mercoledì 13 novembre 2013

Voci “segrete” in bolletta: l’utente che non paga non può essere considerato inadempiente

A Novara
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Voci “segrete” in bolletta: l’utente che non paga non può essere considerato inadempiente

13/11/2013
di Marta Jerovante (Giudice di Pace di Roma, sez. III, 21 ottobre 2013, n. 36012)
 
Il gestore del servizio non può pretendere il pagamento di somme per operazioni di cui non siano adeguatamente specificati i criteri di quantificazione nel contratto di fornitura
 
La massima. Nella sentenza in commento il Giudice ha sancito che «Deve essere annullata la fattura per inadempimento contrattuale del gestore della fornitura di energia elettrica la quale reca un importo per il servizio di “trasporto, dispacciamento e bilanciamento dell’energia” rispetto al quale l’utente risulta moroso, non contenendo il contratto clausole riguardanti variazioni dei prezzi pattuiti nel conguaglio finale, né è previsto il pagamento per operazioni siffatte, dovendo dunque ritenersi che il gestore abbia inteso applicare un sovrapprezzo generico e indefinito».
 
Il caso di specie. La società ricorrente scopriva, a distanza di anni, di risultare morosa, nei riguardi della società fornitrice di energia elettrica, di una somma considerevole, reclamata dal gestore a titolo di corrispettivo per servizi di trasporto, dispacciamento e bilanciamento dell’energia. Al riguardo, la parte attrice lamentava non solo che nelle condizioni generali di fornitura non fossero affatto specificati i criteri per quantificare le suddette operazioni, ma anche che nella fattura dichiarata insoluta dal gestore mancasse l’indicazione degli importi dei consumi rilevati al netto delle quote già versate. Di contro, la società convenuta, oltre a sostenere la fondatezza della propria pretesa, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della parte attrice, chiedendone la condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
 
La soluzione. Il Giudice ha in primo luogo rigettato la domanda riconvenzionale, giudicando privo di trasparenza il contratto che era stato concluso dalle parti: non vi erano infatti contenute né clausole che determinassero un’eventuale variazione dei prezzi fissati per il servizio nel conguaglio finale né disposizioni che prevedessero il pagamento delle richiamate operazioni di trasporto e dispaccio. Di conseguenza, in ragione dell’opacità del contratto di fornitura e della genericità delle sue condizioni, si è affermato che il gestore del servizio abbia «inteso, a suo piacimento, applicare un sovrapprezzo generico e indefinito». Non essendo quindi la fattura riscontrabile, dal momento che sulle somme ivi indicate non poteva essere compiuto alcun controllo di correttezza e veridicità, il Giudice ne ha dichiarato l’annullamento, oltre a riconoscere all’attrice il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale prestata dalla Confconsumatori. A carico del gestore sono state altresì poste le spese del giudizio.
 
La tutela del consumatore passa attraverso la chiarezza dell’offerta. Dalla controversia in commento si comprende come le fatture relative alla fornitura di energia elettrica e gas (o ad altre utenze) possano a volte contenere voci “sottintese” tali da renderle poco trasparenti – e per tale ragione, come nel caso di specie, anche passibili di annullamento in sede giudiziaria; ma, prima ancora, che il consumatore possa imbattersi in clausole contrattuali poco chiare ed imprecise, che non gli consentono di scegliere, tra le offerte disponibili nel cd. mercato libero, con la maggiore consapevolezza possibile. In proposito, si rammenta peraltro che anche l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è stata spesso sollecitata ad intervenire, nei settori energetici, a tutela del consumatore rispetto alla comunicazione commerciale delle offerte dirette al mercato libero. L’Autorità ha sottolineato, in tali casi, la necessità, pure nei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, di riportare in forma chiara e completa gli elementi cui il prezzo pubblicizzato si riferisce – e la necessità è ancora più evidente se si considera che i contratti i fornitura vengono ormai spesso stipulati o in rete, sul sito della società, o telefonicamente.
 
Le precisazioni dell’Autorità. Nel caso di specie l’Autorità ha precisato che i requisiti di chiarezza e completezza impongono al gestore del servizio di fornitura di specificare, già nelle proprie comunicazioni commerciali, le componenti incluse nel prezzo pubblicizzato, in particolare precisando che lo “sconto” o il “prezzo bloccato” offerti si riferiscono solo ad una quota dei costi complessivi che il consumatore o il professionista destinatario dell’offerta sosterranno in bolletta. L’Autorità ha così condannato, per pubblicità ingannevole e per pratica commerciale scorretta, una società di fornitura la quale, nella comunicazione in rete e a mezzo stampa, non aveva dato adeguata evidenza al fatto che le due offerte per la clientela business e per la clientela domestica, entrambe incentrate su claim di “prezzo bloccato per 2 anni” e di bonus di energia “gratis”, bloccavano, in realtà, il prezzo della sola componente energia, non riportando alcuna indicazione, anche approssimativa, dell’incidenza di tale limitazione sul costo complessivamente sostenuto dal cliente in bolletta per la fornitura di energia elettrica e/o gas: dalle risultanze istruttorie era infatti emerso che dall’offerta erano esclusi, appunto, gli esborsi corrispondenti ai costi di trasporto e di dispacciamento, oltre che i costi relativi alla quota di vendita al dettaglio e agli oneri fiscali (c.d. voci passanti), pari a circa il 35% del costo complessivo.


