lunedì 25 gennaio 2016

Il Comune non può negare l'installazione di un montascale

Il Comune non può negare l'installazione di un montascale


Il Tar di Milano ha annullato il diniego del comune del permesso di costruire per la realizzazione di una piattaforma elevatrice all'interno di un edificio condominiale.
I proprietari di un appartamento in un edificio condominiale chiedono al Comune il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione di una piattaforma elevatrice nel vano scale condominiale, ed a tal fine allegano all'istanza anche la delibera dell'assemblea condominiale.
Il Comune riscontra l'istanza e chiede che siano apportate delle modifiche al progetto in modo da rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento edilizio durante la fase di esecuzione di tale opera, mentre con una successiva nota comunica agli istanti il diniego del permesso di costruire, rilevando che la concessione del permesso di costruire in deroga rispetto a quanto previsto dal Regolamento edilizio sarebbe stata possibile “solo in assenza di ogni altra possibilità di garantire il diritto inviolabile ad una normale vita di relazione”. A conferma di tale scelta l'ente suggerisce agli istanti che avrebbero potuto realizzare, in sostituzione di una rampa elevatrice, una struttura mobile e facilmente removibile nel servo scala dell'edificio condominiale opera quest'ultima per la quale non era necessario ottenere alcun permesso di costruire, senza motivare in concreto le ragioni del diniego del permesso a costruire per la realizzazione dell'opera prospettata dagli istanti.
In pratica in base a tali valutazioni il Comune ha comunicato agli istanti il proprio diniego del permesso di costruire: divenuto oggetto di impugnazione dinanzi al Tar il quale osserva che i proprietari dell'appartamento al momento della presentazione dell'istanza al comune per la realizzazione della rampa elevatrice, allegavano una relazione tecnica particolarmente accurata che specificava che la realizzazione di tale opera era l'unica scelta praticabile precisando nel dettaglio le ragioni tecniche per le quali l'installazione di un montascale in sostituzione della rampa elevatrice non sarebbe stata possibile.
Tuttavia, a fronte di tale dettagliata relazione allegata all'istanza presentata dai proprietari, il Comune si è semplicemente limitato solo a comunicare agli istanti con nota, a sostegno del proprio diniego del permesso di costruire, la previsione contenuta nell'art. 78 del Dpr 380/2001 e cioè una disposizione che si riferisce alla possibilità di libera installazione di servo scala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili.
I giudici precisano che “tale soluzione (installazione di un servoscala in sostituzione della rampa elevatrice) non è stata classificata quale alternativa tecnica effettivamente praticabile ed idonea a consentire il rispetto della disciplina regolamentare, bensì come una soluzione che avrebbe consentito di evitare tanto il rilascio della concessione edilizia, quanto quello dell'assenso dell'assemblea condominiale”.
Secondo i giudici del Tar l'esistenza di un'astratta ipotesi progettuale tale da non richiedere alcun titolo edilizio può essere assimilata più che altro ad un mero suggerimento formale dell'Ufficio tecnico ai proprietari dell'immobile che hanno presentato l'istanza per il permesso di costruire la rampa elevatrice. In realtà l'Amministrazione in tal caso non poteva sottrarsi dal verificare se sussistevano o meno le condizioni per la realizzazione dell'intervento richiesto, e se la rampa elevatrice non poteva essere realizzata avrebbe dovuto comunicare nel dettaglio le ragioni tecniche che avevano determinato la scelta di autorizzare un altro intervento ossia quello della realizzazione del servo scala.
In base a tali motivazioni il Tar ha annullato il diniego del permesso a costruire la rampa elevatrice osservando che nell'istruttoria l'ente avrebbe dovuto essere coinvolgere l'interessato per verificare se il montascale, nel caso specifico, era in grado di soddisfare le esigenze della persona con difficoltà motorie, rilevando che un semplice suggerimento non è in grado di motivare un atto amministrativo ossia il diniego del permesso alla realizzazione della rampa elevatrice richiesta dai proprietari di un immobile per facilitare l'accesso all'abitazione di un soggetto disabile.
Scarica TAR Lombardia, Milano, sez.II, 3.7.2015 n. 1541














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