martedì 21 aprile 2015

Impianto elettrico sprovvisto di salvavita. Corresponsabili locatore e conduttore per l'incidente mortale.

Impianto elettrico sprovvisto di salvavita. Corresponsabili locatore e conduttore per l'incidente mortale.

Vizio dello scaldabagno e assenza di un impianto di messa a terra hanno concorso a provocare il decesso.
La linea di demarcazione. Il proprietario, anche se concede il suo immobile in locazione sarà sempre responsabile, in via esclusiva o comunque solidalmente con il proprio conduttore, del danno procurato a terzi? Non esiste una regola generale, perché se da un lato il proprietario non è esentato da ogni responsabilità per danno cagionato a terzi derivato dal proprio immobile, di converso, questo non significa che tutte le responsabilità vengano estese automaticamente a qualsiasi tipo di danno. Nel caso analizzato dalla Cassazione, sia il proprietario che il conduttore, devono ritenersi entrambi responsabili dell'incidente mortale derivante dalla mancata manutenzione all'impianto elettrico dell'immobile. Con sentenza 7699 depositata il 16 aprile 2015, ha precisato che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e prescinde altresì dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa richiedendosi esclusivamente un nesso di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, che è escluso solo dal fortuito, ossia da un fatto idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico fra la cosa e l'evento. Un bambino rimane folgorato. I responsabili sono solo i conduttori.
Il caso. La vedova dell'idraulico citava in giudizio proprietario ed inquilino per richiedere il risarcimento dei danni per il decesso del marito. L'incidente mortale era accaduto mentre l'idraulico eseguiva dei lavori sullo scaldabagno collocato all'interno di un appartamento, condotto in locazione. Il Tribunale di Catania e la Corte di Appello accolgono la domanda accertando la responsabilità solidale di entrambi i ricorrenti.
L'infortunio mortale. Secondi giudici l'evento mortale fu causato dalla mancanza dispositivi di sicurezza (c.d. impianto di terra o salvavita), per cui la scarica elettrica, provocata da un difetto della resistenza dello scaldabagno, non fu prontamente neutralizzata provocando, di conseguenza,la morte dell'idraulico.
Da ciò ne consegue che dell'incidente dovessero rispondere sia i proprietari che il conduttore, in relazione alla rispettiva custodia dell'impianto elettrico e dello scaldabagno, escludendo altresì che risultasse integrato il caso fortuito nel comportamento imprudente della stessa vittima.
In relazione, poi, alla posizione di entrambi i ricorrenti, la Cassazione ricorda che «la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia prevista dall'articolo 2051 Cc prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e prescinde altresì dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa richiedendosi esclusivamente un nesso di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, che è escluso solo dal fortuito, ossia da un fatto idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico fra la cosa e l'evento». Pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati.
Tutti responsabili. A tal proposito è necessario richiamare un precedente emesso sempre dallo stesso ente giudicate che, per mezzo della sentenza n. 17733 del 27 giugno 2008, ha precisato che in tema di locazione, il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e la custodia, delle strutture murarie e degli impianti, su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e art. 2053 c.c.), dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti. Relativamente, invece, alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire, ai fini di evitare pregiudizio ad altri, la responsabilità verso i terzi, secondo le previsioni del citato art. 2051 c.c., grava soltanto sul conduttore medesimo. Nel caso analizzato dalla sentenza 7699/2015, invece la Corte ha ritenuto che la responsabilità è ascrivibile sia al proprietario dell'immobile che al conduttore in quanto, nella dinamica dell'evento, pesa oltre allo scaldabagno difettoso anche la contestuale assenza della messa a terra che avrebbe neutralizzato la scarica elettrica.


 n.7699 depositata il 16 aprile 2015


Fonte :www.condominioweb.com 

Il mediatore non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate

Ecco perchè sul mediatore grava l'obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note

Il mediatore non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate

La Cassazione ha precisato che sul mediatore grava l'obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e comunque conoscibili, puntualizzando che tale professionista non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate violando, in tal modo, il principio sancito dall'art. 1759 del codice civile.
Il fatto
. Dopo aver sottoscritto la promessa di acquisto di un immobile, tramite l'intervento di un'agenzia immobiliare, il promissario acquirente cita in giudizio quest'ultima ritenendola responsabile per i danni sopportati per non aver fornito le informazioni in merito alla sicurezza dell'affare violando i doveri posti, dall'art. 1759 del codice civile, a carico del mediatore. (Compravendita di un appartamento. Trattativa interrotta. Il mediatore immobiliare va comunque pagato?)
Instaurato il giudizio di primo grado l'attore ( promissario acquirente) specifica di aver sottoscritto, nei locali dell'agenzia immobiliare convenuta, la promessa di acquisto di un immobile e la stessa promessa conteneva la dicitura, riguardante il bene in questione, “ libero da ipoteche per l'atto notarile”.
Al momento di tale sottoscrizione il promissario acquirente provvedeva a saldare la provvigione del mediatore ( pari al 3% ) ed a versare anche un primo acconto di euro diecimila, mentre in un secondo momento saldava anche il prezzo complessivo dell'immobile specificando che l'importo doveva considerarsi come caparra confirmatoria prendendo atto, nell'ambito della stessa promessa di vendita, che l'immobile era libero da pesi e vincoli ed ipoteche pregiudizievoli e che le parti si impegnavano alla stipula, entro un mese, del contratto definitivo.
In realtà, nel caso di specie, il rogito non è mai stato stipulato poiché l'immobile promesso in vendita era stato venduto all'asta a conclusione di una procedura esecutiva.
Il giudizio di primo grado instaurato presso il Tribunale di Torino, però, si conclude con il mancato accoglimento della domanda dell'attore e la sentenza rileva che fra gli obblighi del mediatore “non rientrasse, in mancanza di incarico specifico, quello di svolgere indagini tecnico-giuridiche”.
L'attore, però, non demorde ed impugna la pronuncia di primo grado dinanzi alla Corte di Appello di Torino che, sovverte completamente l'esito della sentenza di primo grado, ritenendo l'agenzia immobiliare colpevole di aver violato l'obbligo imposto dalla legge al mediatore: ossia quello di verificare tutte le informazioni a lui note e comunque conoscibili secondo l'uso della diligenza professionale. essendo obbligato al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla legge.
La sentenza di secondo grado, inoltrepuntualizza che il mediatore non può limitarsi a trasmettere informazione non verificate, concludendosi con la condanna dell'agenzia immobiliare al risarcimento dei danni subiti dall'appellante (promissario acquirente).
La sentenza della Cassazione. L'agenzia immobiliare impugna la sentenza della Corte di Appello di Torino dinanzi alla Corte di Cassazione sostenendo che la sentenza di secondo grado aveva omesso nella motivazione “di rapportare il comportamento concretamente tenuto dal mediatore alle regole in base alle quali ha dichiarato di voler decidere la controversia”.
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, invece, ha ritenuto infondato il vizio lamentato dalla ricorrente rilevando che la sentenza di secondo grado ha dettagliatamente elencato quelli che sono gli obblighi che il mediatore professionale è tenuto a rispettare secondo i principi sanciti dal codice civile e dalla stessa giurisprudenza che possono essere così sintetizzati:
  • Il mediatore professionale ha l'obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note o comunque acquisibili secondo l'uso della diligenza professionale del caso;
  • Il mediatore non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate;
  • In caso di inadempimento la colpa del mediatore è presunta ed incombe sul mediatore l'obbligo di provare o l'inesistenza dell'inadempimento o la non imputabilità del fatto a sé.
Dopo tale ricostruzione, la sentenza della Cassazione in commento, valutando le prove emerse nel corso del giudizio: ha verificato l'effettiva violazione da parte dell'agenzia immobiliaredegli violazione degli imposti dalla legge a carico del mediatore professionale.
Attenzione, quindi, l'uso di espressioni che qualificano genericamente l'immobile oggetto di promessa di vendita come libero da pesi, oneri ed ipoteche pregiudizievoli impone al mediatore di verificare se tale informazione corrisponde al vero.


