venerdì 24 luglio 2015

Presentazione Modello 770. Verso la proroga.

Presentazione Modello 770. Verso la proroga.

Ci sarà la proroga del 770/2015? Questa domanda da qualche giorno circolava. Ma, a quanto pare, la proroga sembra sia ufficiale o quasi perché i tecnici del Ministero, come hanno confermato diverse fonti, stanno lavorando al documento che dovrebbe portare la proroga al 30 settembre sia per il modello ordinario che che quello semplificato. La proroga dovrebbe essere approvata nel prossimo Consiglio dei Ministri o direttamente in un atto unico separato da Padoan.
La richiesta di proroga dell'invio del modello 770 al prossimo settembre è stata avanzata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili di Milano, che hanno chiaramente spiegato come un eventuale rinvio di trasmissione del modello permetterebbe ai professionisti abilitati di compiere un lavoro più accurato, considerando i tanti adempimenti cui sono chiamati proprio in questi ultimi giorni di luglio. Si ricorda che il 31 luglio, infatti, scade anche l'invio da parte di Caf e commercialisti delle Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi.


Fonte http://www.condominioweb.com/proroga-settesettanta-a-settembre.11997#ixzz3gocDE2Jr


Arriva una nuova tassa sui condizionatori d'aria. La bufala è servita!

Arriva una nuova tassa sui condizionatori d'aria. La bufala è servita!


“Anche tu hai un condizionatore? Ora lo Stato può tassarti anche l'aria!”
E' stata la notizia del giorno. Non solo testate on-line, ma anche un noto telegiornale, all'ora di pranzo, ha dedicato un ampio servizio sulla c.d. nuova tassa sui condizionatori che potrebbe comportare un aggravio di circa 200 euro a famiglia. Insomma: un nuovo salasso. condito da titoli roboanti, toni allarmistici, e panico mediatico.
La Redazione di Condominioweb, sempre attenta alla corretta informazione, precisa quanto segue:


Non è una novità introdotta quest'anno: è dal 1° giugno 2014, infatti, che esiste che l'obbligo per tutti gli impianti termici di munirsi di un “libretto di impianto per la climatizzazione” (conforme al modello riportato all'allegato I del decreto 10 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013). Tale normativa fu introdotta in ottemperanza alle ultime direttive europee sull' efficienza energetica degli Stati membri, sia nei settori civili, industriali e terziari, al fine è quello di garantire ai cittadini un consumo responsabile e sicuro.
I nuovi obblighi non valgono per tutti i condizionatori. L'obbligo si applica solo per gli impianti di potenza nominale utile maggiore di 12 kW. Un impianto domestico utilizzato da una famiglia difficilmente raggiunge queste soglie, in quanto le utenze domestiche hanno generalmente contratti di fornitura di energia elettrica da 3 kW.
Quindi le nuove prescrizioni normative valgono esclusivamente agli impianti superiori ai 12 kW. Facciamo un esempio per essere più chiari: un normale monosplit ha una potenza in genere di 2,5kW (9000 BTU) o 3,5kW (12000 BTU). Quindi si dovrebbero avere in casa almeno 5 monosplitdi taglia piccola, che sono in grado di rinfrescare oltre 125 mq (bagno e cucina esclusi), per aver l'obbligo del libretto. La normativa quindi coinvolge una parte minima delle normali abitazioni e appartamenti italiani.
L'aggiornamento del Ministero. La viralità che la notizia ieri ha assunto sul web ha imposto il Mise ha pubblicare sul sito quanto segue: “la maggior parte dei condizionatori non ha l'obbligo del libretto di impianto e manutenzione in quanto non supera la potenza di 12kW. È quanto spiega il ministero dello Sviluppo economico in una nota, precisando che l'Italia ha introdotto, al fine di adeguarsi alle direttive europee, prescrizioni per il miglioramento dell'efficienza energetica nel condizionamento per tutelare l'ecosistema e favorire risparmio economico e competitività”.
Fortunatamente, almeno per ora, la nuova tassa - complice anche il caldo - resta solo un miraggio!


Fonte http://www.condominioweb.com/nuova-tassa-sui-condizionatori-tutta-una-bufala.12000#ixzz3goaVbUuR 



Speciale Rent to buy: inadempimento, conduttore moroso e i “pericoli” del mancato acquisto

Speciale Rent to buy: inadempimento, conduttore moroso e i “pericoli” del mancato acquisto