Fonte : condominioweb.com

Amministratore di condominio e revoca giudiziale, il procedimento in tribunale è un affare tra lui e chi lo vuole cacciare

A Novara
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Amministratore di condominio e revoca giudiziale, il procedimento in tribunale è un affare tra lui e chi lo vuole cacciare 

13/11/2013
di Alessandro Gallucci 

L’amministratore di condominio deve partecipare personalmente al procedimento giudiziale con il quale si chiede la sua revoca e per farlo non deve chiedere l’autorizzazione all’assemblea, anzi in casi del genere l’assise è sprovvista di alcun potere d‘intervento anche se le conseguenze negative del comportamento dell’amministratore si riverberano sulla compagine stesse. Parola di Cassazione (sent. 22 ottobre 2013 n. 23955).
 
Nulla di nuovo rispetto al passato ed anche se la sentenza riguarda un caso precedente l’entrata in vigore della così detta riforma del condominio, i principi espressi sono rispecchiati nel nuovo art. 64 disp. att. c.c.
 
Come dire: anche su questa materia la legge n. 220/2012 piuttosto che riformare, s’è limitata a recepire gli orientamenti giurisprudenziali.
 
Che cos’ha detto, specificamente, la Suprema Corte di Cassazione?
“Quanto alla posizione del condominio e all'estensione ad esso del favore delle spese, va osservato, invece, che questa Corte ha avuto modo di affermare che nel giudizio promosso da alcuni condomini, per la revoca dell'amministratore per violazione del mandato, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non il condominio il quale non è tenuto nè ad autorizzare nè a ratificare la resistenza in giudizio dell'amministratore medesimo trattandosi di ipotesi estranea a quelle previste negli artt. 1130 e 1131 c.c., e ciò malgrado le ripercussioni nei confronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale (Cass. nn. 8837/99, 12636/95 e 1274/89)”.
 
Il procedimento di revoca e la riforma
La legge n. 220/2012, ai più nota come riforma, è intervenuta anche sull’art. 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
 
La norma appena citata, nella sua versione attualmente in vigore, recita:
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.
 
Due le parti del procedimento:
l’amministratore;
chi ne vuole la revoca.

 
Su quest’ultimo punto è bene svolgere una considerazione: unico soggetto legittimato a chiedere la revoca dell’amministratore è il condomino, ossia chi è titolare d’un diritto reale sull’unità immobiliare ubicata nel condominio.
 
L’amministratore può difendersi ed a lui o al condomino ricorrente (nel caso di provvedimento ad esso favorevole, insomma di rigetto della richiesta di revoca) spetta il diritto d’impugnare il decreto motivato. 
 
Il giudizio emesso in sede di Corte d’appello, infine, può essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione ma solamente per i profili attinenti le spese processuali (Cfr. Cass. SS.UU. n. 20957/04).
 
In buona sostanza l’amministratore oltre ad essere revocato può anche essere tenuto a rimborsare le spese legali, ma anche i condomini possono andare incontro alla stessa conseguenza nel caso di rigetto della richiesta di revoca. Come dire: meglio non agire a cuor leggero


Fonte : condominioweb.com

Recupero dei sottotetti: il condono degli abusi edilizi non incide sui divieti di destinazione d’uso contenuti nel regolamento contrattuale

A Novara
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Recupero dei sottotetti: il condono degli abusi edilizi non incide sui divieti di destinazione d’uso contenuti nel regolamento contrattuale

13/11/2013
di Alessandro Gallucci 

In tema di condominio degli edifici, l’eventuale condono di opere abusive tese a rendere abitabile il sottotetto dell’edificio, se da un lato precludono l’irrogazione delle sanzioni penali ed amministrative, dall’altro non intaccano in alcun modo gli eventuali divieti pattizi contenuti in un regolamento contrattuale.
 
La Cassazione, con la sentenza n. 24125, resa il 24 ottobre 2013, torna su un argomento di grande interesse, ribadendo quanto già affermato in altre circostanze: la regolarizzazione di abusi edilizi, ove possibile “mette una pietra sopra la vicenda” per quanto concerne i rapporti pubblicistici ma non interferisce in alcun modo su quelli privati.
 
