mercoledì 31 maggio 2017

Illegittimo il canone idrico calcolato a forfait dal Comune. Questa volta lo dice anche la Cassazione.


Illegittimo il canone idrico 

calcolato a forfait dal Comune. 

Questa volta lo dice anche la 

Cassazione.


I consumi di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi





Le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, per tali ragioni i Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile non possono determinare il canone sulla base dei consumi presuntivi, in quanto possono chiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata. “Il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 22 maggio 2017 n. 12870 in merito alla illegittimità del canone idrico calcolato a forfait dal comune.
I fatti di causa. Il Comune di Aragona proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza n.1570 del 2015 del Tribunale di Agrigento. Il Comune segnalava l'esistenza di alcuni altri ricorsi, sull'identico tema della illegittimità del canone idrico calcolato a forfait dal Comune.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.
Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, esaminate le argomentazioni contenute nella memoria della parte ricorrente, ha ritenuto di condividere la soluzione proposta dal relatore.
Il motivo denuncia la violazione dell'art. 1339 c.c. e di alcuni articoli del regolamento per la concessione dell'acqua potabile del Comune di Aragona.
Il precedente: Giudice di Pace di Castellamare del Golfo del 16.07.2004. Tra l'utente ed il Comune, intercorreva un contratto di somministrazione di acqua potabile, con prestazione continuativa, art. 1559 C.C., posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente (artt. 1341-1342 C.C.), a cui il soggetto era obbligato a sottostare per potere avere la fornitura del servizio. A detto contratto si applicavano anche gli artt. 1560-1562-1563 C.C.
Quindi, tra le parti vi era un contratto di natura privata, con prestazioni corrispettive (art. 1553 C.C.): alla somministrazione dell'acqua potabile da parte del Comune corrispondeva il pagamento del dovuto da parte dell'utente.
Il canone per la fornitura dell'acqua potabile, quindi, rappresentava il corrispettivo di un servizio commerciale reso dal Comune in regime di privativa ed i canoni e le tariffe erano determinate nella misura da coprire i relativi costi di gestione del sevizio.
Premesso quanto esposto, con la suddetta sentenza, il Giudice adito ha statuito che il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici.
Difatti i canoni di depurazione e fognatura e il canone per la fornitura di acqua potabile hanno natura privatistica costituendo il corrispettivo del servizio idrico integrato.
Ne discende che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive.
Altro precedente: Giudice di Pace di Nocera inferiore 1606/07.Il giudice di Pace ha condannato la società di gestione alla restituzione di una somma di danaro ritenuta illegittimamente richiesta ed incassata.
Si legge nella sentenza che la società “dichiarava di aver fatturato il consumo idrico in via presuntiva, secondo il sistema “pro die” e applicava la tariffa stabilita dal Comune di Angri per il consumo di acqua potabile, ritenendo di determinare la base per il calcolo dei canoni fognari e di depurazione”.
In sostanza alla base dell'accoglimento del ricorso ci sarebbe il fatto che l'importo fatturato non era basato sulla lettura dei contatori ma su di un criterio presuntivo e forfetario.
Infatti è ancora riportato all'interno della sentenza che “il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere determinato secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione, appalesandosi, pertanto, illogici”. Per tali ragioni,la richiesta di pagamento è risultata illegittima.
Altro precedente: Tribunale Nola, Sez. I Civ. , sentenza del 19 luglio 2016. Anche in questo caso, il giudice adito ha precisato che i comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, non possono determinare il canone – che ha natura di corrispettivo del servizio reso – sulla base dei consumi presuntivi, in quanto possono chiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata (principio ribadito da Tribunale di Napoli, 21/11/2001, Trib. Nola, sent. 2410/2010 e Cass. sez. iii, 21/01/2005, n. 1278)
Il ragionamento della Corte di Cassazione nella vicenda in esame. Secondo i giudici di legittimità, la pronuncia del Tribunale di Agrigento era del tutto valida in quanto evidenziava che nel contratto è previsto che l'importo del canone da corrispondere da parte dell'utente debba essere quantificato previa misurazione a contatorementre poi nelle fatture viene addebitato un importo forfettario, che prescinde dagli effettivi consumi dell'utente.
Per tali motivi, la pronuncia del tribunale evidenziava l'impossibilità di arrivare alla soluzione propugnata dal Comune non perché escludeva la possibilità di richiamare il regolamento comunale, ma perché individuava anche nel regolamento un riferimento alla contabilizzazione del corrispettivo sulla base dei consumi, conformemente al principio di corrispettività proprio di un contratto sinallagmatico quale quello di somministrazione dell'acqua.
Premesso quanto esposto, a parere della Corte, il ricorrente Comune con l'impugnativa da un lato propone una diversa interpretazione del contratto concluso tra le parti, inammissibile in questa sede, dall'altra richiama brevi stralci del predetto regolamento, artatamente orientando in tal modo l'interpretazione della Corte.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento ha rigettato il ricorso del Comune e per l'effetto ha confermato la pronuncia del Tribunale di Agrigento.
 Corte di Cassazione Ordinanza del 22 maggio 2017 n. 12870


Fonte http://www.condominioweb.com/consumi-di-acqua-forfait.13831#ixzz4ietSkhvU
www.condominioweb.com 

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