Inadempimento e recupero dell'immobile. Il contratto come titolo esecutivo

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (meglio noto come decreto cd. “Sblocca Italia”) ha introdotto, all'art. 23, un'apposita disciplina in materia di « contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte del canone indicata dal contratto» (comma 1, prima parte). Prioritaria finalità rafforzare la tutela di entrambe le parti contraenti.
Con specifico riferimento all'ipotesi di inadempimento delle parti, il provvedimento in questione sancisce:
  • la risoluzione del contratto, in caso di mancato pagamento, anche non consecutivodi un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo (comma 2);
  • la restituzione della parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali, in caso di risoluzione perinadempimento del concedente (comma 5);
  • la restituzione dell'immobile e l'integrale acquisizione dei canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto, nell'ipotesi di risoluzione perinadempimento del conduttore (comma 5).
Peraltro, l'ultimo comma appare di particolare rilievo se si considera che una delle maggiori criticità dell'intero impianto è proprio il recupero dell'immobile da parte del proprietario-concedente a fronte di un'alterazione del sinallagma contrattuale.
L'atto pubblico come titolo esecutivo per le obbligazioni di rilascio Al riguardo, viene in rilievo una questione, ossia la possibilità di riconoscere efficacia di titolo esecutivo all'atto pubblico: si rileva che, «se l'obbligo di rilascio in caso di inadempimento da parte del conduttore è contenuto in un atto pubblico, l'atto stesso potrebbe valere come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, ultimo comma, cod. proc. civ. e consentire di procedere per liberare i locali senza dover prima agire in giudizio» (Bosso, Rollino, Ren to Buy, Il Sole 24 Ore, 2015). Si rammenta infatti che, per effetto della legge di riforma del processo civile di cognizione (14 maggio 2005, n. 80), l'atto pubblico costituisce ora titolo esecutivo non più solo per le obbligazioni di pagamento di una somma di danaro ma anche per quelle di consegna o rilascio, purché il diritto consacrato nel titolo risponda ai requisiti della “certezza”, “liquidità” ed “esigibilità”.
Cosa renderebbe però problematica l'attribuzione della valenza di titolo esecutivo per la consegna/rilascio anche all'atto pubblico di rent to buy? La qualificazione, da parte della prevalente dottrina, del rent to buy come una figura autonoma rispetto alla locazione, in ragione della possibilità per le parti di determinare in modo autonomo il contenuto del contratto anche sotto il profilo della durata, e per la mancanza dei presupposti cui è subordinata, per le locazioni ad uso abitativo, la possibilità di ottenere il rilascio dell'immobile alla prima scadenza.
L'effettività della tutela giurisdizionale Va da sé che la tutela apprestata a favore del concedente risulti tanto più efficace quanto più la procedura dal medesimo soggetto attivabile sia idonea a condurre speditamente al soddisfacimento della pretesa: in tale prospettiva una recente analisi del Consiglio nazionale del Notariato (Fabiani, Studio n. 283-2015/C, Rent to buy, titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile ed effettività della tutela giurisdizionale, 28 maggio 2015) prende in considerazione, da un lato, la possibilità di ricorrere alla cognizione sommaria, e segnatamente al procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 ss. c.p.c., dall'altro, appunto, la configurabilità del contratto di rent to buy redatto nella forma dell'atto pubblico come titolo esecutivo, sia per l'espropriazione forzata sia per l'esecuzione specifica per consegna o rilascio – in tale ipotesi si azzererebbero i tempi della cognizione, sia piena che sommaria. Riguardo al primo profilo, l'A., richiamando la prevalente impostazione che nega l'applicabilità per analogia del procedimento per convalida di sfratto a tipologie contrattuali differenti dalla locazione, tende invero ad escludere la possibilità di farvi ricorso in materia di rent to buy: come accennato, i primi interventi giurisprudenziali tendono infatti a qualificare il rent to buy come un contratto atipico o come un contratto tipico differente.
Sotto l'esaminato profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale l'unica strada percorribile appare allora quella di ammettere che il contratto di rent to buy, redatto nella forma dell'atto pubblico, possa costituire titolo esecutivo, oltre che per l'espropriazione forzata, anche per l'esecuzione specifica per consegna o rilascio: oltre alla necessaria forma dell'atto pubblico – poiché, ove si voglia ricomprendere anche l'obbligo di rilascio, non basterebbe la forma della scrittura privata autenticata –, il pubblico ufficiale rogante dovrà però adottare tutte le accortezze idonee a rendere il contratto, «il più possibile puntuale, evidenziando espressamente gli obblighi di consegna, riconsegna, restituzione, al fine di poter fondare l'azione esecutiva sul titolo negoziale» (Fabiani, Studio n. 283-2015/C, Rent to buy, cit.).


Conduttore moroso e rilascio dell'immobile. Il ricorso alla clausola risolutiva espressa

