sabato 9 agosto 2014

IL CONTRATTO RESIDENZIALE SULL'IMMOBILE USO UFFICIO

IL CONTRATTO RESIDENZIALE SULL'IMMOBILE USO UFFICIO

Vorrei sapere se è possibile affittare un immobilie uso ufficio (A/10) con contratto ad uso residenziale.
Se abbiamo ben compreso il quesito, la risposta è negativa. Ed infatti, la destinazione catastale deve coincidere con la destinazione in concreto del bene locato, sicchè il locatore deve chiedere la voltura. In mancanza – ad evitare contenziosi con il conduttore – è opportuno inserire nel contratto di locazione una pattuizione, da cui risulti che il conduttore è consapevole della circostanza che l’immobile ha destinazione catastale A/10 (cioè “uffici e studi privati”), ancorchè venga locato ad uso abitativo. Sul tema specifico, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che «in tema di rapporto locatizio, non sussistono i requisiti per la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1578 del Codice civile quando il conduttore, essendo a conoscenza della destinazione d’uso dell’immobile locato (nella specie, commerciale e non artigianale) al momento in cui al contratto venne data attuazione (nella specie, come desunto dalla clausola contrattuale relativa al divieto di mutamento della destinazione originaria) e, quindi, anche della inidoneità dell’immobile a realizzare il proprio interesse, abbia accettato il rischio economico dell’impossibilità di utilizzazione dell’immobile stesso come rientrante nella normalità dell’esecuzione della prestazione. In tal caso, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dell’immobile locato non è di ostacolo alla valida costituzione del rapporto di locazione, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d’uso convenuta» (Cassazione 21 gennaio 2011, n. 1398).Si tenga tra l’altro presente che per l’articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, «la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131». Si tenga anche presente che il nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti e per l’esercizio dell’opzione cedolare secca prevede un apposito quadro per la dichiarazione dei dati catastali. In particolare, nel modello RLI - approvato con provvedimento dell'agenzia delle Entrate 10 gennaio 2014, protocollo n. 2970 – è prevista al quadro C, l’indicazione di tutti «…i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze…».
FONTE : CASA24PLUS

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