Sottotetti, ovvero parti dell’edificio spesso contese
Se gli atti d’acquisto non dicono nulla in merito alla proprietà dei sottotetti, è probabile che si arrivi in causa per stabilirlo.
 
Secondo la giurisprudenza, di merito e di legittimità, civile ed amministrativa, che si pronuncia in tal senso ormai da qualche anno, “l'appartenenza del sottotetto (non indicato nell'art. 1117 c.c. tra le parti comuni dell'edificio) si determina in base al titolo ed in mancanza in base alla funzione cui esso è destinato in concreto. Pertanto, ove trattisi di vano destinato esclusivamente a servire da protezione dell'appartamento dell'ultimo piano esso ne costituisce pertinenza e deve perciò considerarsi di proprietà esclusiva del proprietario dell'ultimo piano, mentre va annoverato tra le parti comuni se è utilizzabile, anche solo potenzialmente, per gli usi comuni, dovendosi in tal caso applicare la presunzione di comunione prevista dalla norma citata, la quale opera ogni volta che nel silenzio del titolo il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi” (Cass. 19 dicembre 2002, n. 18091 in senso conf. C.D.S. 14 settembre 2005 n. 4744 e da ultimo Cass. 19 febbraio 2013, n. 4083).
La riforma del condominio è intervenuta sui sottotetti in modo molto deludente. L’art. 1117 c.c. (riformato dalla legge n. 220/2012), infatti, afferma che sono condominiali “i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune […]” (nuovo art. 1117 n. 2 c.c.).
 
Il legislatore della riforma poteva essere più preciso: rispetto a quanto detto dalla Cassazione, infatti, non c’è alcun passo in avanti, insomma nessun elemento che, nei casi di dubbio, aiuti a risolvere la questione in modo certo.
 
Sottotetti abusi, condoni e regolamento condominiale
Si prenda ad esempio un caso in cui il sottotetto è sicuramente di proprietà esclusiva (perché lo dicono gli atti d’acquisto o perché si sia giunti a decidere grazie ad una sentenza) e che il condomino proprietario ponga in essere abusi, salvo, poi, avvedersene condonandoli.
Ebbene, in casi del genere il condono non lo salva anche dalle eventuali violazioni del regolamento contrattuale. 
 
Secondo la Cassazione, infatti, “le conseguenze delle violazioni edilizie si sviluppano, infatti, su due piani ben distinti di rapporti giuridici, uno, pubblicistico, tra il soggetto costruttore e gli organi pubblici amministrativi preposti alla prevenzione e repressione degli illeciti, l'altro, privatistico, tra lo stesso soggetto e i titolari di diritti soggettivi che possono rimanere lesi dall'attività edificatrice del primo; pertanto, non interferendo tra loro i due ordini di rapporti, la previsione di attività di regolarizzazione delle opere attiene al punto di vista amministrativo, penale e fiscale, ovvero ai soli effetti dell'interesse pubblico, ma non pure ai fini privatistici, cosicché nelle controversie tra i privati, detta regolarizzazione non può incidere negativamente sui diritti dei terzi direttamente pregiudicati dalla attività edilizia in questione” (Cass. 24 ottobre 2013 n. 24125).
 
Detta diversamente: se il regolamento contrattuale dice (niente abitazioni nei sottotetti), non c’è condono che tenga.


Fonte : condominioweb.com

Nomina e revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, chi ricorre per causa d’altri ha sempre diritto al rimborso delle spese legali

A Novara 
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Nomina e revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, chi ricorre per causa d’altri ha sempre diritto al rimborso delle spese legali

13/11/2013
di Alessandro Gallucci


 Il fatto che i ricorsi per la nomina e la revoca dell’amministratore di condominio siano riconducibili tra, così detti, esperibili in sede di volontaria giurisdizione non vuol dire che il condomino (o l’amministratore) che abbia inteso ricorrervi non abbia diritto al rimborso delle spese legali sostenute.
 
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23955 del 22 ottobre 2013, ribadendo il principio già più volte espresso, ricorda un fatto molto importante: il costo della giustizia non può essere mai lasciato in capo a chi è costretto ad adirla.
 
Si supponga che l’amministratore dimissionario non possa assolutamente proseguire nell’ordinaria amministrazione ma che l’assemblea non s’interessi di sostituirlo: al ricorso al Tribunale per la nomina del nuovo mandatario deve seguire la condanna alle spese del condominio ignavo.
 
Lo stesso dicasi per le ipotesi di revoca del mandatario su ricorso di uno dei condomini anche a seguito di infruttuoso ed in alcuni casi obbligatorio tentativo assembleare (cfr. art. 1129, undicesimo comma, c.c.). A ben vedere proprio per quest’ultimo caso la condanna alle spese è prevista proprio dal codice civile.
 