Fonte : www.condominioweb.com 

L'inquilino può essere nominato presidente o di segretario dell'assemblea?

L'inquilino può essere nominato presidente o di segretario dell'assemblea?


L'assemblea condominiale è quella sorta di autorità privata con poteri di decisione sulla gestione del parti comuni di un edificio in condominio; le sue decisioni sono obbligatorie per tutti i condòmini ed in generale per ogni soggetto che abita in condominio.
La legge (art. 1136, sesto comma, c.c.) specifica che all'assemblea devono essere inviati tutti gli aventi diritto; formula vaga, quest'ultima, che la riforma del condominio ha sostituito a quella più specifica di condomino.
Il conduttore, a dirlo è l'art. 10 legge n. 392/1978 (così detta legge sull'equo canone) ha sicuramente diritto di partecipare all'assemblea:
a) con diritto di voto, per le questioni concernenti il funzionamento dell'impianto di riscaldamento;
b) senza diritto di voto, per le questioni riguardanti l'uso degli altri beni comuni.
A chi spetti convocare l'inquilino è a tutt'oggi incerto. La giurisprudenza che ha affrontato la questione prima dell'entrata in vigore della riforma era per lo più orientata nel ritenere che “l'art. 10 della l. 27 luglio 1978 n. 392 che ribadendo sostanzialmente la disciplina già introdotta dall'art. 6 della l. 22 dicembre 1973 n. 841, prevede con norma eccezionale un'ipotesi di sostituzione legale del conduttore al proprietario nelle assemblee dei condomini convocate per deliberare sulle spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, non ha comportato modificazioni al disposto dell'art. 66 disp. attuaz. c.c., che disciplina la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini, con la conseguenza che tale avviso deve essere comunicato al proprietario e non anche al conduttore dell'appartamento, restando solo lo stesso proprietario tenuto ad informare il conduttore dell'avviso di convocazione ricevuto dall'amministratore, senza che le conseguenze della mancata convocazione del conduttore possano farsi ricadere sul condominio, che rimane estraneo al rapporto di locazione" (Cass. 22 aprile 1992 n. 4802).
Come dire: è il proprietario ha doversi attivare per far partecipare il conduttore.
La locuzione aventi diritto utilizzata dall'art. 1136 c.c. potrebbe aver cambiato tale situazione (cfr. in senso possibilistico, A. Celeste – A. Scarpa, Le nuove norme in materia di assemblea e di amministrazione nella riforma del condominio, Giur. merito, fasc.6, Giuffré, 2013, contra M. Jerovante e D. Sibilio, La Riforma del condominio, Condominioweb, Ebook 2013).
Sta di fatto che in un modo o nell'altro, anche semplicemente per esservi stato delegato, il conduttore ha diritto di essere presente all'assemblea condominiale rispetto alle discussioni di suo interesse; tale sua presenza può trasformarsi in un ruolo più fattivo, ad esempio assumendo la carica di presidente (o di segretario) della riunione?
Il presidente ed il segretario, è utile ricordarlo, sono due figure che hanno compiti di direzione, controllo e verbalizzazione delle operazioni assembleari. Il presidente, ad esempio, verifica la ricorrenza dei quorum costitutivi e prim'ancora della corretta convocazione, ecc.
Tale attività di mera regolamentazione dello svolgimento della riunione non influisce direttamente sui diritti dei proprietari a tal punto da dover richiedere un diretto coinvolgimento degli interessati e quindi non sorgono dubbi sul fatto che il conduttore possa assumere l'incarico di presidente o segretario, con l'unica eccezione della diversa prescrizione contenuta nel regolamento di condominio.


Fonte : www.condominioweb.com 

lunedì 20 aprile 2015

Per trasformare il sottotetto in vano abitabile è sempre necessaria la preventiva autorizzazione

Per trasformare il sottotetto in vano abitabile è sempre necessaria la preventiva autorizzazione


Vietato iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta degli organi competenti della regione.