La determinazione delle quote Nonostante l'intervento normativo di cui al cd. Decreto Sblocca Italia ( D.L. 12 settembre 2014, n. 133, art. 23) miri ad un complessivo incremento di tutela delle parti contraenti un contratto di rent to buy, a queste ultime resta rimessa la regolamentazione di aspetti tutt'altro che secondari, quali la fissazione della durata della fase di godimento, o la determinazione della quota di canone imputabile a corrispettivo della successiva vendita. Si ricorda infatti che il rent to buy è un programma preparatorio all'acquisto che permette di ottenere subito la disponibilità dell'immobile, dapprima in locazione (rent) e successivamente nella piena proprietà (buy), al completamento del processo di acquisto, che si concluderà entro il termine convenzionalmente fissato ad un prezzo che viene però pattuito e bloccato oggi, al momento della stipulazione del contratto. Il conduttore-futuro acquirente entra subito nella disponibilità dell'immobile desiderato versando al venditore (costruttore o privato) un acconto che, per ipotesi, ammonta al 6% del prezzo di compravendita, da intendersi pattuito oggi e bloccato per un periodo pari a 3 anni; durante la fase preparatoria il conduttore versa mensilmente al venditore una somma, che viene però solo in parte considerata al pari di un normale canone di locazione – e dunque versata a fondo perduto: nella restante parte, nella misura contrattualmente stabilita, detta somma viene, in sostanza, “salvata” e va a creare un deposito in conto futuro acquisto che, assieme all'acconto iniziale, determinerà l'accantonamento totale, al termine del programma preparatorio all'acquisto, pari, immaginiamo, al 15% del prezzo concordato. In tal modo, al momento del rogito, l'acquirente dovrà saldare solo il restante 85% del prezzo di vendita dell'immobile.
L'inadempimento del conduttore nel Decreto Sblocca Italia I commi 2 e 5 dell'art. 23 disciplinano specificamente effetti e conseguenze dell'inadempimento delle parti, sancendo: la risoluzione del contratto, in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo (comma 2); la restituzione della parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali, in caso di risoluzione perinadempimento del concedente (comma 5); larestituzione dell'immobile e l'integrale acquisizione dei canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto, nell'ipotesi di risoluzione perinadempimento del conduttore (comma 5). Quasi certamente, nell'ipotesi in cui il conduttore non versi i canoni dovuti o non perfezioni l'acquisto entro il termine convenzionalmente fissato, il contratto si risolverà per inadempimento: si può infatti ragionevolmente ritenere che il proprietario-concedente non abbia interesse ad agire ex art. 2392 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica, risultando ben difficile che il conduttore moroso di alcuni canoni sia in grado poi di versare la residua somma dovuta per l'acquisto. È infatti più probabile che il concedente agisca per il rilascio dell'immobile, chiedendone la restituzione e trattenendo integralmente i canoni già percepiti a titolo di indennità, senza restituire – salvo differente convenzione – la quota versata dal conduttore quale normale canone di locazione (Bosso, Rollino, Ren to Buy, Il Sole 24 Ore, 2015, 17).
Difficoltà interpretative In assenza di chiari riferimenti normativi, e in considerazione di un pacifico orientamento giurisprudenziale che tende ad escludere la possibilità di applicare analogicamente la procedura di sfratto per morosità al di fuori dell'ambito dei contratti di locazione, da parte di alcuni si sostiene l'esperibilità del giudizio ordinario o, alternativamente, di un procedimento di cognizione sommaria ex art. 702- bis c.p.c. Si è altresì sostenuto che, se il contratto è stato stipulato in forma di atto pubblico notarile esso, in caso di inadempimento del conduttore, potrà essere utilizzato come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (Fabiani, Studio n. 283-2015/C, Rent to buy, titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile ed effettività della tutela giurisdizionale, 28 maggio 2015). [ Si veda il nostro Rent to buy: inadempimento e recupero dell'immobile. Il contratto come titolo esecutivo]
L'inserimento della clausola risolutiva espressa Tuttavia resta controversa l'attribuzione all'atto pubblico di rent to buy dell'efficacia di titolo esecutivo per la consegna/rilascio: il prevalente indirizzo interpretativo configura infatti il rent to buy come un contratto del tutto autonomo e diverso rispetto alla locazione. Una recente pronuncia resa in sede fallimentare ha ad esempio chiarito che il contratto di rent to buy disciplinato dall'art. 23 decreto cd. “Sblocca Italia” rappresenta un nuovo contrattonon assimilabile al contratto di locazione, e al quale non è di conseguenza applicabile la disciplina in materia di locazioni, con espresso riferimento alla durata minima (Trib. Verona, sez. fall., autoriz., 12 dicembre 2014).
Soccorrerebbe allora l'inserimento nell'atto pubblico di una clausola risolutiva espressa, in virtù della quale il contratto si scioglie automaticamente in caso di morosità: specificamente, in forza della dichiarazione unilaterale del concedente di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art. 1456 c.c., si produce la risoluzione, e spetta al conduttore provare, eventualmente in sede di giudizio di opposizione all'esecuzione, che l'inadempimento non è colpevole, nonché contestare in via più generale, nella medesima sede, l'avveramento della clausola risolutiva espressa. Nell'ambito della citata analisi del Consiglio nazionale del Notariato si afferma infatti che «in ipotesi di inadempimento del conduttore, se il contratto di rent to buy ha la forma dell'atto pubblico e contiene una clausola risolutiva espressa, nel nostro sistema processuale esiste la possibilità per il proprietario/concedente dell'immobile di agire legittimamente in sede esecutiva per ottenere il rilascio dell'immobile sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale (se del caso, muovendosi in una prospettiva di estremo rigore, ricorrendo anche ad un successivo atto pubblico, complementare rispetto al primo, contenente la dichiarazione del proprietario/concedente dell'immobile di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa – cd. titolo esecutivo complesso) e, dunque, senza passare per un preventivo accertamento giurisdizionale (sia esso a cognizione piena o sommaria) del suo diritto» (Fabiani, Studio n. 283-2015/C, Rent to buy, titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile cit.).


I “pericoli” del mancato acquisto

Nella prassi contrattuale, la forte crisi che il settore immobiliare sta negli ultimi tempi vivendo – anche a causa, da un lato, della difficoltà sempre più accentuata, per i potenziali acquirenti, di ottenere prestiti bancari e, dall'altro, dell'innalzamento della soglia di liquidità necessaria per affrontare l'acquisto di una casa – ha imposto il ricorso a strumenti alternativi per la compravendita degli immobili. Con la formula contrattuale del rent to buy – introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 23, D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (decreto cd. “Sblocca Italia”) –, i proprietari mirano dunque ad intercettare un numero più alto di potenziali acquirenti. Tuttavia, può accadere che il processo di acquisto, destinato a concludersi entro il termine convenzionalmente fissato al momento della stipulazione del contratto di locazione, non si perfezioni per volontà del conduttore. Si può altresì verificare che il conduttore risulti moroso ed il proprietario si ritrovi nella condizione di dover agire giudizialmente per ottenere il rilascio dell'immobile medesimo. O, ancora, che al bene, durante la fase di mero godimento, siano state apportate migliorie ed addizioni che non possono essere facilmente rimosse e che pregiudicano quindi lo stato manutentivo dell'immobile destinato ad essere immesso nuovamente sul mercato. In ogni caso, l'immobile, all'atto del rilascio, avrà quasi certamente subito un deprezzamento del valore in ragione dell'uso che di esso il precedente conduttore ne avrà fatto.
Un canone più elevato A fronte del rischio che il conduttore opponga un rifiuto all'acquisto è quindi opportuno che, in fase di determinazione delle quote di canone da imputare rispettivamente in conto vendita e quale canone di locazione, si fissi un importo – di norma più elevato di un normale canone per il godimento dell'immobile – che il proprietario potrà poi trattenere e che possa, da un lato, compensare il minor valore di mercato che avrà l'immobile al momento del rilascio, dall'altro, indennizzare il proprietario per la mancata conclusione di affari: come anticipato, nell'ipotesi di mancato acquisto da parte dell'occupante, l'immobile non potrà più essere offerto come nuovo e il prezzo finale di vendita dovrà essere necessariamente ridotto; d'altro canto, durante il periodo di godimento da parte del conduttore e, soprattutto, nel lasso di tempo che gli deve essere concesso per decidere se procedere o meno all'acquisto, il proprietario non avrà la possibilità di condurre altre trattative per la stipula di un contratto di compravendita o di un altro contratto di rent to buy, con il rischio di probabili ritardi nella definizione di nuovi accordi negoziali.
Le pattuzioni negoziali Non si può poi escludere che, nella prassi, si prevedano acconti di prezzo o anche caparre confirmatorie versati prima della perfezione della vendita (definitiva): quello che però va chiarito è che dette somme devono restare distinte dai canoni di locazione comunque pattuiti, in quanto, a differenza di questi ultimi, sono destinate a confluire nel prezzo complessivo della vendita. Le parti possono invero regolamentare, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, tutta una serie di aspetti, introducendo specifiche previsioni, ad esempio, in materia di facoltà di recesso da parte del conduttore, con relative penali a suo carico, oppure l'obbligo di stipula, per il medesimo soggetto, di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecati all'immobile e come garanzia per l'ipotesi in cui si sottragga all'acquisto. Le parti possono altresì prevedere che il conduttore esegua, a sue spese e dietro autorizzazione del proprietario-concedente, i lavori di ristrutturazione che dovessero rendersi necessari, con detrazione integrale o parziale del relativo costo dal prezzo di vendita. In tal modo, il concedente non dovrà accollarsi interventi onerosi sull'immobile destinato alla vendita. Si segnala infine un'ulteriore clausola che le parti potrebbero opportunamente inserire nel testo contrattuale: si tratta dell'«imputazione del pagamento parziale di quanto mensilmente dovuto dal conduttore (anche ai sensi dell'art. 1193 cod. civ.), per evitare che il pagamento parziale venga imputato a canone di godimento piuttosto che ad acconto prezzo (o viceversa); ciò serve a impedire che il conduttore possa preordinare strategie per non portare avanti l'acquisto cercando però di attenuare le conseguenze giuridiche della sua inadempienza e ostacolare la liberazione dell'immobile» (Bosso, Rollino, Ren to Buy, Il Sole 24 Ore, 2015, 17-18).


