzie: a chi va la provvigione?

mercoledì 4 novembre 2015
La provvigione spetta solo al mediatore che ha concluso l'affare
Marco ci scrive: “Le chiedo un parere sull’acquisto di una prima casa tramite agenzia immobiliare, vista con due agenzie diverse. Con la prima, mia moglie ha visto la casa e firmato il foglio di visita; in seguito ci è andata insieme a un muratore e dopo ancora insieme a me. Poi, navigando in internet, ho visto per la stessa casa un annuncio a un prezzo inferiore di circa 10.000 euro sul sito della seconda agenzia. Sono andato da questa seconda agenzia dicendo che ero interessato all’immobile ma che mia moglie aveva già firmato un foglio di visita con la prima agenzia. La seconda agenzia mi ha rassicurato e abbiamo concluso l’affare a un prezzo inferiore. Ora però la prima agenzia pretende la provvigione e minaccia di andare per vie legali. Può realmente pretendere qualcosa? Come mi devo comportare?”
Risponde l’Avv. Massimo Chimienti, Studio Avvocati Chimienti
La prima agenzia non può pretendere assolutamente nulla in quanto la provvigione spetta solo al mediatore che riesce a far concludere l’affare. Quindi, in questo caso, alla seconda agenzia.

Ottimismo nel mattone: il boom del trilocale

Ottimismo nel mattone: il boom del trilocale

 in “MutuiOnline informa
investimento mattone
I nuovi dati sulla situazione economica del nostro Paese registrano una ripresa della fiducia da parte degli italiani. Migliora la percentuale di coloro che annoverano la casa come investimento principe in cui riporre i propri risparmi: sono il 29% degli intervistati, prevalentemente nel sud e nel centro Italia, che considerano sia questo il momento di investire nel mattone, il 5% in più rispetto allo scorso anno quando la percentuale dei sostenitori della casa come investimento migliore non superava il 24%: molto poco rispetto a quel 70% di italiani che nel 2006 dichiarava che investire in un immobile fosse il miglior passo da fare con i propri risparmi.
Sono questi i risultati dell’indagine condotta da Acri e Ipsos presentata alla 91ma Giornata mondiale del Risparmio, che rivela anche che la maggioranza delle preferenze si sia indirizzata verso strumenti finanziari considerati altrettanto sicuri: titoli di stato, obbligazioni, risparmio postale sono l’investimento preferito dal 35% degli italiani. Il 9% preferirebbe invece prodotti con un livello di rischio più alto, mentre un buon 27% dichiara che qualsiasi investimento è in questo momento sconveniente.
Il tornato amore per la casa come allocazione dei propri risparmi è confermato anche dagli straordinari risultati registrati sul mercato dei prestiti. Secondo Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana intervenuto nella Giornata mondiale del Risparmio, il flusso di risparmi depositati e investiti in banca si è tradotto in una maggiore erogazione di prestito a famiglie e imprese, tanto che nei primi nove mesi di questo anno le nuove erogazioni di mutui alle famiglie sono state superiori del 92,1% rispetto allo stesso periodo di tempo dello scorso anno.
Altro dato che ha giocato a favore riguarda le condizioni del credito concesso: lo spread per un mutuo a tasso variabile e fisso è passato da un 1,7% e 1,3% nel secondo trimestre 2015 a un1,6% e 1,1% rispettivamente nel terzo trimestre 2015, e le previsioni per il quarto trimestre dell’anno si preannunciano ancora più incoraggianti.
Il riacquisito ottimismo nel mattone allarga anche lo spazio dell’investimento. Ritorna l’opportunità, complice i ridotti prezzi, di acquistare una casa più comoda e il trilocale si afferma come il taglio più ricercato dalle coppie coniugate. Lo rivela l’ultima ricerca di Tecnocasa, che sottolinea come il 52,3% delle compravendite nei primi 6 mesi di questo anno riguardano coppie sposate. Dato rimasto sostanzialmente invariato se si fa riferimento allo scorso anno, quando la percentuale di coniugati che acquistava casa era del 52,5%.
Il 33% degli acquisti delle stesse coppie si è indirizzato al trilocale, il 20,1% al quadrilocale e il 19,7% a ogni altro tipo di soluzione tra ville, villette, case indipendenti e semindipendenti.
Si acquista principalmente con la finalità di abitare la prima casa, è così per il 68,4% del campione rappresentativo della popolazione, mentre il 21,4% lo fa per investire e il 10,2% per trascorrere le vacanze, più dell’8,3% registrato lo scorso anno.
Il dato interessante, anche ai fini di una valutazione dello stato di benessere del paese, è la percentuale di chi acquista casa senza ricorrere a un finanziamento: il 46,8% delle compravendite avviene in contanti, contro un 53,2% di coppie che chiede un mutuo.