Questione di spazio. In passato, i locali sottotetto, non destavano alcuna particolare attenzione essendo considerati, dal punto di vista civilistico, meri “locali di servizio” e, dal punto di vista urbanistico, come dei volumi tecnici. Di recente la situazione si è ribaltata e questa tipologia di immobili è finita sotto i riflettori. Il motivo è da ricercare nella possibilità di essere utilizzati a scopo abitativo. In buona sostanza, potrebbe esserci la possibilità di trasformare dei locali privi di valore economico in vere e proprie case di abitazione. A causa della crisi economica, sempre più italiani provano a riconvertire i loro immobili pur di trovare nuovi acquirenti o nuovi spazi da affittare. Così le vecchie soffitte vengono sfruttate con soppalchi e i sottotetti diventano spesso confortevoli mansarde. Tutte le Regioni disciplinano, anche se in maniera disomogenea, la materia relativa ai "recupero sottotetti".
Il problema dell'abitabilità. Il contenzioso, sia sul fronte condominiale, sia su quello urbanistico ed edilizio, sollevato dall'individuazione della proprietà del sottotetto è stato alimentato negli ultimi anni dalla grande penuria di alloggi, soprattutto nelle grandi città, problematica che ha indotto alla riscoperta e all'utilizzo di detti spazi. Di norma i sottotetti hanno un altezza massima inferiore ai 180 cm, il ché il rende no adatti a soddisfare esigenze abitative. Anzi, occorre tener presente che il D.M. sanità del 5 luglio 1975 prescrive che «l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,70 m, riducibili a 2,40 m per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli». A questo punto entrano in gioco i regolamenti comunali che, nella maggior parte dei casi, impediscono di sopraelevare gli edifici per raggiungere l'altezza di abitabilità. Ovviamente esistono sempre delle eccezioni.
La trasformazione del sottotetto. Il proprietario del sottotetto ha il diritto di trasformare tale bene da unità immobiliare non abitabile (per esempio soffitta o ripostiglio) ad unità abitativa, previa autorizzazione dell'Ente Pubblico competente, ove la legislazione regionale, in tema di urbanistica concorrente con quella statale, autorizzi una siffatta modificazione di destinazione d'uso. Molte regioni hanno legiferato in tema di trasformazioni dei sottotetti, e pertanto è sempre necessario verificare queste normative per accertare i limiti eventualmente posti al mutamento da uso non abitativo del sottotetto a uso abitativo. Nel caso di specie, analizzato dalla Corte di Cassazione, sez. Penale, con sentenza n. 1542 il 15 aprile 2015 la modifica della destinazione d'uso del locale sottotetto in vano abitabile, non solo non può essere considerata un intervento di manutenzione ordinaria, perché trattasi di un intervento di ristrutturazione edilizia, ma necessitaanche di una preventiva valutazione di sicurezza. Da ciò ne consegue che senza le necessarie autorizzazioni, rilasciate dagli organi competenti, i lavori di trasformazioni non possono essere avviati, anche perché il Collegio rileva, riprendendo quanto ormai consolidato nella giurisprudenza in legittimità, che «qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, violazione dell'art. 95, d.P.R. n. 380/2001».Per tali ragioni, la Corte. ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, 15 aprile 2015, n. 15429


Fonte : www.condominioweb.com 

giovedì 16 aprile 2015

Si torna a stipulare i mutui: ecco come evitare le «trappole» più comuni

Si torna a stipulare i mutui: ecco come evitare le «trappole» più comuni


di Vito Lops
Il mercato dei mutui sta uscendo dal torpore degli ultimi, difficili, anni. Nella prima parte del 2015 è arrivata la conferma dell'inversione del trend che già si era intravista a fine 2014. Gli ultimi dati diffusi ieri dall'Abi indicano che nel trimestre dicembre 2014-febbraio 2015 le erogazioni sono cresciute del 42,4% rispetto a un anno prima. Mentre nel primo trimestre del 2015 la domanda di mutui è cresciuta del 37,5% su base annua (dati Crif). Se si prende poi solo il mese di marzo, l'incremento rispetto allo stesso mese del 2014 è ancora più significativo: +49,5%. Eravamo su livelli talmente bassi (le compravendite immobiliari si sono praticamente dimezzate, da 800mila a 400mila negli anni della crisi) che ripartire era quasi d'obbligo. Scopriremo nei prossimi trimestri se si tratta di un rimbalzo fisiologico dopo aver toccato il fondo o se siamo dinanzi a una ripartenza strutturale. Non va però dimenticato che dietro questa ripartenza non c'è un mercato immobiliare effervescente ma un mix di fattori che vede nel traino esercitato dalle surroghe un fattore chiave (si veda articolo in pagina).
E poi c'è il quantitative easing della Bce che sta creando un effetto indotto che riguarda anche i mutui: la Bce acquista titoli di Stato, ne riduce ai minimi termini i rendimenti e rende meno profittevole per le banche impiegare la liquidità nel trading di titoli (leit motiv dal 2011 al 2014). In più la stessa Bce ha portato a -0,2% il tasso sui depositi rendendo oltremodo sconveniente per gli istituti parcheggiare la liquidità in eccesso. Ecco perché molte banche stanno tornando a spingere il “tasto mutui”, considerato che le condizioni sottostanti stanno rendendo questo prodotto nuovamente conveniente per chi lo eroga.
Oggi si può stipulare un tasso fisso su lunghe scadenze anche sotto il 3% e un tasso variabile intorno all'1,5 per cento. Il che, dinanzi alla prospettiva attuale che la Bce torni ad alzare i tassi (una volta terminato il “Qe” e una volta assestatisi gli effetti) solo a fine 2019 o nel 2020 (tanto prezzano oggi i derivati “future”) rende la soluzione a tasso variabile, soprattutto per durate non “matusalemme”, ancora molto interessante. Sebbene il mercato stia andando nella direzione del fisso che ha difatti sorpassato, nelle erogazioni, il variabile. Secondo le rilevazioni di MutuiOnline nel primo trimestre dell'anno le erogazioni di mutui a tasso fisso (52,5% del totale) hanno superato quelle a tasso variabile (43,9%) lasciando alla formula a tasso misto (3,8%) e variabile con cap (1,6%) il residuo. Anche nelle richieste si evidenzia il sorpasso del fisso, passato dal 40,9% di fine 2014 al 64% mentre allo stesso tempo il variabile è scivolato dal 52% al 31,2 per cento. E poi ci sono i segnali di una ripresa dell'economia italiana. L'Fmi prevede che il Pil nel 2015 crescerà dello 0,5% e dell'1,1% nel 2016. Non male se si considera che dal 2008 l'Italia ha perso 9 punti di Pil reale e che solo la Grecia ha fatto peggio nel frattempo nell'Eurozona.
Surroghe, “qe”, tassi bassi e risveglio dell'economia stanno riportando quindi aspiranti mutuatari e sportellisti bancari a incontrarsi più spesso in questo 2015. Ma dietro questo fermento non bisogna perdere la soglia critica d'attenzione che dovrebbe contraddistinguere qualsiasi aspirante mutuatario nella direzione del “mutuo low cost”, tarato sulle proprie esigenze. Bisogna quindi fare attenzione ai costi, espliciti e impliciti. E non farsi prendere dalla compulsione del momento e firmare un contratto che comprenda costi eccessivi. Occhio in particolare alle polizze Cpi (Credit protection insurance) che proteggono in caso di perdita dal posto del lavoro, decesso, ecc. Normalmente una polizza di questo tipo potrebbe costare tra il 2 e il 3% dell'importo erogato (a seconda del livello di protezione e degli anni coperti) ma spesso le banche che erogano il mutuo propongono questi contratti su livelli che toccano l'8-10% dell'importo erogato, aggiungendo il costo all'importo del mutuo facendo quindi aumentare il montante da ripagare.
Occhio poi alle spese di incasso rata che alcuni istituti propongono: una quota fissa mensile da 1 a 3 euro che paradossalmente il mutuatario paga per pagare le rate. Da non sottovalutare poi costi di perizia e istruttoria eccessivi. Nella ricerca del “mutuo perfetto” sarebbe bene prediligere quegli istituti che azzerano questi costi o che comunque non ne alzino troppi l'asticella. In ogni caso la prova del nove la si ha chiedendo alla banca il preventivo con il Taeg (Tasso annuo effettivo globale) in versione doppia: sia con la polizza Cpi che senza, dato che è questo il costo spesso più corposo per il mutuatario nonché l'elemento sui cui molte banche tendono a lucrare di più in questa fase. È l'unico modo per scegliere con oculatezza, senza cadere nelle promozioni di spread a sconto e dimenticandosi che lo spread non è l'unico costo.
FONTE : CASA24PLUS