Fonte http://www.condominioweb.com/tutto-sul-rent-to-buy.11999#ixzz3goT0N7rv 


giovedì 23 luglio 2015

Gli italiani ripensano alla seconda casa in Grecia

Gli italiani ripensano alla seconda casa in Grecia

  • 22 luglio 2015
di Paola Dezza
Santorini (Corbis) (© GUIZIOU Franck/Hemis/Corbis)
Santorini (Corbis)
(© GUIZIOU Franck/Hemis/Corbis)
È l’idea che la Grecia stia trovando la strada giusta per restare in Europa che riporta l’attenzione dei nostri connazionali sul settore immobiliare del Paese nel momento in cui scelgono di acquistare casa all’estero.
Nella panoramica generale fornita da Scenari Immobiliari, che vede un aumento del 9,5% nelle compravendite all’estero da parte di italiani - arrivate così a oltre 24mila case acquistate oltrefrontiera -, e individua in 50.300 unità le case che saranno acquistate entro fine anno, il ruolo della Grecia è cambiato. Se nel 2014 e nei primi mesi del 2015 la situazione confusa e difficile del Paese ha allontano i compratori, oggi con gli ultimi accordi il Paese sembra più appetibile.

Bisogna ricordare però che si tratta sempre di un investimento ad alto rischio. E se si vuole comprare sulle isole - Atene ha ben poco appeal - bisogna anche andare a cercare le occasioni e sapere che gli oggetti migliori, come le ville panoramiche a Mykonos e Santorini, non hanno certo perso valore.

Sempre secondo Scenari Immobiliari se ad Atene si compra con un minimo di mille euro al metro quadrato, ma si trovano anche case da 100 mq sotto 30mila euro, nelle isole più rinomate come le due citate prima si superano, come valori massimi, i 3mila euro al metro. Più economiche Rodi e Corfù dove si parte da 700-1.000 euro al mq per arrivare a 2.600 euro.
L’identikit degli acquirenti
Nello scenario generale è in lieve calo la percentuale di famiglie che ha comprato la seconda casa per uso diretto, pari a circa un terzo del totale. “Si tratta per la maggior parte di famiglie con un budget limitato, alla ricerca di offerte a prezzi di sconto nei mercati caratterizzati da un ambiente paesaggistico gradevole e collegamenti low-cost con le principali città italiane” recita il report di Scenari Immobiliari. La crescita della percentuale di acquisti per investimenti comporta un aumento della spesa media, pari a circa 150mila euro, ma con oscillazioni sempre più ampie. Nel complesso, il 2015 si dovrebbe chiudere con un investimento totale
superiore a 7,5 miliardi di euro, quasi il 9% in più rispetto al 2014.
Le famiglie lombarde restano le più attive, concentrando oltre il 20% degli acquisti complessivi, in ulteriore crescita rispetto agli anni precedenti nonostante il rallentamento degli investimenti in Svizzera.
Ma dove comprano gli italiani?
«L’euro debole nei confronti del dollaro ha comportato una lieve flessione degli acquisti negli Stati Uniti, che nel primo semestre 2015 hanno richiamato il 13% degli investimenti, contro il 15% dell’anno precedente» dicono da Scenari Immobiliari, metà dei quali sono stati effettuati a New York. Qui però ci si è spostati sulla seconda fascia, visto anche il rincaro del mattone nelle zone top. Tornando da questa parte dell’Oceano, Londra non perde appeal. Nell’ultimo semestre gli italiani si collocano al terzo posto tra gli acquirenti stranieri, superati solo da russi e indiani. In aumento anche l’investimento medio: gli acquisti oltre il milione di sterline sono cresciuti del 20% rispetto all’anno precedente. Le zone più richieste continuano a essere quelle di maggior pregio, Mayfair, Chelsea e soprattutto, South Kensington e Notting Hill. Tuttavia è in forte aumento la richiesta di abitazioni a prezzi più contenuti nell’area orientale rivitalizzata in occasione delle Olimpiadi. E non si arresta nemmeno la riscoperta di Dublino che registra un costante aumento della domanda da parte di investitori stranieri e l’incremento dei valori più elevato in Europa. Nel primo semestre 2015 gli acquisti da parte di famiglie italiane sono raddoppiati. Tra le zone emergenti più richieste dagli investitori italiani c’è North Wall, situata nella parte settentrionale della città, lungo il fiume Liffey, dove convivono immobili vecchi e ristrutturati e nuovi sviluppi ad uso misto, visto che la zona rientra nel Piano strategico di sviluppo. E gli italiani si riavvicinano anche alla Francia. Una quota consistente degli acquisti continua a essere concentrata sui miniappartamenti nelle top location di Parigi, ma anche in Costa Azzurra. In crescita anche il flusso di acquisti in Germania, mentre la Svizzera ha sempre meno appeal.