FONTE: MUTUIONLINE.IT
A cura di 

Bollette elettriche in condominio, quando si perde l’Iva agevolata



Bollette elettriche in condominio, quando si perde l’Iva agevolata

di Paola Mammarella
22/10/2015 – Cosa accade se un condomino cambia la destinazione d’uso del suo appartamento? L’Iva sulla bolletta elettrica passa dal 10% al 22%, cioè viene meno l’agevolazione riconosciuta alle abitazioni.

Ciò che l’Agenzia delle Entrate – Direzione generale della Lombardia, ha spiegato rispondendo all’Interpello 904-492, è che l’aumento può ripercuotersi anche sugli altri condòmini e coinvolgere le parti comuni se i contatori non consentono un’esatta ripartizione dei consumi.

Il Fisco ha chiarito che se il condominio è costituito solo da unità abitative e immobili pertinenziali, la fornitura di energia elettrica alle parti comuni viene assoggetta all’aliquota ridotta al 10%.

Se, al contrario, nel condominio ci sono sia appartamenti ad uso abitativo siauffici e autorimesse, non pertinenziali alle abitazioni, e non c'è la possibilità di distinguere i consumi degli uni e degli altri, sull’energia fornita alle parti comuni scatta l’Iva ordinaria al 22%. L’aumento dell’aliquota colpisce tutti, anche i proprietari degli immobili destinati ad uso abitativo.

La situazione cambia se ci sono contatori distinti. Quando è possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica delle parti comuni tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati, i proprietari delle abitazioni pagano l’Iva sulla bolletta al 10% mentre i condòmini titolari di immobili a uso diverso non usufruiscono dell’agevolazione e viene loro applicata l’aliquota ordinaria.

Il secondo caso rappresenta una soluzione più equa, che mette al riparo da eventuali contenziosi tra condòmini, ma necessita dell’installazione di un nuovo contatore.
FONTE: EDILPORTALE.COM

L'Antitrust approva il canone RAI in bolletta.Non ci saranno poche scuse per non pagarlo.

Legge di Stabilità. Si avanzano le prime ipotesi sulle sue modalità di pagamento del canone RAI.

L'Antitrust approva il canone RAI in bolletta.Non ci saranno poche scuse per non pagarlo.


Dopo che si è decisa l'introduzione del canone RAI in bolletta con la nuova legge di Stabilità, si avanzano le prime ipotesi sulle sue modalità di pagamento
Il canone RAI entra in bolletta. Il Governo ha deciso di inserire il canone RAI nel pagamento del servizio di erogazione dell'elettricità e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato tale decisione.
Si tratta di una modalità di pagamento che, come si legge nel Parere emesso lo scorso 28 ottobre, potrebbe avere la capacità di ridurre l'evasione dagli obblighi contributivi nonché il canone individuale.
Secondo quanto emerge dall'indice ponderato dei prezzi del paniere di beni e servizi di comunicazione, elaborato da AGCOM sulla base di dati Istat, il canone Rai è cresciuto del 2,7%, rispetto a giugno 2011, inferiore alla media dei prezzi al consumo.
Inoltre, l'Antitrust invita a informare maggiormente e meglio gli utenti in modo che essi non confondano l'importo dovuto per il servizio di fornitura elettrica e quello per il servizio televisivo.
Si spera anche in una differenziazione tra le attività di servizio pubblico e le attività commerciali promosse dalla RAI.
In ogni caso, ciò che è necessario è un riordino del sistema radiotelevisivo pubblico affinché siano tutelate la concorrenza nonché il pluralismo nell'informazione.
Modalità di pagamento. Dopo che si è decisa l'introduzione del canone RAI in bolletta con la nuova legge di Stabilità, si avanzano le prime ipotesi sulle sue modalità di pagamento.
Probabilmente il totale, di 100 euro l'anno, sarà suddiviso in sei rate dall'importo di 16,66 euro ciascuna. Tuttavia, nel caso in cui si attesti di non essere in possesso né di televisori né di connessioni internet, il canone non verrà pagato. Invece, per i morosi, sono riservate sanzioni da 500 euro. Ovviamente, bisogna attendere il testo definitivo del decreto, che sarà emanato dal ministero dello Sviluppo Economico, per avere la certezza sulle modalità di applicazione della nuova norma.
La voce di spesa sarà applicata solo alle utenze elettriche domestiche, escludendo dunque quelle industriali e commerciali, e riguarderà esclusivamente la residenza. Pertanto il pagamento è dovuto da parte sia di proprietari che di affittuari, in sostanza da parte di chiunque abbia spostato la residenza, uscendo dallo stato di famiglia dei genitori.
Sanzioni anche per i gestori del servizio elettrico. Saranno previste sanzioni, pari al triplo dell'importo del canone, anche nei confronti dei gestori del servizio di fornitura dell'energia elettrica, cui spetta il compito di informare ogni due mesi l'Agenzia delle Entrate circa le morosità del canone RAI.
A tal riguardo, la legge di stabilità afferma che "In caso di morosità e inadempimento del pagamento del canone il gestore del servizio di fornitura di energia elettrica non opera come responsabile di imposta ed al fine dell'attivazione delle procedure di recupero. Il mancato adempimento dell'obbligo di informativa a carico del gestore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo del canone indicato in fattura".