Al di là delle previsioni legislative, indubbiamente utili a dare certezza, perché si devono rimborsare le così dette legali anche in quei casi in cui ciò non è espressamente previsto dalle norme dettate in materia di condominio?
 
La risposta va cercata in altre disposizioni, esattamente in quelle contenute nel codice di procedura civile: ce le ricorda la Suprema Corte.
 
Si legge nella sentenza n. 23955 che “le S.U. di questa Corte con la sentenza n. 20957/04 (seguita da altre conformi: cfr.nn. 8085/05, 25928/05 e 14524/11) hanno espressamente affrontato e risolto affermativamente la questione (non solo dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. Ili Cost. contro il capo relativo alle spese, ma anche) dell'applicabilità dell'art. 91 c.p.c., al procedimento camerale azionato in base all'art. 1129 c.c.. Anche a tale ultimo principio le sezioni semplici hanno, poi, dato continuità osservando che l'art. 91 c.p.c., si riferisce ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito, e che il termine "sentenza" è usato in tale norma nell'accezione di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette, e dunque anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto (cfr. Cass. nn. 2986/12 e 14742/06, nonchè, in materia di ricorso L. Fall., ex art. 26, Cass. n. 19979/08)”.
 
Per i giudici di piazza Cavour questo principio deve continuare ad essere rispettato, non esistendo motivi per rivederlo. Leggendo la sentenza, non si fa riferimento alla riforma, ma, per quanto detto, la legge n. 220/2012, non apporta nessuna novità, anzi, si uniforma ai principi appena menzionati.
In buona sostanza chi vuol ricorrere per la nomina e/o la revoca dell’amministratore in carica non si faccia scoraggiare dai costi e tenga a mente questa sentenza per chiedere al Tribunale adito di ottenere la condanna alla loro refusione dalla controparte.


Fonte : condominioweb.com

martedì 12 novembre 2013

La Banca Centrale Europea taglia il costo del denaro: vantaggi per chi stipula un mutuo

A Novara  




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La Banca Centrale Europea taglia il costo del denaro: vantaggi per chi stipula un mutuo

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Ennesimo taglio del costo del denaro da parte della BCE, momento favorevole per i mutui soprattutto a tasso fisso.

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Giusto periodo per stipulare mutuiBenefici per chi vuole stipulare un mutuo: la BCE taglia il costo del denaro
Buone notizie in arrivo per chi sta pensando di comprare casa e chiedere unmutuo prima della fine dell'anno per godere anche degli incentivi fiscali. Andiamo con ordine. E' di pochi giorni fa la notizia del taglio del tasso di interesse sull'euro, l'annuncio a sorpresa della decisione dellaBCE è arrivato proprio da Mario Draghi, al vertice della Banca Centrale Europea.
Il taglio è di 0,25 punti e porta il costo del denaro al solo 0,25%, percentuale davvero bassa, o meglio la più bassa finora registrata, e che continua a beneficiare anche dei precedenti tagli tra cui l'ultimo appena a maggio 2013. Proprio il breve distacco da tale taglio aveva reso improbabile un'ulteriore riduzione e ciò ha creato scalpore.
Con un costo del denaro così basso calano anche gli indici eurirs (per il mutuo a tasso fisso) ed euribor (per i mutui a tasso variabile). Il periodo diventa così importante perché molte banche nell'ultimo periodo hanno deciso anche di diminuire lo spread ovvero il rincaro che le banche applicano sui soldi prestati; questi due fattori uniti portano alla possibilità di stipulare un mutuo ad un costo davvero interessante.
Il mutuo a tasso fisso è protetto proprio dal tasso di interesse basso, anche se Draghi ha affermato che le politiche della BCE saranno caratterizzate da un mantenimento dei tassi bassi per lungo periodo e che vi sono ancora margini per ulteriori abbassamenti del costo del denaro e quindi in futuro vi potrebbero essere ulteriori ribassi che però non sono prevedibili a breve termine.
L'eurirs attualmente si attesta allo 2,70% per un mutuo di durata di 25 anni, a questo tasso deve essere applicato lo spread che attualmente le banche stanno tenendo intorno al 3%. Un esempio ne sono le banche del gruppo Cariparma, della BNL BNP Paribas. I vantaggi sono notevoli anche sul mutuo a tasso variabile, ma lo stesso, se contratto per lungo tempo, potrà avere variazioni anche abbastanza elevate e non è possibile fare previsioni a lungo termine sull'andamento del costo del denaro. Ottima notizia anche per chi già sta pagando un mutuo a tasso variabile perché il taglio va ad incidere anche su quegli interessi, e che non sia il caso proprio ora di beneficiare del decreto Bersani che vieta alle banche di applicare la penale in caso di estinzione anticipata del mutuo?
Molti hanno affermato che in realtà questo taglio non avrà incidenza sull'economia del Paese, mentre è di contrario avviso il presidente del consiglio Enrico Letta che ritiene che il taglio possa aiutare la ripresa economica del Paese.
vantaggi per chi vuole acquistare casa però non finiscono qui perché chi acquista la prima casa potrà beneficiare delle detrazioni dall'Irpef degli interessi passivi pagati sul mutuo per un ammontare pari al 19% fino ad un tetto massimo di 760 euro che corrispondono a 4000 euro di interessi passivi. Sommando tali detrazioni al costo del denaro basso, i benefici sono molteplici. 
FONTE : SuperMoney