Il crollo delle quotazioni, accompagnato dal crescente numero di voli low cost, ha comportato il costante aumento degli acquisti in Spagna, che nel primo semestre 2015 ha attirato un quarto degli investimenti totali. Lo stock invenduto è ancora consistente, intorno a 600mila abitazioni, concentrate soprattutto nelle zone turistiche che avevano registrato uno sviluppo edilizio senza controllo negli anni di boom immobiliare. Tuttavia nelle aree turistiche di maggior pregio, oltre che nelle grandi città, l'offerta comincia a scarseggiare e l'attività edilizia è in ripresa. Gli italiani puntano sulle zone di pregio di Madrid e Barcellona, ma guardano anche Valencia.
Tra le località turistiche in testa sempre le Baleari.
FONTE : CASA24PLUS

Entrate: gli immobili crescono dello 0,7% nel 2014. E il valore catastale sale dell’1,5%

Entrate: gli immobili crescono dello 0,7% nel 2014. E il valore catastale sale dell’1,5%


di E. Sg.
Cresce il patrimonio immobiliare italiano. Per numero di unità ma anche per valore catastale. In sostanza la base sulla quale si pagano le tasse sulla casa aumenta ,mentre proseguono i cali dei prezzi sul mercato immobiliare (prezzi che rimangono, sia chiaro, molto più alti dei valori catastali, almeno fin quando non si sbloccherà la riforma del Catasto).
Il trend emerge dagli ultimi dati, elaborati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Direzione Catasto e Cartografia. Infatti, «nel 2014 il numero delle unità immobiliari è aumentato complessivamente dello 0,7% rispetto al 2013. Cresce, in particolare, il numero di abitazioni (circa 110mila unità in più rispetto al 2013) e il numero delle unitàimmobiliari a destinazione speciale a fine produttivo, terziario o commerciale (circa 31mila unità in più rispetto al 2013)».
La rendita catastale complessiva del patrimonio immobiliare italiano «ammonta a 37,5 miliardi di euro, in crescita dell'1,5%, 536 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente». In particolare, «la rendita delle abitazioni è pari 16,7 miliardi di euro, circa 110 milioni di euro in più del 2013, con una media nazionale di circa 480 euro; 11,1 miliardi di euro è la rendita complessiva degli immobili a destinazione speciale (gruppo D), oltre 6 miliardi quella degli immobili del gruppo C (negozi, locali di deposito, box e posti auto), 1,5 miliardi di euro quella degli uffici (categoria A/10), 1,3 miliardi di euro quella degli immobili ad uso collettivo (gruppo B) e poco più di 700 milioni di euro quella degli immobili a destinazione particolare (categoria E).
Il numero di immobili o loroporzioni censiti al 31 dicembre 2014è pari a 73,4 milioni. Circa 63,9 milioni sono classificati nelle categorie catastali ordinarie (dalla A alla D), mentre «oltre 3 milioni sono censiti nelle categorie catastali del gruppo F, che rappresentano unità non idonee a produrre reddito», e «oltre 6 milioni sono beni comuni non censibili (unità di proprietà comune e che non producono reddito)».
Il numero di abitazioni tocca quota 34,7 milioni, +0,3% rispetto al 2013. Le abitazioni di tipo civile segnano un incremento dell'1%, quelle di tipo economico dello 0,5% e i villini dell'1,1%. Diminuiscono, invece, le abitazioni di tipo rurale (-4,3%), quelle popolari (-0,6%), quelle ultrapopolari (-3,7%), quelle signorili (-0,9%) e le ville (-0,3%).
Nove abitazioni su dieci sono possedute da persone fisiche e la superficie media risulta essere di circa 117 mq.
Le Statistiche catastali, con le tabelle di dettaglio suddivise per categoria e provincia, sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione Pubblicazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare.
FONTE : CASA24PLUS

Doppio vantaggio per chi installa una pergola sul terrazzo o in giardino: Ecobonus 2015

Doppio vantaggio per chi installa una pergola sul terrazzo o in giardino: Ecobonus 2015