Utilizzo della lavatrice in condominio. Si può accendere la centrifuga (anche di notte)

Il rumore proveniente dalla lavatrice non è intollerabile.

Utilizzo della lavatrice in condominio. Si può accendere la centrifuga (anche di notte)


Niente risarcimento per i rumori provenienti dalla lavatrice del vicino, anche se superiori a 3 decibel del rumore di fondo (normalmente individuato dalla giurisprudenza quale limite di tollerabilità), se l'utilizzo dell'elettrodomestico si protrae per 5-10 minuti (il tempo di una centrifuga …), per non più di una volta al giorno e in orari non destinati al riposo.
Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22105 del 29 ottobre 2015. Gli Ermellini hanno definitivamente respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un condòmino, ritenendo che il rumore proveniente dalla lavatrice del vicino, considerata la concreta situazione di fatto, non possa ritenersi obiettivamente intollerabile. L'eccessivo rumore, infatti, può disturbare i vicinioltre i limiti della normale tolleranza solo se l'utilizzo della lavatrice avviene nelle ore notturne o di riposo pomeridiano.
Il caso – La vicenda presa in esame riguardava la richiesta di risarcimento danni avanzata da un condòmino per i rumori provenienti dall'abitazione del vicino e, in particolar modo, dalla sua lavatrice, posizionata in una stanza situata al piano superiore rispetto a quello dell'attore, in corrispondenza della camera da letto.
In questi casi, come noto, la norma da applicare è l'art. 844 c.c.: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
Il limite della normale tollerabilità - Già in precedenti occasioni la Corte ha avuto modo di affermare che il limite di normale tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma relativo, cioè deve essere fissato caso per caso, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione (tra le tante, Cass. civ. 10735/2001).
Irrilevanza delle norme di diritto pubblico nei rapporti tra privati–E' stato altresì puntualizzato che i parametri eventualmente fissati da norme pubbliche speciali (ad esempio, il D.M. 1° marzo 1991), pur potendo essere considerati criteri minimi di partenza per stabilire l'intollerabilità o meno delle immissioni, non sono assolutamente vincolanti per il giudice civile. Si tratta, infatti, di norme che operano esclusivamente nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, a tutela di beni della collettività (ad esempio, l'ambiente, l'inquinamento acustico, ecc.). L'art. 844 c.c., invece, regola i rapporti tra privati in considerazione della particolarità della situazione concreta, per cui il giudice ben potrà considerare intollerabili ex art. 844 c.c. le immissioni inferiori ai parametri fissati da norme pubbliche o, viceversa, considerare tollerabili rumori superiori a detti parametri (Cass. civ. n. 2319/2011). => Autoclave rumoroso. L'inquilino stressato ha diritto al risarcimento del danno biologico.
La soluzione del caso – Nel caso di specie, è stato accertato che il rumore prodotto dalla lavatrice, quando lavorava a pieno carico e nella fase centrifuga, superava effettivamente i 3 decibel del rumore di fondo, normalmente individuato dalla giurisprudenza quale limite di tollerabilità delle immissioni rumorose.
Tuttavia – osserva la Corte – il condomino non ha provato in giudizio né una frequenza particolarmente intensa nell'uso dell'elettrodomestico, né che i lavaggi avvenissero in orario notturno e di riposo pomeridiano. È stato invece accertato che il rumore oggetto della contesa si protraeva solo per 5-10 minuti al giorno, in orari non destinati al riposo e, presumibilmente, non più di una volta al giorno.
Per gli Ermellini, dunque, la decisione della Corte d'appello è corretta e va confermata. Infatti, valutate tutte le circostanze del caso concreto, il rumore prodotto dalla lavatrice non può essere ritenuto obiettivamente intollerabile, sia alla luce dei parametri indicati dall'art. 844 c.c. sia anche considerando la soglia massima di rumorosità fissata dalle norme speciali (5 decibel in orario diurno).
 Corte di Cassazione, 29 ottobre 2015, n. 22105





KIZOA Movie Maker q9x618jf