lunedì 5 giugno 2017

LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI EREDITATI

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 

Quando nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari è sempre
obbligatoria la presentazione della dichiarazione di successione.
L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione è escluso, difatti, solo nel caso in cui si
verifichino, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
• l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta
• l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro
• nell’attivo ereditario non sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.

FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI

La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della
successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
È necessario compilare l’apposito modulo (modello 4), reperibile presso ogni ufficio territoriale
o sul sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), e successivamente presentarlo all’ufficio
territoriale dell’Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto. In
caso di utilizzo di modello differente, la dichiarazione risulta nulla.
Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere
presentata all’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.
Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata all’Agenzia delle Entrate -
Direzione provinciale di Roma II – Ufficio territoriale “Roma 6”, Via Canton 20 - CAP 00144.
Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di
successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria, catastale e di bollo, la tassa
ipotecaria, i tributi speciali e i tributi speciali catastali.
Inoltre, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario
presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia - Territorio.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
• i chiamati all’eredità e i legatari, o i loro rappresentanti legali
• gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta
• gli amministratori dell’eredità
• i curatori delle eredità giacenti
• gli esecutori testamentari
• i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente che la stessa
sia presentata da una sola di esse.
Alla dichiarazione non occorre più allegare gli estratti catastali degli immobili caduti in
successione (risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013).
Dichiarazione rettificativa
La dichiarazione di successione può essere modificata entro la scadenza del termine di
presentazione.
Con la risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è
possibile rettificare la dichiarazione anche oltre questo termine, purché le modifiche siano
dichiarate prima della notifica dell’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta o,
in mancanza, entro il termine previsto per la notifica del medesimo atto (due anni dal
pagamento dell’imposta principale).

FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI

 LE IMPOSTE SULLE DONAZIONI DI IMMOBILI

Anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito degli immobili sono soggetti a
imposizione.

Le aliquote

Le aliquote da utilizzare per determinare l’imposta sono le stesse previste per le successioni e
variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:
• 4%, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun
beneficiario, 1.000.000 di euro
• 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario,
100.000 euro
• 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al
quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
• 8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai
sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera
1.500.000 euro.
Gli importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base
all’indice del costo della vita.
>>Le imposte ipotecaria e catastale
Sulle donazioni di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute, inoltre:
• l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile
• l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile.
Per le donazioni di “prima casa” valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni.
In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell’immobile, il beneficiario
pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
L’agevolazione “prima casa” fruita per l’acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude
la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale
acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro). Al contrario,
l’agevolazione prima casa fruita per l’acquisto di immobili per donazione preclude ulteriori
acquisti agevolati a titolo gratuito, salvo che tali acquisti abbiano per oggetto quote dello
stesso immobile.
Con la circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la
registrazione di un atto di donazione, se di valore inferiore ai limiti stabiliti per le franchigie,
non è dovuta imposta di registro.

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