Chi desidera allestire nel proprio giardino o terrazzo una tenda da sole, una pergola addossata con copertura in tessuto, o una più innovativa pergola bioclimatica con lame basculanti, per tutto il 2015 potrà godere di un doppio vantaggio: della detrazione fiscale fino a un valore massimo di 60.000 euro, prevista dall'Ecobonus per l'acquisto e la posa delle schermature solari, e di un bel risparmio in bolletta, poiché le schermature solari mantengono gli ambienti degli edifici più freschi e riducono così la necessità di accendere ventilatori o impianti di condizionamento dell'aria.
La Legge di Stabilità 2015, stabilendo la detrazione fiscale del 65% anche per l'acquisto e la posa delleschermature solari finalizzate al risparmio energetico degli edifici già esistenti, ha dunque riconosciuto esplicitamente le alte prestazione energetiche e l'elevato comfort assicurati dalle pergole addossate e dalle tende da sole, rigorosamente marcate CE.
Ma andiamo con ordine, e vediamo chi, e come, può cogliere tutte le opportunità offerte dalle Ecobonus per le schermature solari:
  • cosa dice la legge
  • cosa intende per schermature solari che possono usufruire dell'Ecobonus
  • chi può beneficiare dell'Ecobonus
  • quali procedure vanno eseguite per usufruirne.
Cosa dice la legge?
La Legge del 23 Dicembre 2014 n.190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) proroga nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ed estende la detrazione anche all'acquisto e alla posa “in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al Decreto legislativo 29 Dicembre 2006 n.311, sostenute dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro”. La detrazione avverrà nell'arco di 10 anni, e con rate costanti.
Cosa s'intende per schermature solari?
Il Dlgs 311/2006 nell'allegato A ci dà una definizione precisa di schermature solari, e ci fornisce altre specifiche nell'allegato M.
Le schermature solari esterne sono “sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.”
Ovvero sono pergole, tende o schermi esterni mobili, accostati a una vetrata (esternamente, internamente o integrati rispetto alla vetrata stessa), applicati in modo solidale con l'edificio e in grado di regolare le emissioni luminose e termiche rispondendo efficacemente all'irraggiamento del sole.
In base ai riferimenti enunciati nell'allegato M:
  • nella Uni EN 13561 si includono le tende esterne, tra cui si possono annoverare: tende da sole, pergole con copertura in tessuto o con lamelle in alluminio orientabili, tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tende a veranda, tende a pergola, cappottine mobili, zanzariere e tende antinsetto, schermi solari mobili…
  • nella Uni EN 13659 le chiusure oscuranti esterne, tra le quali: veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle…
  • nella Uni EN 13120 le tende tecniche interne, non decorative, quali: rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, tende verticali.
Le schermature solari devono essere marcate CE e possono essere dotate di sistemi di movimentazione manuali, motorizzati o automatici, che come complementi accessori delle pergole e delle tende andranno in detrazione. Non beneficiano della detrazione le soluzioni poste sulle pareti a nord (valido solo per tende da sole aggettanti).
Chi può beneficiare della detrazione?
Tutti i contribuenti che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile ove viene fatto l'intervento:
  • persone fisiche, incluso chi esercita arti e professioni, e i condomini per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • contribuenti che conseguono reddito d'impresa, che siano persone fisiche, società di capitali o società di persone
  • associazioni tra professionisti
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Come si usufruisce dell'ecobonus?
Innanzitutto sono detraibili le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Il pagamento dell'acquisto e della posa delle schermature solari deve essere eseguito: per i privati tramite bonifico bancario parlante o tramite credito al consumo; per le imprese attraverso gli altri sistemi di pagamento e producendo documentazione esauriente dell'intervento.
Il bonifico parlante, eseguito da chi chiede la detrazione, deve riportare il suo codice fiscale, ilriferimento alla “L. 296/06 e seguenti, l'indirizzo dell'immobile e il riferimento espresso alla fattura che si sta saldando. Se sono coinvolti più contribuenti, la fattura va cointestata.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna darne comunicazione ad ENEA, compilando il modulo F che si trova nel portale di Enea. In seguito alla registrazione di tutta la pratica suhttp://finanziaria2015.enea.it si ottiene un codice CPID che andrà ad integrare tutta la documentazione per ottenere la detrazione.
Questa opportunità è sicuramente molto interessante non solo per il risparmio economico che ne deriva, ma anche perché offre l'occasione di installare a prezzi convenienti pergole o tende da sole marcate CE, e dunque più sicure, robuste ed efficienti.


Fonte http://www.condominioweb.com/ecobonus--per-chi-installa-una-pergola-sul-terrazzo-o.11993#ixzz3ghoylWEo


Costruzione che non rispetta le distanze, non basta la concessione per salvarla dalla demolizione

Costruzione che non rispetta le distanze, non basta la concessione per salvarla dalla demolizione

In tema di distanze nelle costruzioni, la presenza (inziale o successiva) delle necessarie autorizzazione amministrative per l'esecuzione delle opere non salvano il manufatto dalla richiesta di demolizione se lo stesso è edificato in spregio alle regole in relazione alle suddette distanze.
Questo, in somma sintesi, il principio di diritto espresso (e ribadito) dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14916 del 16 luglio 2015.
Il caso è di quelli frequentissimi (lo definiamo tale visto il numero di pronunce su argomenti identici o similari): una signora sopraeleva l'edificio di cui è proprietaria e il vicino chiede la demolizione di quell'opera perché elevata in spregio alla normativa dettata in materia di distanze tra le costruzioni.
Il contenzioso va avanti fino alla Suprema Corte di Cassazione. Le parti, in sostanza, litigano su due questioni:
a) la sopraelevazione è una costruzione?;
b) l'edificazione che ha ottenuto le opportune autorizzazioni amministrative o comunque la sanatoria può andare esente da ordine di demolizione?
Riguardo al primo quesito, la Corte di Cassazione ha ribadito (perché non si tratta di una novità) che la sopraelevazione, comportando aumento di volumetria dell'edificio già esistente dev'essere considerata alla stregua di una nuova costruzione e come tale rispettare le norme dettate in materia di distanze tra le costruzioni.
Allo stesso tempo, specificano li ermellini nella sentenza n. 14916, la presenza ab origine di un'autorizzazione amministrativa o di un successivo provvedimento amministrativo sanante non incide sui profili concernenti le norme dettate in materia di distanze tra le costruzioni.
Si legge nella sentenza che “la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi quelle di cui agli artt. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, concernenti rispettivamente la licenza e la concessione per costruire; norme, queste, che riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono regole da osservarsi nelle costruzioni, come richiesto dall'art. 871 cod. civ.”
Come dire: il fatto che chi ha costruito lo abbia fatto nel rispetto delle norme amministrative non lo esime da altri rilievi riguardanti i rapporti tra privati. Ciò è quello che si sintetizza nella formula “salvo diritto di terzi” che rappresenta un presupposto fondamentale dell'attività amministrativa in ambito edilizio.
Per la Cassazione, questo discorso vale anche al contrario, ossia “come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno” (Cass. n. 10173 del 1998; Cass. n. 7563 del 2006; Cass. n. 17286 del 2011)” (Cass. 16 luglio 2015 n. 14916).
In questo contesto, specificano gli ermellinila costruzione elevata in spregio alle distanze minime dev'essere sempre abbattuta non trovando applicazione in questo contesto l'art. 2058 c.c. che consente un risarcimento in denaro quanto quello in forma specifica è troppo oneroso. In sostanza se si è costruito illegittimamente, la demolizione non è mai troppo cara!
 Cass. 16 luglio 2015 n. 14916


Fonte http://www.condominioweb.com/va-demolita-la-costruzione-che-non-rispetta-le-distanze.11994#ixzz3ghn2omlX


Banche, tasse sulla casa e mercato. L'agenda del neopresidente degli agenti immobiliari Fimaa, Santino Taverna (Intervista)

Il mandato fino al 2020

Banche, tasse sulla casa e mercato. L'agenda del neopresidente degli agenti immobiliari Fimaa, Santino Taverna (Intervista)

Cristina Giua
22/07/2015

Banche, tasse sulla casa e mercato. L'agenda del neopresidente degli agenti immobiliari Fimaa, Santino Taverna (Intervista)
Santino Taverna, per chi lo conosce bene semplicemente Tino, agente immobiliare da oltre 35 anni (ha iniziato a vendere case nel 1978) è da poche ore il nuovo presidente nazionale della Fimaa (Federazione italiana dei mediatori e agenti d'affari)
  
Taverna - che prende il posto del presidente uscente, Valerio Angeletti - è uomo che conosce a mena dito la macchina della federazione – dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente vicario nazionale (con Angeletti presidente), coordinatore Fimaa Lombardia e presidente Fimaa Varese per tre mandati consecutivi - ma ha davanti a sè una sfida di quelle da far tremare i polsi a chiunque. 
  