La distrazione di fondi da un condominio all'altro. Cosa rischia l'amministratore.

La distrazione di fondi da un condominio all'altro. Cosa rischia l'amministratore.

La dilagante situazione di scarsità di fondi presenti nei condomini ha, quale ulteriore effetto, quello degli indebiti trasferimenti di danaro da un condominio all'altro allo scopo di sopperire, temporaneamente, all'insufficienza di liquidi necessari per spese urgenti.
Costituendo, il conto corrente condominiale, la cassa del condominio, ci si chiede sempre più spesso se la distrazione di fondi da un condominio all'altro possa, a carico dell'amministratore di condominio, integrare il reato di appropriazione indebita aggravata dal rapporto professionale.
Trattandosi di fattispecie relativamente nuova non esistono precedenti di legittimità noti, ma alcuni precedenti di merito.
Ad esempio, il Tribunale di Padova (sent. 25/06/2012) ha ritenuto sussistere la fattispecie criminosa nell'ipotesi in cui l'amministratore avesse distratto somme per finalità estranee al condominio omettendo di restituirle.
Il Tribunale di Genova (Sent. 18/047/2009) ha sottoposto la condizione della colpevolezza alla mancata restituzione di quanto sottratto.Amministratore di condominio: quando scatta l'appropriazione indebita?
Nello stesso senso si è orientato, di recente, il tribunale genovese, con la sentenza n. 1079 del 23/021/2015; nell'ipotesi, un amministratore aveva distratto somme da un conto corrente condominiale allo scopo di eseguire lavori urgenti in altro condominio provvedendo, peraltro, alla restituzione delle somme in breve tempo, comunque in periodo anteriore alla scoperta da parte del denunciante.
Nel caso in esame il giudice si sofferma sulla natura della cd “appropriazione d'uso”; l'elemento essenziale del delitto è, infatti, l'interversione del possesso ovvero l'inversione della detenzione in dominio. Affinché sussista l'interversione, deve sussistere la condotta appropriativa del soggetto che dispone del bene come suo e, soprattutto, ne ometta la restituzione. L'elemento soggettivo di volersi appropriare del bene, pertanto, non si configura con la semplice apprensione, ma con lacontestuale volontà di impossessarsi delle somme prelevate.
A questo punto è da chiedersi se, con la modifica delle legge sul condominio, sia cambiato qualcosa.
In precedenza, all'epoca dei fatti, non esisteva una fonte normativa che contemplasse l'obbligo del conto corrente condominiale, per cui non poteva ritenersi sussistere una riferibilità giuridica assoluta tra proprietà dei fondi dei condòmini e singolo conto corrente. Con la riforma della legge, al contrario, ogni conto corrente deve essere riferito ad un condominio, senza possibilità di commistioni con altre gestioni o con il patrimonio dell'amministratore.
In altri termini, la semplice apprensione può, oggi, costituire reato per il trasferimento da un conto per altri incombenti che non siano strettamente riferibili al condominio? Dal tenore dell'ultima pronuncia sembrerebbe di no; ciò che ha salvato l'amministratore non è stato il difetto di un riferimento giuridico del denaro, sul conto corrente, ai condomini, bensì la restituzione tempestiva di quanto distratto prima che qualcuno ne venisse a conoscenza.
Questa interpretazione, peraltro, rischia di costare cara a quegli amministratori che si confrontano con condòmini particolarmente attenti, che scoprano il fatto prima della restituzione; ciò anche in relazione alla circostanza che la nuova legge sul condominio non consente a chi ha subito condanne per appropriazione indebita di esercitare la professione di amministratore.


Fonte : www.condominioweb.com 

La veranda abusiva che crea un pericolo per il territorio tutelato deve essere sottoposta a sequestro

La veranda abusiva che crea un pericolo per il territorio tutelato deve essere sottoposta a sequestro