lunedì 11 novembre 2013

E' ravvisabile l'ingiusto profitto se l'amministratore revocato continua a gestire il condominio come niente fosse.

E' ravvisabile l'ingiusto profitto se l'amministratore revocato continua a gestire il condominio come niente fosse. 

11/11/2013


Corte di cassazione penale sez. II, 10 luglio 2013, n. 29451 E’ ravvisabile l’ingiusto profitto proprio del delitto di cui all’art. 646 c.p. nel fatto del soggetto che - malgrado la revoca assembleare dalla carica - continui a comportarsi da amministratore del condominio, creando una sorta di gestione parallela rispetto a quella del nuovo amministratore, reputando la relativa delibera illegittima al punto da invitare i condomini dissenzienti a sottoscrivere un documento in suo sostegno.

Fonte : condominioweb.com

Appartamento oggetto di usufrutto, il nudo proprietario deve essere chiamato a partecipare alle assemblee per l'approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata

Appartamento oggetto di usufrutto, il nudo proprietario deve essere chiamato a partecipare alle assemblee per l'approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata


11/11/2013

Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2013, n. 16774 Qualora una unità immobiliare facente parte di un condominio sia oggetto di diritto di usufrutto, all'assemblea che intenda deliberare l'approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata condominiale deve essere convocato il nudo proprietario, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria.

Fonte : condominioweb.com

Quando cappotto termico incide sul valore commerciale dell’immobile.

Quando cappotto termico incide sul valore commerciale dell’immobile.


11/11/2013
di Angelo Pesce 


Prendendo spunto da una recente ordinanza della Cassazione, (n.24886/13), il costruttore di un edificio il cui isolamento termico delle pareti perimetrali risulterebbe insufficiente o inadeguato, va condannato al risarcimento del danno derivante dalla diminuzione del valore commerciale dell’intero stabile, come dei singoli appartamenti.
 
Una cattiva coibentazione delle pareti esterne comporta, tra l’altro, condizioni climatiche interne poco confortevoli per gli occupanti, con relativo calo dei livelli di confort. La parete esterna, in genere, dovrebbe presentare:
 
capacità igrometriche: capacità di assorbire l’umidità in eccesso nell’aria e di restituirla quando questa lo necessiti (è una caratteristica dei materiali porosi come il laterizio e il legno e l’intonaco realizzato con calce);
inerzia termica: capacità di inglobare calore e mantenerlo nel tempo, regolando la temperatura interna nelle diverse stagioni;
capacità termoisolante: i materiali impiegati nelle murature possiedono, di solito, un’alta conduttività termica e quindi una scarsa capacità isolante; in tal caso, vengono impiegati laterizi porizzati e strati di materiali isolanti a bassa conduttività termica;
capacità fonoisolante: più è spessa la muratura e maggiore è l’abbattimento acustico; le murature leggere, infatti, realizzate in laterizio forato o legno, richiedono diversi strati per aumentare la barriera al suono; è importante, inoltre, ridurre al minimo i punti di discontinuità della muratura (punti deboli sotto il profilo acustico, rappresentati da porte e finestre, giunti, fessure).

 
In virtù di questi parametri, laddove non fossero garantiti è possibile prevedere un isolamento a cappotto dall’esterno. tra i vari sistemi di isolamento delle pareti, quello “a cappotto” risulta essere certamente tra i più vantaggiosi e per questo tra i più praticati. Il “cappotto”, ovvero l’isolamento termico integrale. Viene definito un “sistema” perché composto da varie fasi di posa e da vari elementi che interagiscono fra loro, consentendo la totale eliminazione dei cosiddetti “ponti termici”, un maggiore risparmio energetico, un migliore confort abitativo, una barriera alla formazione di condensa, causa principale di antiestetiche ed insalubri muffe sulle superfici interne degli alloggi.
 
