lunedì 1 agosto 2016

Iscrizione ipotecaria e abuso del diritto.


Iscrizione ipotecaria e abuso del

diritto.



La tutela dei debitori e i principi del giusto processo






Da tempo assistiamo al dramma di chi subisce la perdita di un bene primario come la casa per un debito modesto contratto e non saldato. Dinanzi a tali situazioni sappiamo che i Creditori, Banche e Finanziarie quando decidono di rientrare in possesso del proprio credito intraprendono delle azioni legali per soddisfare la propria pretesa creditoria quali: decreto ingiuntivo, atto di precetto, ed infine il pignoramento.
Per cui accade spesso che, data la gravità della situazione (il timore di perdere l'immobile) si rischia di rimanere passivi dinanzi allo strapotere di Banche e Equitalia. Tuttavia, dopo anni di denunce e battaglie nelle aule di tribunale, finalmente in giurisprudenza ci si muove nella direzione della giustizia e del giusto processo.
La nullità dell'iscrizione ipotecaria in difetto di contraddittorio (principio di collaborazione e buona fede). Particolare principio, sull'argomento in esame, riviene da una pronuncia emessa dalla Commissione Tributaria di Lecce.
Nella fattispecie in esame Equitalia notificava ad una società la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dopo pochi giorni il provvedimento di rigetto di un'istanza di rateizzazione.
Avverso i due suddetti provvedimenti la società debitrice presentava tempestivo ricorso eccependo l'impugnabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione nonché la mancata attivazione del contraddittorio da parte di Equitalia, per non avere notificato al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarebbe stata iscritta l'ipoteca.
Sul punto la Commissione Tributaria della provincia di Lecce con la pronuncia n. 478 dell'11.02.2016 ha ritenuto di accogliere il ricorso ed annullare i due atti impugnati, precisando che “il concessionario della riscossione durante lo svolgimento del proprio ruolo pubblico deve rispettare i principio di collaborazione con il contribuente ed il principio di buona fede, principi espressi dall'art. 10, comma 1, della L. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente)”.
Nel caso di specie, infatti, Equitalia non aveva rispettato i suddetti principi, atteso che per quanto riguarda la comunicazione provvisoria di iscrizione ipotecaria, non era stato attivato il preventivo contraddittorio con la società ricorrente.
Sul punto la CTP di Lecce non ha mancato di ribadire il principio già espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014 secondo cui “il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario, che deve essere attuato anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa”.
In applicazione di ciò, la CTP di Lecce non ha potuto fare altro che dichiarare la nullità del provvedimento di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata attivazione del contraddittorio da parte di Equitalia, che, peraltro, sul punto non aveva mosso specifiche contestazioni, non dimostrando, quindi, il contrario.
L'avviso preventivo di iscrizione di ipoteca. Secondo altra importantissima pronuncia della Cassazione ord. n. 2879 del 12.02.2016, Equitalia, prima di iscrivere il fermo, deve necessariamente informare di ciò il contribuente inviandogli una comunicazione preventiva.
Questa serve per consentirgli il diritto di difesa ed, eventualmente, sollevare le contestazioni del caso (come, appunto, quella sulla sproporzione tra il valore dell'immobile da ipotecare e il debito non saldato).
Ma potrebbe avere anche lo scopo di spingerlo a pagare immediatamente, onde evitargli danni più difficili da eliminare. Insomma, secondo il nuovo orientamento della Suprema Corte, il preavviso di ipoteca è un atto dovuto, che consente il contraddittorio preventivo e impedisce da un lato al fisco di sbagliare, dall'altro al contribuente di difendersi senza dover ricorrere necessariamente al giudice.
Difatti, a parere della Corte, il contraddittorio preventivo è necessario anche prima dell'iscrizione ipotecaria, poiché l'assenza viola il diritto di partecipazione garantito al contribuente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ne consegue che l'ipoteca iscritta da Equitalia sulla casa del contribuente è nulla se quest'ultimo non riceve, prima, un avvertimento – il cosiddetto preavviso di ipoteca – in modo da potersi difendere o, eventualmente, pagare prima di subire il pregiudizio.
Ipoteca e abuso del diritto. La recente questione che ha occupato la Suprema Corte di Cassazione Civile (sentenza n. 6533/2016) ha avuto ad oggetto una particolare controversia ove era stata accertata l'inesistenza del diritto (decreto ingiuntivo) sulla base del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale; sicché, nel procedere all'iscrizione della suddetta garanzia, il creditore aveva omesso di agire con la necessaria prudenza.
Fondamentali al riguardo sono stati i postulati derivanti dall'art.111 Cost. (giusto processo) sulle suddette norme da cui deriva una nuova applicazione dell'art.96 c.p.c. nel senso di limitare gli abusi realizzati all'interno del processo.
In questo contesto gli ermellini hanno richiamato il principio precedentemente espresso dalle Sezioni unite del 2007 n. 23762 che aveva riconosciuto l'ingresso nell'ordinamento del divieto dell'abuso da esercizio del diritto in forma eccessiva o deviata.
Dalla considerazioni suesposte, la Suprema Corte descrive meglio l'ambito di applicazione dell'art. 96 c.p.c. affermando che la norma prevede una responsabilità aggravata per atti e comportamenti tenuti all'interno del processo: il creditore - in tal caso una Banca - che iscrive ipoteca per un valore superiore ad un terzo del credito vantato pone in essere una condotta abusiva che gli consente di ottenere una tutela rafforzata e, in tal caso, non potrà assumere valore dirimente nemmeno la possibilità prevista dal codice di formulare un accordo di riduzione del valore dell'ipoteca fra le parti.
Per tali ragioni è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, secondo comma c.p.c. (l'abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore).


Fonte http://www.condominioweb.com/ipoteca-per-un-valore-superiore-del-credito-e-condotta-abusiva.12894#ixzz4G5GTv8lX
www.condominioweb.com 

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