In tema di rilascio della ricevuta per le spese condominiali, la così detta quietanza di pagamento, l'amministratore è tenuto ad applicarvi la marca da bollo?
In buona sostanza l'attestazione del pagamento delle spese condominiali è soggetta all'imposto di bollo?
Questo il cuore del quesito che ci ha posto un nostro lettore in preda al panico da evasione fiscale; la sua preoccupazione era avere certezza che la mancanza dimarca da bollo sulle ricevute rilasciategli dall'amministratore di condominio fosse normale.
Prima di entrare nel merito della questione è utile riportare alla mente le caratteristiche fondamentali della ricevuta di pagamento, altrimenti detta quietanza.
Primo aspetto: l'amministratore non è obbligato a rilasciare la ricevuta se il condomino non gliela chiede.
Potrà sembrare strano ma, salvo una diversa indicazione del regolamento condominiale, le cose stanno così.
La norma che regolamenta il diritto del debitore a ricevere la ricevuta di pagamento è l'art. 1199 c.c. che recita:
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
L'obbligo sorge a richiesta del debitore, nel nostro caso del condomino. L'amministratore, quindi, a fronte di un pagamento, ad esempio per bonifico, non deve spedire la ricevuta, ma può limitarsi ad annotare l'operazione nel registro di contabilità entro trenta giorni dalla sua effettuazione (art. 1130 n. 7 c.c.).
E se il condomino la richiede o, come per prassi, l'amministratore comunque la rilascia? In tal caso quel documento è soggetto all'imposta di bollo?
La risposta è negativa. Il testo normativo nel quale è espressa a chiare lettere questa indicazione è Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, altrimenti noto come decreto istitutivo dell'imposta di bollo, ossia di quel tributo indiretto che, nella sostanza, colpisce i consumi.
Nella parte prima della tariffa allegata al decreto presidenziale, esattamente all'art. 13 è specificato che “sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici”.
Disposizioni normative così chiare non lasciano adito a dubbi: tutte le ricevute rilasciate dall'amministratore di condominio ai condòmini che trovino la propria giustificazione nel pagamento di spese condominiali, siano esse ordinarie o straordinarie, non soggette al pagamento dell'imposta di bollo e quindi non v'è necessità di apporvi la così detta marca da bollo.
La norma si applica anche i condominii sprovvisti di amministratore rispetto ai quali è uno dei condòmini, nei fatti, a svolgere questo incarico, ad esempio raccogliendo le somme per il pagamento di utenze e servizi comuni. In tal caso se dovesse essergli chiesta ricevuta, egli dovrebbe emetterla ma senza essere obbligato ad apporvi una marca da bollo.
Fonte : http://www.condominioweb.com/spese-condominiali-la-marca-da-bollo-va-applicata-sulla-ricevuta.12014#ixzz3hqyadN24
Fonte : http://www.condominioweb.com/spese-condominiali-la-marca-da-bollo-va-applicata-sulla-ricevuta.12014#ixzz3hqyadN24
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