La presenza di una veranda abusiva integra il requisito dell'attualità del pericolo, indipendentemente dal fatto che la costruzione sia o meno ultimata.
Requisiti tecnici. Anche se il codice civile vigente non contiene una disciplina specifica in materia di verande, sul un piano tecnico-giuridico è possibile qualificare la veranda come un manufatto costruttivo che determina una modifica esterna del territorio, suscettibile di rilievo urbanistico, ma privo di individualità propria, in quanto destinato ad integrare il restante edificio. Per le sua intrinseche caratteristiche strutturali e funzionali può essere considerata come un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile (Cassazione, n.24086/2008). La realizzazione di una veranda determina l'aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell'edificio, ne discende che il suddetto intervento richieda il previo rilascio della concessione di costruzione(Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 1999, n. 394; Cons. Stato, 22 luglio 1992, n. 675).
La necessaria concessione edilizia per la costruzione. La Cassazione, con la recente la decisione del 13 aprile 2015, n. 15193, prendendo spunto dai precedenti arresti giurisprudenziali, rileva che nel caso di specie il manufatto abusivo veniva realizzato all'interno di un parco paesaggistico di particolare interesse pubblico, con la conseguenza che la chiusura permanente del balcone, creando un volume verandato, è opera destinata ad incidere negativamente sul paesaggio.
Il presupposto del reato. Il reato paesaggistico, ritenuto concordemente quale reato di pericolo,"si perfeziona quando viene messa in pericolo l'integrità paesaggistico- ambientale, ritenuta esistente quando l'agente abbia fatto un uso del bene diverso da quello cui esso è destinato od abbia posto in essere interventi idonei anche solo astrattamente a mettere in pericolo tale bene" (Cass. pen., sez. 3, sent.22 gennaio 2010, n. 2903). In altre decisioni è stato affermato "che il pericolo può dirsi sussistente solo quando si sia realizzata una modificazione apprezzabile dell'assetto ambientale, e quindi un'incidenza in senso fisico ed estetico, rilevante anche sotto il profilo temporale, sulle caratteristiche del luogo sottoposto alla speciale tutela ambientale" (Cass. pen., sez. 3,sent. 11 maggio 2006 n. 16036).
L'effettivo danno paesaggistico. Nel caso di specie, la veranda utilizzata come ripostiglio integra gli estremi di un reato ambientale, perché vi è un concreto pericolo e l'offesa al territorio che la normativa paesaggistica mira a tutelare. Quindi, secondo la costante giurisprudenza, il sequestro preventivo per reati paesaggistici, si verifica quanto vi è la mera esistenza di una struttura abusiva che integra il requisito dell'attualità del pericolo, indipendentemente dal fatto che la costruzione sia o meno ultimata, perché il rischio di offesa al territorio e all'equilibrio ambientale perdura in connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata e ciò a prescindere dall'effettivo danno al paesaggio e all'incremento del carico urbanistico. Sulla stessa fattispecie lo stesso ente giudicate, con sentenza. 8 novembre 2013, n. 45181, aveva condannato l'imputato ricorrente per avere " realizzato due verande e nicchie per alloggiamento di elettrodomestici con sistemazione di pertinenze esterne in assenza di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata e dichiarata di notevole interesse pubblico".

 Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 13 aprile 2015, n. 15193


Fonte : www.condominioweb.com 

Il conto corrente condominiale tra diritto di accesso e tutela della privacy. I rimedi contro l'amministratore inadempiente

Il conto corrente condominiale tra diritto di accesso e tutela della privacy. I rimedi contro l'amministratore inadempiente