Non sarà facile infatti traghettare gli agenti immobiliari attraverso le secche di una crisi che ha visto negli ultimi sette-otto anni dimezzare le compravendite residenziali (il 2014 ha chiuso a quota 420mila scambi e circa la metà della torta non passa attraverso i mediatori immobiliari). 
  
D: Anzitutto una domanda sul mercato: si può parlare di ripresa? 
Taverna: Meglio essere cauti, possiamo più realisticamente parlare di un lieve miglioramento nella propensione che gli italiani stanno mostrando dall'inizio di quest'anno all'acquisto della casa. 
Anche se i risultati sulle compravendite ci dicono che il mercato sta migliorando (a partire dai dati diffusi ieri sull'Osservatorio immobiliare della Camera di Commercio di Milano, in collaborazione Fimaa Milano, Monza, Brianza; nda), per tornare ad avvicinarsi ai livelli – di prezzi e volumi di vendita – ci vorranno almeno dieci anni. 
  
D: Questione banche che fanno concorrenza agli agenti immobiliari (ne abbiamo parlato a più riprese su Monitorimmobiliare, suscitando sempre forti reazioni), la Fimaa come si muoverà su questo terreno? 
Taverna: Siamo in attesa della risposta dell'Antitrust a cui abbiamo depositato un esposto: il conflitto d'interessi e concorrenza sleale da parte delle banche a noi sembra evidente in particolare sotto due aspetti, la questione di chi cerca casa e deve rivolgersi alla banca per la concessione del mutuo e del rapporto banca finanziatrice e costruttore sulla questione dell'incarico di vendita del residenziale nuovo.  
  
D: Cosa ne pensa della proposta lanciata del premier Renzi sul taglio della tassazione sulla prima casa? 
Taverna: Ammesso che non si tratti solo di uno slogan, l'abolizione di una tassa che grava sull'80% delle famiglie italiane proprietarie di abitazione, unita al più volte annunciato riordine delle tasse immobiliari sotto un unica Local tax, potrebbe ridare fiducia a chi vuole investire nel mattone. 
  
Ma per rimettere in moto il settore ci vogliono misure di ben altro tipo. 
  
Una su tutte: il taglio della spesa pubblica italiana. 
  
D: A livello di federazione come imposterà l'agenda nei suoi cinque anni di mandato che si concluderanno nel 2020? 
Taverna: ho sintetizzato il mio programma in tre punti: rinnovamento, riorganizzazione della rete territoriale e nazionale Fimaa, in collaborazione con Confcommercio e riqualificazione, intesa soprattutto in chiave di rappresentatività per far sentire la nostra voce alla istituzioni e ai ministeri per noi di riferimento.
FONTE : MONITORIMMOBILIARE

mercoledì 22 luglio 2015

Intercapedine tra due appartamenti, a chi appartiene?

Intercapedine tra due appartamenti, a chi appartiene?


Cassazione: dipende quale unità immobiliare trae beneficio dalla sua realizzazione e può vantare un vincolo pertinenziale durevole

20/07/2015 - A chi appartiene l’intercapedine tra due unità immobiliari? La risposta non è immediata, ma è utile a capire se determinati interventi sono stati realizzati in modo legittimo o meno.
Intercapedine tra due appartamenti, a chi appartiene?


A questo dubbio ha cercato di porre rimedio la Corte di Cassazione con la sentenza 13295/2015.

Nel caso preso in esame, il proprietario di un appartamento situato al primo piano di una palazzina condominiale aveva citato in giudizio il condòmino del piano superiore per aver installato dei tubi nel doppio soffitto di sua proprietà.

Per mantenere i tubi e non doverli rimuovere, il responsabile avrebbe dovuto dimostrare di essere proprietario dell’intercapedine, o quantomeno di essere titolare di una servitù su di essa.

Dal momento che dai titoli di proprietà non emergeva nessun riferimento all’intercapedine, per capire se questa appartenesse al condòmino del primo o del secondo piano è stata valutata la situazione oggettiva degli immobili in base anche al concetto di pertinenza.

Dopo una serie di rilievi è stato accertato che l’intercapedine aveva la funzione di isolare l’appartamento del primo piano. Sulla base di questo elemento i giudici hanno stabilito che l’intercapedine apparteneva al condòmino del primo piano dato che era l’unico a trarre beneficio dalla sua realizzazione.

Per accertare la relazione pertinenziale tra l’appartamento e l’intercapedine sono state valutate inoltre le caratteristiche oggettive della cosa accessoria. Una volta stabilito che l’intercapedine era asservita in modo durevole all’appartamento del primo piano i giudici hanno concluso che gli apparteneva.

Il proprietario dell’appartamento del secondo piano ha quindi dovuto rimuovere i tubi installati in precedenza.
FONTE : EDILPORTALE.COM

Distanze legali, sono nulli gli accordi tra privati che prevedono deroghe

Distanze legali, sono nulli gli accordi tra privati che prevedono deroghe


Si può acquisire per usucapione il diritto a mantenere un manufatto ad una distanza inferiore

22/07/2015 - Gli accordi tra confinanti non possono derogare alle norme sulle distanze legali contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi. Lo ha spiegato il Tar Toscana con la sentenza 834/2015.
Distanze legali, sono nulli gli accordi tra privati che prevedono deroghe

 

Distanze, no alle deroghe tra privati

Si è arrivati a questa conclusione esaminando il caso della presentazione di una domanda di condono per la trasformazione di un locale pertinenziale preesistente in fabbricato principale, effettuata senza titolo edilizio.