Il sistema “a cappotto” serve per isolare in modo sicuro e continuo pareti costituite anche da materiali diversi; la diversità può riguardare sia il comportamento alle sollecitazioni termiche, sia le caratteristiche meccaniche, sia la conformazione superficiale. Queste differenze sono molto frequenti nelle costruzioni edili (tipico esempio, cemento armato e laterizio) e sono causa di diversi fenomeni, tra i quali la formazione di ponti termici. L’isolamento a cappotto, se ben realizzato, permette di garantire una minima dispersione termica dell’edificio, con un conseguente risparmio energetico e una riduzione dei costi in bolletta. Nelle nuove costruzioni spesso il materiale isolante viene inserito nell’intercapedine, ovvero nello spazio risultante tra i setti murari interni ed esterni; a volte si esegue quest’operazione anche nelle ristrutturazioni, insufflando il materiale isolante in fori praticati nella muratura.
Quando l’isolante è inserito nell’intercapedine, si parla di veri e propri materassini isolanti, delle spessore elevato, anche di 20 cm.; l’isolante viene fissato sulla facciata esterna del muro interno, lasciando una lama d’aria di qualche centimetro tra l’isolante stesso e la muratura esterna. Quest’aria facilita lo smaltimento di umidità causata da pioggia o da vapore proveniente dall’interno; lo spazio non deve superare però i 4 cm., dal momento che oltre quella dimensione potrebbero verificarsi dei moti convettivi che tendono a ridurre la capacità di isolamento. Lo spazio, nel corso della vita dell’edificio, non sarà più ispezionabile, pertanto è fondamentale scegliere materiali durabili e con elevate prestazioni nel tempo, come lana di roccia o lana di vetro.
 
L’isolamento a cappotto può essere eseguito con il sistema a lastra (polistirolo, sughero, ecc.) o con l’utilizzo di un termointonaco. Per la sua semplicità esecutiva, questo tipo di coibentazione è utilizzato nella maggior parte delle nuove costruzioni e nella quasi totalità delle ristrutturazioni, in quanto consente l'esecuzione dei lavori senza che si renda necessario il rilascio dell'immobile da parte degli occupanti.
 
È un sistema estremamente efficace ma presenta anche un punto debole: un isolamento a cappotto realizzato con materiali caratterizzati da grande potere isolante ma scarsa inerzia termica (come ad esempio il polistirene, che viene spesso usato nell'isolamento a cappotto) ed esposto a sud, risulta del tutto inefficace per proteggere l'edificio dal caldo durante il periodo estivo.
 
Qualora le scelte costruttive o lo stato dei luoghi ce lo consentano, lo strato coibente dovrà trovarsi sempre sul lato esterno della muratura, sia quest’ultima strutturale o di tamponamento. Posizionando lo strato isolante verso l’esterno proteggiamo la parete dalle escursioni termiche, pertanto la massa della muratura resta più calda in inverno e più fresca in estate, generando un migliore comfort abitativo.


Fonte : condominioweb.com

venerdì 8 novembre 2013

Bonus Mobili, dalle Entrate una guida su YouTube

Bonus Mobili, dalle Entrate una guida su YouTube

Online il video che illustra la detrazione del 50% per arredi ed elettrodomestici


08/11/2013 - È online sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, un nuovo filmato che illustra come e quando poter richiedere la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici da utilizzare per l’arredo di un immobile ristrutturato, il Bonus Mobili.
Bonus Mobili, dalle Entrate una guida su YouTube

Il requisito principale per poter usufruire del bonus è l’effettuazione di interventi di ristrutturazione sulla singola abitazione o su parti comuni di edifici residenziali.

Occorre che le spese siano sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. Nel caso di lavori condominiali, la detrazione spetta per l’eventuale arredo delle parti comuni, ad esempio guardiole, lavatoi ecc.

La detrazione compete per le spese sostenute per l’acquisto dimobili e di grandi elettrodomestici nuovi, di classe energetica non inferiore ad A+ o A per i forni. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per gli stessi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Sono agevolabili anche le spese di montaggio e di trasporto.

I pagamenti possono essere effettuati non solo con bonifici bancari o postali ma anche con carta di credito o bancomat. In questo caso, la data di pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta, che risulta nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non al giorno di addebito sul conto corrente. Non sono ammessi assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È importante, inoltre, conservare la documentazioneche attesta l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto con indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

L’agevolazione per i mobili, ricorda l’Agenzia, va ripartita in10 anni, è pari al 50% delle spese effettuate dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 e va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro.

Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2014, all’esame del Parlamento, prorogherà il Bonus Mobili fino al 31 dicembre 2014.
Fonte : EdilPortale.com

Detrazione fiscale 50%, quando si può sostituire il pavimento di casa

Detrazione fiscale 50%, quando si può sostituire il pavimento di casa

L'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti più frequenti posti dai cittadini sul Decreto Ecobonus

di Giovanni Carbone                                         


06/11/2013 - La sostituzione dei pavimenti nelle singole abitazioni può godere della detrazione fiscale del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie.
Detrazione fiscale 50%, quando si può sostituire il pavimento di casa


Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in una delle 11 FAQriportate su www.casa.governo.it, il portale informativo del Governo in materia di agevolazioni fiscali sulla casa.