Il nuovo art. 1129 c.c., al comma 7, prevede l'obbligo dell'amministratore di condominio di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
La nuova disposizione, introdotta dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012, non rappresenta una novità assoluta. Già in precedenza la giurisprudenza a veva più volte affermato l'obbligo dell'amministratore di far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato al condominio, “onde evitare che possa sorgere confusione tra il patrimonio dei diversi enti di gestione da lui amministrati” (Tribunale di Salerno, sentenza 3 maggio 2011), ad esempio nella ipotesi di pignoramento delle somme ivi giacenti da parte dei terzi creditori Tribunale di Pescara, Sezione civile, ordinanza 8 maggio 2014; Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 16 maggio 2014. Contra, Tribunale di Pescara, Sezione civile, ordinanza 18 dicembre 2013).
Il legislatore ha sostanzialmente recepito tale orientamento, eliminando ogni dubbio circa la sussistenza o meno dell'obbligo in esame. La ratio della nuova disposizione discende da “esigenze di trasparenza che, essendo informata alla tutela del diritto di ciascun condomino a verificare la destinazione dei propri esborsi, prescinde dall'effettiva e concreta destinazione delle somme medesime, dalla mancanza di irregolarità di gestione dei fondi, dall'approvazione dei rendiconti da parte dell'assemblea” (Tribunale di Salerno, sentenza 3 maggio 2011, cit. Cfr. anche SCARPA A., L'apertura del conto corrente condominiale è opportuna o obbligatoria, Immobili&Diritto, 2012, 8-9, 490) (Le somme che transitano nel conto corrente condominiale sono del condominio!)
La norma è di carattere imperativo, confermato dall'art. 1138, comma 4, c.c., che prevede l'inderogabilità dell'art. 1129 c.c. anche da parte di un eventuale regolamento di natura contrattuale. Ciò anche in considerazione del fatto che l'apertura del conto è un obbligo che grava sulla persona dell'amministratore (e non sui condomini) e che, dunque, scatta automaticamente con il conferimento del mandato. Del resto, anche prima della riforma si riteneva che l'apertura del conto corrente non richiedesse specifiche autorizzazioni assembleari, a differenza, tra l'altro, dell'apertura di una linea di credito bancaria (Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 10.5.2002 n. 7162) .
Il conto corrente dedicato risponde anche a un'esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell'intera gestione condominiale (SCARPA A., Il conto corrente del condominio, in Immobili & Proprietà, 11, 2014, 625) . Ne consegue che l'assemblea non potrà più efficacemente dispensare l'amministratore dall'obbligo di aprire il conto corrente condominiale (Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza 20.6.2012 n. 10199). L'eventuale delibera che autorizza la non apertura del conto corrente condominiale deve considerarsi nulla. In quanto tale, può essere impugnata da chiunque ne abbia interesse (anche da terzi o dai condomini che hanno votato a favore) e in ogni tempo (anche oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere annullabili). La norma peraltro non dice nulla in merito alle modalità pratiche di utilizzazione del conto, che tuttavia potranno essere opportunamente disciplinate con una delibera ad hoc dell'assemblea o nel regolamento di condominio.
L'obbligo in esame sussiste indipendentemente dal numero dei condomini. Se c'è un amministratore regolarmente nominato, scatta sempre (e solo nei suoi confronti) l'obbligo di aprire il conto corrente comune.
Pertanto, se la nomina dell'amministratore è solo facoltativa (come nel caso dei piccoli condominio fino ad otto partecipanti) l'obbligo di aprire il conto corrente scatterà solo se l'assemblea nomina un amministratore. In caso contrario, invece, non ci sarà alcun obbligo di apertura del conto corrente, che - lo ribadiamo - è un obbligo proprio dall'amministratore, mentre l'assemblea è libera di individuare altri strumenti di gestione condominiale.
Tale impostazione vale anche nei casi di condomino “facente funzioni” di amministratore. Il "facente funzioni" è una figura atipica che potrebbe anche non esistere, poiché in mancanza di amministratore "tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune" (art. 1105 c.c.) e, quindi, tutti quanti i condomini, a turno, potrebbero raccogliere le quote, pagare bollette, gestire la spese, ecc. ( Quando detto per i piccoli condomìni vale anche, in linea di principio, per i condomìni con più di otto componenti, in cui la nomina dell'amministratore è invece obbligatoria. Se l'assemblea non vi provvede, dispone l'art. 1129, comma 1, c.c. la nomina di un amministratore è fatta dal giudice, ma solo “su ricorso di uno o più condomini” o dell'amministratore dimissionario. Pertanto, si può ipotizzare una situazione in cui i condomini decidano, anche tacitamente, di non nominare un amministratore: fino a quando ci sarà unanimità di consensi, non ci potrà essere nemmeno la nomina per via giudiziale. Anche in questo caso particolare, mancando l'amministratore, non sussisterà alcun obbligo di apertura del conto corrente condominiale. L'impostazione appena riferita è contestata da coloro che ritengono necessario estendere l'obbligo in questione a tutti i condomìni, anche in assenza di amministratore, per garantire una gestione regolare e trasparente del condominio. Tuttavia, il testo dell'art. 1129 c.c. non sembra consentire tale interpretazione estensiva).
Non sono mancate tuttavia le critiche da parte delle associazioni di categoria e dei singoli amministratori. Da più parti si sottolinea l'inutilità di aprire un conto corrente condominiale (con le relative spese per imposta di bollo e tenuta del conto) anche per i piccoli condomini con bilanci spesso di poche migliaia di euro l'anno.
Accesso al conto corrente. Con newsletter n. 387 del 23 aprile 2014 (www.garanteprivacy), l'Autorità Garante per la privacy è intervenuta in merito al diritto di accesso alla documentazione inerente il conto corrente condominiale, precisando che ciascun condomino può chiedere all'amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente.
Rispondendo ai quesiti di Confedilizia e singoli cittadini, il Garante ha meglio precisato il contenuto dell'art. 1129 c.c., che sancisce l'obbligo dell'amministratore di aprire un conto corrente condominiale, nella parte in cui riconosce espressamente la possibilità di ciascun condomino di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. I singoli condomini sono titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali. Si tratta di un principio già sancito in linea generale dal Garante nelle linee guida in ambito bancario, in cui si riconosce il diritto di ottenere “copia di atti o documenti bancari” senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.Corretta utilizzazione del conto corrente condominiale: che cosa fare per evitare contestazioni?
L'intervento dell'Autorità Garante affronta, sotto il delicato profilo del rapporto tra trasparenza dei conti e protezione dei dati personali, uno degli aspetti più delicati della nuova disciplina: quello dell'accesso al conto corrente medesimo, inteso quale principale garanzia, per i singoli condomini, di trasparenza e chiarezza nella gestione condominiale. Occorre considerare infatti che, pur essendo il conto corrente aperto a nome del condominio, è pur sempre l'amministratore, in qualità di rappresentante dei condomini, ad avere la gestione diretta del conto stesso: di fatto, il rapporto di conto corrente s'instaura tra la persona dell'amministratore e l'istituto di credito (banca o posta). Rispetto a tale rapporto, il singolo condomino è, formalmente, un terzo estraneo.
E allora: il singolo condomino può accedere direttamente al conto corrente condominiale e richiedere il relativo estratto conto? Oppure tale accesso è consentito solo all'amministratore?
L'art. 1129 c.c., come detto, dispone che ciascun condomino può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica “per il tramite dell'amministratore”. La nuova norma, dunque, riconosce il diritto di ogni singolo condomino di prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica. Tuttavia, a differenza di quanto si riteneva in passato, il condomino non può rivolgersi direttamente alla banca per ottenere l'estratto conto. Dovrà invece presentare apposita richiesta al proprio amministratore, che provvederà poi a richiedere la relativa documentazione alla banca/posta.
La ratio della norma rimanda alle ragioni sopra accennate (è l'amministratore, e non il singolo condomino, ad attivare il conto corrente), ma anche alla necessità di conciliare trasparenza e tutela della privacy, come sottolineato dall'Autorità garante. Non da ultimo, occorre considerare poi le difficoltà pratiche legate, tra l'altro, alla necessità della banca di accertare se il soggetto che chiede di accedere al conto rivesta effettivamente la qualità di condomino e sia, dunque, legittimato ad avanzare tale richiesta.
Prima della riforma si riteneva possibile l'accesso diretto
Si rinviene un precedente specifico nella giurisprudenza di merito: “ogni condomino, in quanto “cliente” (…) deve aver diritto di ottenere direttamente dall'istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto” (Tribunale di Salerno, sentenza 30 luglio 2007.). Principio fondato sulla distinta soggettività del condominio stipulante affermata dalla Corte di Cassazione, che qualifica “il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale” (Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 21.1.2010 n. 1011, 3, 310. Tale impostazione era stata recepita anche dal Collegio dell'Arbitrato Bancario Finanziario, che aveva sancito l'obbligo dell'intermediario di fornire copia degli estratti conto richiesti direttamente dal condomino: “il diritto del condomino all'informazione, da un lato, appartiene alla sua sfera giuridica in quanto l'amministratore agisce nei confronti dei terzi (della banca) in quanto “ha la rappresentanza dei partecipanti al condominio (così l'art. 1131 c.c.), d'altro lato, non lede alcun interesse del condominio nel suo insieme, né degli altri condomini, poiché l'informazione, così fornita, in nulla diminuisce il pari diritto all'informazione dell'amministratore del condominio, né quello di ciascun altro condomino” (cfr. decisione n. 814 del 19.4.2011, seguita dalle decisioni nn. 1282 e 3478 del 2013). .
Adesso ogni condomino può visionare ed estrarre copia della rendicontazione periodica solo per il tramite dell'amministratore.
Anche in questo caso, non si tratta di una novità assoluta. Già il TAR Lazio (TAR Lazio, sentenza 17.1.2002, n. 1294), pronunciandosi in merito alla richiesta d'accesso ai documenti relativi al conto corrente postale intestato al condominio, aveva stabilito che il singolo condomino, anche se autorizzato dall'assemblea, non può direttamente rivolgersi alla banca per prendere visione del conto corrente in quanto formalmente estraneo al rapporto contrattuale sorto tra l'amministratore e l'istituto bancario.
Tenuto conto della nuova disposizione, anche l'Arbitrato bancario Finanziario, con la decisione n. 400 del 21.1.2014, si è adeguato alla nuova disciplina negando la possibilità del singolo condominio di ottenere direttamente l'estratto conto dalla banca: tale diritto non può essere più esercitato dal condomino in prima persona, bensì solo attraverso l'amministratore.
Possibili rimedi contro l'amministratore inadempiente
Dunque la nuova disposizione prevede un “doppio passaggio” (condomino-amministratore, amministratore-banca/posta) per poter visionare ed estrarre copia del conto corrente comune. Che cosa succede se l'amministratore rifiuta senza valido motivo di procurare copia dell'estratto conto?
Diciamo subito che la fattispecie non è specificamente contemplata dal legislatore. Tuttavia, si può affermare che l'accesso al conto corrente condominiale e l'estrazione di copia del rendiconto periodico rientrano tra gli obblighi dell'amministratore nell'esercizio del suo mandato. D'altro canto, la posizione del singolo condomino è stata delineata come un vero e proprio diritto di accesso. Ne consegue che il condomino interessato potrà agire in giudizio (eventualmente previa formale diffida ad adempiere) chiedendo la condanna dell'amministratore ad adempiere, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, se ne sussistono i presupposti.
Sembra ammissibile anche l'azione cautelare urgente ex art. 700 c.p.c., in presenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sulla falsa riga di quanto già ammesso in caso di mancata consegna della documentazione condominiale da parte dell'amministratore uscente(Tribunale di Sciacca, sentenza 16 giugno 2014)., oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti (Tribunale di Roma, Sez. 5 civile, sentenza 25.1.2007 n. 10818.). A disparte poi l'eventuale configurabilità di fattispecie di reato nel comportamento scorretto dell'amministratore (GUIDA G., La responsabilità gestoria dell'amministratore, in Immobili & Proprietà, 2012, 5, 291)
Dal punto di vista dei rapporti interni tra amministratore e condomini, il comportamento inadempiente dell'amministratore configura senz'altro un'ipotesi di grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell'incarico, in quanto contraria ai generali obblighi di diligenza del mandatario. La revoca può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la stessa maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore, oppure può essere disposta dal giudice su ricorso di ciascun condomino.
Anche in questo caso, peraltro, la fattispecie non è espressamente contemplata tra i casi di grave irregolarità elencati dall'art. 1129 c.c. Si potrebbe tuttavia farla rientrare nell'ipotesi n. 3 (mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale) o, meglio, n. 4 (gestione secondo modalità che possono generale possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini). In ogni caso, si tratta di un ostacolo facilmente superabile, atteso che il predetto elenco non è tassativo e, dunque, è rimessa all'assemblea (o eventualmente al giudice) la valutazione di eventuali “altri casi” di grave irregolarità idonei a giustificare la revoca dell'amministratore.