Sull’edificio erano stati eseguiti dei lavori di consolidamento statico nel corso dei quali non erano state rispettate ledistanze legali dalla proprietà confinante e dallastrada. Il Comune aveva quindi negato la sanatoria e ordinato la demolizione non curandosi del fatto che tra i due proprietari confinanti era stata stipulata una convenzione.

I giudici hanno respinto il ricorso contro questa decisione spiegando che le norme sulle distanze legali tutelano l’interesse generale in riferimento ad un modello urbanistico e non sono derogabili. Per questo motivo sono invalide le convenzioni che risultano in contrasto con le norme                                                                                                                urbanistiche sulle distanze.
 

Distanze e usucapione

D’altro canto, sullo stesso tema la Corte di Cassazione, con la sentenza 14916/2015, ha affermato che si può acquisire per usucapione il diritto a mantenere un manufatto ad una distanza inferiore da quelle legali.

Ciò significa che se l’intervento, anche abusivo, è stato realizzato vent’anni prima, l’edificio o la parte di fabbricato che si trova a una distanza inferiore a quella fissata dal Codice Civile o dai regolamenti e strumenti urbanistici non deve essere demolito.

Nel caso esaminato non è stato però possibile far valere l’usucapione perché non si poteva dimostrare che fosse trascorso un ventennio tra i lavori e la citazione in giudizio.
FONTE : EDILPORTALE.COM

Mutui, ancora boom di domande a giugno

Mutui, ancora boom di domande a giugno


 in “MutuiOnline informa


domanda mutui
Le domande di mutuo continuano il trend di crescita iniziato lo scorso anno, fino ad arrivare al mese di giugno di quest’anno con un totale di richieste da parte delle famiglie pari a +81,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L’incremento a doppia cifra è secondo solo al mese di maggio, quando si è registrata la cifra record di +84,5%.
A fornire la percentuale è il Barometro del CRIF, che specifica come il dato non riguardi semplici preventivi online ma pratiche istruttorie aperte negli istituti di credito: le richieste pervenute confluiscono nell’EURISC, il sistema informativo del CRIF che raccoglie quasi 78 milioni di posizioni creditizie.
La variazione di questo primo semestre è evidentemente più che positiva: sfiora il 59% rispetto al corrispondente periodo del 2014, aiutato sia dalle condizioni meno stringenti dell’offerta di credito, che dai prezzi al ribasso del mercato immobiliare. Il livello della domanda è ampiamente superiore ai volumi fatti registrare negli ultimi tre anni, tuttavia le cifre sono ancora lontane a colmare il gap rispetto al 2009, anno in cui le richieste erano state superiori del 20,7%.
Tutte le regioni d’Italia hanno segnato rialzi a doppia cifra: il maggior numero di domande di mutuo è arrivato dalla Liguria con un +85%, mentre in fondo alla classifica troviamo la Valle d’Aosta con una crescita che si è fermata a un +26,7%.
“L’andamento delle richieste di mutuo”, spiega Simone Capecchi, Direttore Sales & Marketing di CRIF, “rappresenta un indicatore fondamentale per tastare il polso in modo tempestivo alle famiglie e alla loro propensione a impegnarsi in un investimento importante come quello della casa”.
Rimane ancora contenuto l’importo medio delle richieste, che si è attestato sui 122.671 euro, al di sotto dei valori registrati nel corrispondente mese degli anni precedenti ma, soprattutto, ben distante dagli oltre 140.000 euro del giugno 2010.
Considerando l’ammontare medio relativo alla prima parte del 2015, la cifra si ferma a 123.150 euro, contro i 124.670 dei primi sei mesi dello scorso anno. La tendenza è confermata dai dati per fascia d’importo: quella preferita dagli italiani è compresa fra i 100 e i 150 mila euro con una quota pari al 30,6% del totale; per richieste di finanziamento superiori ai 150 mila euro, la percentuale è pari al 22,2%.
La regione che ha fatto segnare l’importo medio più alto è il Trentino Alto Adige con 149.444 euro: fanalino di coda della graduatoria è il Molisecon poco più di 102.000 euro.
Per quanto riguarda la durata dei mutui, si prediligono quelli con scadenza superiore ai 15 anni, circa 7 finanziamenti su 10. Prevale la classe compresa tra i 15 e i 20 anni di durata, con una quota pari al 24%, seguita dalla fascia tra i 25 e i 30 anni con il 22% e da quella tra i 20 e i 25 anni con il 20,3%. Poco apprezzate la classi con periodi inferiori ai 5 anni o superiori ai 30 anni, che non superano rispettivamente l’1,2% e l’1,9%.
Analizzando l’età dei richiedenti si scopre che la fascia di durata compresa fra i 35 e i 44 anni è ancora una volta quella più attiva, rappresentando il 37,9% delle domande totali: per contro, c’è un decisocalo dell’incidenza delle domande dei giovani al di sotto dei 34 anni, che si è ridotta dal 30,7% della prima metà del 2014 al 27% del 2015, principalmente a causa delle difficoltà ad accedere al mercato del lavoro.
MutuiOnline.it segnala due offerte interessanti per chi si appresta a comprare casa (dati al 21/7/2015).
Variabile Sempre Light, del Gruppo UBI, propone uno spread del 1,50% per importo finanziato fino al 50%. La caratteristica principale di questo prodotto è lo spread decrescente: ogni cinque anni, a partire dall’inizio del quinto anno, si abbassa di 5 basis points. Queste condizioni sono valide per le domande di mutuo sottoscritte in filiale dalla clientela dal 15 luglio al 31 agosto 2015 e stipulate entro il 16 ottobre 2015 compreso.
Mutuo Arancio è invece il prodotto di ING DIRECT a tasso fisso, variabile o fisso rinegoziabile che consente di ‘comprare casa senza uscire di casa’. Fino al 15 ottobre di questo anno lo spread è a partire da 1,50% e le spese di perizia e istruttoria sono zero.


FONTE : MUTUIONLINE.IT
A cura di 

KIZOA Movie Maker q9x618jf