In risposta al quesito numero 4, l’Agenzia ha precisato che, in generale, la sostituzione dei pavimenti rientra fra i lavori di manutenzione ordinaria e dunque può fruire della detrazione solo quando riguarda parti comuni di edifici condominali (vano scala, terrazzi, porticati ecc.).

L’intervento, tuttavia, può rientrare tra i lavori detraibili al 50%, a patto che venga eseguito nell’ambito di una ristrutturazione più vasta e agevolabile, come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuovi divisori e lo spostamento dei servizi.

La risposta chiarisce, a fronte di molti dubbi, l’ammissibilità dell’intervento al regime delle agevolazioni per la casa.

Le FAQ riportano una serie di informazioni utili ai cittadini interessati a fruire della detrazione del 50% prevista per ristrutturazioni edilizie e l’arredo della casa, in vista della scadenza del 31 dicembre 2013 prevista dal DL 63/2013(Decreto Ecobonus).

Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2014 (già approvata dal Governo) prorogherà fino al 31 dicembre 2014 le detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, e del 50% per la ristrutturazione edilizia e l’arredo della casa. La Legge, ora all'esame del Senato, prevede aliquote immutate per tutto il 2014 e una decrescita progressiva delle stesse fino al 2016 (leggi tutto).

Scarica l’INFOGRAFICA di Edilportale sulle detrazioni fiscali 65% e 50%

Di seguito si elencano le FAQ a cura delle Entrate:

1. Sono un inquilino e ho sostenuto la spesa per i lavori di ristrutturazione. Ho diritto alla detrazione, oppure questa spetta solo ai proprietari? 
La detrazione spetta a chi sostiene la spesa. Quindi, non solo i proprietari degli immobili (o i titolari di altri diritti reali, come nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie), ma anche, per esempio, i locatari o i comodatari. Inoltre, va ricordato che, se sostiene la spesa e i bonifici e le fatture sono a lui intestate, ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile su cui sono eseguiti i lavori.

2. Sto per vendere l’appartamento ristrutturato. Perderò la detrazione? 
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Nei casi in cui l’immobile venga ceduto prima dei 10 anni le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente all’acquirente, a meno che non ci sia un accordo diverso tra le parti.

3. Ho eseguito i lavori di ristrutturazione nell’appartamento che ho in affitto. Se prima dei 10 anni cambio casa, perdo il diritto alla quote residue di detrazione? 
No. La cessazione dello stato di locazione (così come quella di comodato) non fa venire meno il diritto alla detrazione per l’inquilino (o il comodatario) che hanno eseguito i lavori.

4. Posso detrarre le spese per la sostituzione del pavimento del salone? 
No, la sostituzione di pavimenti rientra fra i lavori di manutenzione ordinaria, che possono fruire della detrazione solo quando sono eseguiti su parti comuni del condominio. Tuttavia, se il lavoro fa parte di un intervento più vasto, agevolabile - come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi - anche la spesa per la sostituzione del pavimento può essere detratta.
5. Cosa vuol dire manutenzione ordinaria?
Rientrano, per esempio, nella manutenzione ordinaria i lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

6. Sto eseguendo in proprio i lavori di ristrutturazione. Ho diritto alla detrazione? 
Si, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali.

7. Ho stipulato il “compromesso” per acquistare un appartamento. Prima di del rogito, ho effettuato dei lavori di ristrutturazione. Posso detrarre quelle spese? 
Sì, a condizione che il compromesso sia stato registrato e che si sia stati immessi nel possesso dell’immobile.

8. Posso detrarre anche le spese di acquisto del box? 
La detrazione per l’acquisto del box spetta sulle spese sostenute per la sua realizzazione, sempre che le stesse siano dimostrate da un’attestazione rilasciata dal costruttore. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.

9. Quali sono i lavori – che danno diritto alla detrazione -finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi?
Esempi di questi interventi sono il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; l’apposizione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; l’apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

10. La parcella dell’architetto è detraibile? 
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile detrarre anche quelle per la progettazione, le altre prestazioni professionali connesse e, in ogni caso, le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.

11. Per eseguire i lavori ho dovuto affittare un locale dove trasferire temporaneamente gli arredi. Posso detrarre il fitto? 
No. le spese di trasloco e custodia dei mobili, per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio, non possono essere detratte.
Fonte : EdilPortale.com

Abolita la seconda rata dell'Imu, Enrico Letta conferma l’impegno

Abolita la seconda rata dell'Imu, Enrico Letta conferma l’impegno

Il Governo sta lavorando alle coperture, avviato in Consiglio dei Ministri l’esame del Collegato Ambiente alla Legge di Stabilità 2014


08/11/2013 - Non si pagherà la seconda rata dell’Imu. Lo ha ribadito il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, durante la conferenza stampa che ha chiuso i lavori del Consiglio dei Ministri.
Abolita la seconda rata dell'Imu, Enrico Letta conferma l’impegno

Dopo il confronto iniziato nei giorni scorsi all’interno dell’Esecutivo, Letta ha annunciato che si sta lavorando alle coperture finanziarie necessarie e che, anche se non sarà facile, la misura otterrà presto il via libera perché ormai, a livello politico, l’impegno è stato preso.