Fonte : www.condominioweb.com 

mercoledì 15 aprile 2015

La Bce non tocca il costo del denaro

La Bce non tocca il costo del denaro

Scontata la conferma dei tassi sullo 0,05%, l'attesa si sposta ora sulla conferenza di Draghi, a partire dalle 14.30 italiane, da cui potrebbero emergere nuovi dettagli su come verrà sviluppato il quantitative easing

a cura di Luca Spoldi
15 aprile 2015
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TASSI BCE INVARIATI - Borse sempre positive dopo che come previsto laBce nella riunione odierna non ha toccato i tassi. L’attesa ora si riversa sulla successiva conferenza stampa di Mario Draghi, che si terrà a partire dalle 14.30 e dalla quale gli investitori sperano di ottenere ulteriori indicazioni circa la strategia che Draghi è pronto a seguire nel proseguo del programma di quantitative easing.

fonte : soldiweb

Casa ipotecata: ecco come tutelarsi in caso di compravendita

Casa ipotecata: ecco come tutelarsi in caso di compravendita

L’ipoteca di Equitalia su una casa passa da venditore ad acquirente in caso di compravendita: ecco come tutelarsi


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cura di Redazione
15 aprile 2015 | ore 09:20
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È possibile vendere una casa su cui grava un’ipoteca Equitalia? È bene che chi acquista, scrive InvestireOggi.it, sia ben consapevole dei rischi perché una recente sentenza della Cassazione ha ribadito che l’obbligazione si trasferisce con la compravendita immobiliare e che quindi il nuovo proprietario potrebbe rischiare l’espropriazione. L’ipoteca infatti si trasferisce congiuntamente al bene.

NON VALE LA PURGAZIONE - La cd purgazione dell’ipoteca è un meccanismo che permette all’acquirente di liberare l’immobile dall’ipoteca versando ai creditori una somma corrispondente al prezzo di vendita del bene pagato al venditore, oppure (in caso di donazione) versando il valore di mercato dell’immobile stesso e non anche quindi il valore integrale del debito. Ma non tutti sanno che questo procedimento di compromesso è escluso se si tratta di ipoteca è stata iscritta da Equitalia, avendo questa natura giuridica a sé non rientrante nelle tre tipologie di ipoteca previste dal codice civile (legale, volontaria e giudiziale).

ELUDERE IL FISCO - La spiegazione di questa esclusione è del resto intuitiva: se la purgazione fosse ammessa per una casa ipotecata da Equitalia, sarebbe troppo facile eludere il Fisco. Un soggetto potrebbe ad esempio vendere un immobile ad proprio parente a un prezzo irrisorio per consentirne a quest’ultimo la liberazione del bene pagando allo Stato non le imposte evase ma il solo prezzo della compravendita. Ne consegue che in caso di ipoteca iscritta da Equitalia non si può semplicemente liberare l’immobile per cancellare i debiti tributari.
FONTE : SOLDIWEB

Risparmiatori, pensionati e mutuatari: ecco cosa cambia con il piano Bce

Risparmiatori, pensionati e mutuatari: ecco cosa cambia con il piano Bce

Da un mese la Bce ha avviato la prima manovra di acquisto di titoli di Stato e privati congiunta. Ecco quali sono gli effetti sulle tasche degli italiani.

a cura di Redazione
15 aprile 2015 
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A un mese dal lancio da parte della Bce del quantitative easing, la prima manovra di acquisto di titoli di Stato e privati congiunta, Il Sole 24 Ore spiega quali sono gli effetti sull’economia reale. E, soprattutto, cosa cambia per pensionati, risparmiatori e mutuatari.

PENSIONATI - Bisogna prima di tutto distinguere gli effetti del “qe” per chi sta già prendendo una pensione e chi invece sta costruendo oggi le basi per una pensione futura. Finché c'è il “qe”, paradossalmente, gli attuali pensionati possono dormire sonni tranquilli. Perché vuol dire che saremo ancora in deflazione o in bassissima inflazione. Ne consegue che le pensioni non subiranno una decurtazione del valore in termini reali. Ovviamente, l'obiettivo del “qe” è proprio quello di riportare l'inflazione intorno al 2% ma finché c'è “qe” vuol dire che tale obiettivo non è stato ancora raggiunto.

LA FUTURA PENSIONE - Per chi, invece, sta costruendo oggi le basi per una futura pensione, il “Qe” potrebbe causare dei rischi. Per il semplice motivo che ha l'effetto di abbassare i rendimenti dei titoli obbligazionari (oggi ci sono molti titoli nell'Eurozona con tassi di partenza addirittura negativa) costringendo i fondi pensione ad acquistare prodotti finanziari più rischiosi pur di garantire un rendimento positivo.

OCCHIO AGLI ASSET RISCHIOSI - Per i piccoli risparmiatori, chiamati a investire una parte del loro gruzzolo, il “Qe” rende meno convenienti BoT e titoli di Stato a breve scadenza, così come i conti di depositi e, in linea generale, gli strumenti di risparmio a breve termine. L'effetto distorsivo è che il “Qe”, abbassando tassi e rendimenti, costringe ad alzare l'asticella del rischio per ottenere unrendimento finanziario. Quindi, così come per i fondi pensioni, anche i piccoli risparmiatori rischiano di avere un portafoglio sbilanciato in asset class più rischiose, come le azioni, che sono tra quelle che beneficiano di più del “Qe”. E a lungo andare bisognerà prestare attenzione ad una eventuale bolla speculativa.

IL COSTO DEI MUTUI - Riducendo i tassi al lumicino, il “Qe” abbatte anche il costo nominale dei mutui. Non a caso in Italia in questo momento sia i tassi fissi (intorno al 3%) che i variabili (intorno all'1,5%) sono ai minimi storici. Ci riferiamo ovviamente ai tassi nominali, non ancora depurati per l'inflazione o, come da quattro mesi a questi parte, per la deflazione. Detto questo, il “qe” è positivo per i mutui, sia fissi che variabili, perché dovrebbe spingere in alto l'inflazione (verso una normalizzazione in area 2%) abbassando in futuro anche il costo reale del mutuo, trasformando gli attuali bassi tassi nominali in tassi reali ancor più bassi e difficilmente ripetibili.
FONTE : SOLDIWEB

2015: i mutui spiccano il volo

2015: i mutui spiccano il volo


 in “Analisi mercato mutui


mutui osservatorio
Il mercato immobiliare sembra pronto a vivere una fase di profondi cambiamenti. E i mutui sono prossimi a spiccare definitivamente il volto. 
Ci siamo lasciati alle spalle un 2014 foriero di speranze, con un deciso aumento di mutui e rogiti. Le conferme sono arrivate in questo primo trimestre 2015. Il mercato immobiliare si sta riprendendo e i trend che lo caratterizzano fanno auspicare unulteriore incremento delle compravendite nell’anno in corso.
MutuiOnline, tra i principali comparatori di mutui in Italia, ha voluto analizzare - attraverso un quadro sinottico - le informazioni dei principali analisti del settore real estate, facendo un parallelo con i fenomeni emersi dall’ Osservatorio Mutui di marzo, con l’obiettivo di delineare uno scenario completo ed esaustivo del mercato.
Partiamo dalle conferme: gli italiani comprano casa. E surrogano. Una buona notizia anche se, presi in esame i dati storici dal 2007 ad oggi, difficilmente possiamo aspettarci un periodo più nero dal punto di vista delle compravendite di quello lasciatoci alle spalle. Così come è altrettanto vero che la maggior parte della popolazione italiana sta facendo i conti con la svalutazione del salari, un driver fondamentale per determinare il tasso di inflazione e quindi il potere di acquisto.
Troppo presto dunque per cantare vittoria? Sembra proprio di no. Intanto la discesa dei prezzi delle case rende appetibili anche immobili difficilmente accessibili in passato. A questo si aggiunge unmaggiore accesso al credito da parte delle famiglie, merito anche delle politiche monetarie europee e degli incentivi dati dal Quantitative Easing, con una massiccia iniezione di liquidità ad agevolare gli istituti di credito eroganti.
Volendo entrare un po’ più nel dettaglio, secondo l’Agenzia delle Entrate nel quarto trimestre 2014 le compravendite hanno registrato un +7,1% su base annua, con un +3,6% nel residenziale.
Evidenze supportate dall’andamento delle erogazioni di mutui che, stando alle rilevazioni Abi, sono aumentate del +32,5% nel 2014 rispetto all’anno precedente.
Il periodo dunque si prospetta davvero propizio per chi intende richiedere un finanziamento di medio-lungo termine.
Per avere una panoramica su quello che offre attualmente il mercato, si può vedere la pagina con i migliori mutui per acquisto prima casa su MutuiOnline.it.
Inoltre, non dobbiamo dimenticarci il ruolo cruciale delle surroghe, che stanno prepotentemente trainando il mercato. Il dato rilevato dall’Osservatorio Mutuionline non lascia spazio a repliche: il58,8% dei mutui erogati a marzo sono surroghe, +47,6% rispetto allo stesso periodo del 2014.
Laddove non si surroga o si rinegozia, ecco prendere piede il tasso fisso
Un vero e proprio ritorno di fiamma. Del resto i valori dell’Euribor nei mesi scorsi sono scesi sotto lo zero, abbassando notevolmente i tassi: oggi mediamente le percentuali  si attestano attorno al 2% per i tassi variabili (anche se si ipotizza un’ulteriore discesa in prossimità dell’1,5% per i mesi futuri) e valori altrettanto convenienti per il tasso fisso (circa il 3% per i finanziamenti ventennali).
Fisiologico quindi il boom di richieste da parte delle famiglie italiane (+38% secondo Crif, nel solo febbraio 2015).

Secondo l’Osservatorio MutuiOnline “l’aspirante acquirente marzo 2015” ha tra i 36 ed i 45 anni (47,3% delle richieste totali), vive al Centro-Nord (76,8% delle richieste totali) ed è prevalentemente un lavoratore a tempo indeterminato, con uno stipendio tra i 1.500 ed i 2.000 euro. C’è ancora poco spazio per gli atipici, che costituiscono soltanto lo 0,9% delle richieste totali.
Si conferma inoltre la tendenza a richiedere finanziamenti di durata media (prevalentemente tra i 20 ed i 25 anni, il 48,4% delle richieste totali) e di importo più contenuto che in passato (125.313 euro al marzo 2015 contro 129.633 euro dello stesso periodo 2014).
E se le banche sono più disposte a concedere credito, va sempre tenuta presente la variabile del loan to value: a marzo le erogazioni riguardano prevalentemente valori tra il 50 ed il 70%, fascia che costituisce il 34% del totale.

FONTE : MUTUIONLINE
A cura di 

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