Il CdM di oggi ha anche avviato l’esame del Collegato ambiente al ddl di Stabilità 2014contenente incentivi alla green economy e semplificazione dei procedimenti di Via, Vas e Aia.

Questi, in sintesi, i contenuti del collegato ambiente.

Appalti verdi
Per favorire lo sviluppo della Green Economy, il ddl riconosce un incentivo pari alla riduzione del 20% della cauzione a corredo dell'offerta e della garanzia di esecuzione prestata dall'aggiudicatario agli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici muniti di registrazioneEMAS, che certifica la qualità ambientale dell'organizzazione aziendale, o di marchio Ecolabel, che certifica la qualità ecologica di prodotti, beni e servizi.

Il costo del ciclo di vita dell'opera, del prodotto o del servizio viene inoltre inserito tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Via, Vas e Aia
Nel testo all’esame del Consiglio dei Ministri c’è la proposta di unificazione dei procedimenti e delle commissioni di valutazione in ambito di Via, Vas e Aia. In pratica, quando nella realizzazione di un’opera è richiesta sia la Via, Valutazione di impatto ambientale, sia l’Aia, Autorizzazione integrata ambientale, si procederebbe con un unico procedimento autorizzativo, in grado di analizzare sia i profili localizzativi e di impatto ambientale del nuovo progetto, sia quelli attinenti alla gestione dell'impianto da realizzare, ma soprattutto con un’unica commissione.

La specificità delle singole procedure sarebbe comunque garantita dalla presenza di sottocommissioni, che operano secondo una visione integrata.

Costruzioni e ambiente
Il collegato ambiente esenta inoltre dalle autorizzazione per le immissioni in atmosfera una serie di impianti ad inquinamento scarsamente significativo, come i silos per materiali da costruzione.

I contenuti discussi oggi in CdM ricalcano quelli diffusi ad ottobre.

È stata invece rimandata la discussione delle misure per lo sviluppo e la semplificazionecontenute in un altro collegato alla Legge di Stabilità 2014.
Fonte : EdilPortale.com 

giovedì 7 novembre 2013

Riscaldamento e risparmio sono antagonisti?

Riscaldamento e risparmio sono antagonisti?

Gli italiani sono sempre più attenti alla riduzione dei consumi dei propri impianti

di BTicino - Buildingblog

07/11/2013 - Con la riaccensione delriscaldamento, si torna a parlare dei costi e deiconsumi legati a questi impianti. Un'esigenza, quella di ridurre gli sprechi, alla quale gli italiani sono sempre più sensibili, anche a causa della difficile situazione economica.
Riscaldamento e risparmio sono antagonisti?

 
Per questa ragione Daikin e Doxa hanno realizzato un sondaggio per conoscere meglio l'atteggiamento dei cittadini. Dalla ricerca è emerso che l’83% delle persone coinvolte ritiene estremamente importante la capacità, offerta da un impianto di riscaldamento, di ridurre al minimo i costi di esercizio.
 
Allo stesso modo è molto alta l’attenzione verso la tutela dell’ambiente e l’impiego di tecnologie e pratiche sostenibili. Il 76% degli italiani vorrebbe infatti disporre di una soluzione in grado di rispettare l’ambiente attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili, come sole e aria, mentre il 73% considera fondamentale una tecnologia ad elevata efficienza energetica, che utilizzi la minor quantità possibile di energia con un impatto ambientale ridotto.
 
Segue poi il comfort domestico, caratteristica imprescindibile per il 69% degli italiani.
 
Dall'indagine emerge, inoltre, che l'83% degli italiani possiede un sistema di riscaldamento domestico autonomo. Allo stesso tempo emerge come le caratteristiche urbane si ripercuotano sulla tipologia degli impianti: nelle grandi città (sopra i 100mila abitanti) gli impianti centralizzati sono il quadruplo (39%) rispetto a quelli presenti nei centri minori (10-11%).
 
In questo ambito è interessante ricordare che da un recentesondaggio condotto da Anie-Confindustria è emerso che il 67% degli italiani coglie, tra i benefici riconoscibili deisistemi domotici, il fatto di consentire un risparmio energetico, riducendo così i consumi e, di conseguenza, l'importo in bolletta.
 
 Da Edilportale.com
Fonte: BTicino - www.buildingblog.it

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